Conflitto di competenza territoriale: i limiti temporali secondo la Cassazione
Nel processo penale, le regole sulla competenza sono fondamentali per garantire che ogni cittadino sia giudicato dal giudice naturale precostituito per legge. Una di queste regole riguarda la competenza per territorio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sui tempi e i modi per sollevare un conflitto di competenza, stabilendo un preciso limite temporale che non può essere superato.
I Fatti del Caso: un contrasto tra due Tribunali
La vicenda processuale nasce da una decisione del Tribunale di Palermo. In un processo per reati contro il patrimonio e di accesso abusivo a sistema informatico, il giudice del dibattimento, con una sentenza, dichiarava la propria incompetenza per territorio. Indicava come competente a giudicare il Tribunale di Termini Imerese.
Tuttavia, il Tribunale di Termini Imerese non ha accettato questa decisione. Con un’ordinanza, ha sollevato un conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo del disaccordo era di natura prettamente procedurale: la questione della competenza territoriale non era mai stata sollevata né dalle parti né rilevata d’ufficio durante la fase dell’udienza preliminare. Secondo il Tribunale di Termini Imerese, questo significava che il termine per contestare la competenza era ormai scaduto.
La decisione sul conflitto di competenza
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere quale dei due tribunali dovesse effettivamente proseguire con il giudizio. Accogliendo la tesi del Tribunale di Termini Imerese, la Suprema Corte ha risolto il conflitto di competenza attribuendo la competenza al Tribunale di Palermo, ovvero al primo giudice che si era dichiarato incompetente. Ha quindi ordinato la trasmissione degli atti a quest’ultimo per la prosecuzione del processo.
Le Motivazioni: la preclusione processuale dell’art. 21 c.p.p.
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione consolidata dell’articolo 21, comma 2, del codice di procedura penale. La norma stabilisce termini precisi entro cui l’incompetenza territoriale può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio dal giudice. La Cassazione ha ribadito che, nei procedimenti che prevedono lo svolgimento dell’udienza preliminare, quella è la sede ultima per sollevare tale questione.
Se nessuna delle parti eccepisce l’incompetenza e il giudice dell’udienza preliminare non la rileva di sua iniziativa, la competenza del giudice che procede si consolida. Di conseguenza, il giudice del successivo grado di giudizio, cioè il giudice dibattimentale, non ha più il potere di dichiararsi incompetente per territorio. Si verifica, in termini tecnici, una preclusione.
La Corte ha richiamato propri precedenti conformi, sottolineando come questa regola serva a garantire la ragionevole durata del processo, evitando che questioni procedurali possano essere sollevate in fasi avanzate del giudizio, causando ritardi e regressioni del procedimento.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza rafforza un principio fondamentale di economia processuale e di certezza del diritto. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Tempestività: Le parti processuali (pubblico ministero e difensori degli imputati) devono prestare massima attenzione e sollevare eventuali eccezioni di incompetenza territoriale esclusivamente durante l’udienza preliminare.
2. Stabilità della competenza: Una volta superata l’udienza preliminare senza che la competenza sia stata contestata, questa si radica presso il giudice procedente, che dovrà portare a termine il processo.
3. Limite al potere del giudice: Il giudice del dibattimento non può più rimettere in discussione la competenza territoriale del proprio ufficio, anche se dovesse ritenerla errata. Il suo potere di rilievo d’ufficio è limitato temporalmente alla fase precedente.
In sintesi, la decisione chiarisce che le questioni procedurali, come il conflitto di competenza, devono essere risolte nelle fasi iniziali del processo per non comprometterne l’efficienza e la celerità.
Entro quale fase del processo penale deve essere sollevata la questione di incompetenza per territorio?
Nei procedimenti che prevedono l’udienza preliminare, la questione di incompetenza per territorio deve essere proposta dalle parti o rilevata d’ufficio dal giudice in quella sede. Non può essere sollevata per la prima volta successivamente dal giudice del dibattimento.
Cosa succede se un giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza territoriale senza che la questione sia stata sollevata nell’udienza preliminare?
La sua dichiarazione è illegittima. Se un altro giudice solleva un conflitto di competenza, la Corte di Cassazione, con ogni probabilità, attribuirà la competenza al primo giudice, ordinandogli di proseguire il giudizio, poiché il termine per rilevare l’incompetenza è ormai scaduto.
Qual è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza sul conflitto di competenza?
Il principio è che la competenza per territorio si ‘cristallizza’ dopo l’udienza preliminare. Se in quella fase non viene eccepita dalle parti o rilevata dal giudice, non può più essere messa in discussione successivamente durante il dibattimento, in base a una preclusione processuale stabilita dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2211 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la
Sul conflitto di competenza sollevato dal: Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 24/09/2024 nei confronti del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; competenza del Tribunale di Palermo;
Uditi i difensori :
l’avvocato COGNOME conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo;
l’avvocato COGNOME conclude chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo – giudice dibattimentale – con sentenza emessa in data 5 aprile 2024 ha dichiarato – nel giudizio instaurato nei confronti di NOME COGNOME COGNOME ed altri, per i reati di cui agli articoli 615 ter, 624 e 648 cod.pen. – la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Termini Imerese.
Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza emessa in data 24 settembre 2024 ha sollevato conflitto di competenza.
L’ordinanza si basa su un primo profilo in rito. Si osserva, in particolare che la questione relativa alla competenza per territorio non era stata proposta nØ rilevata di ufficio in sede di trattazione della udienza preliminare e pertanto non era piø proponibile nØ rilevabile di ufficio, stante la previsione di legge di cui all’art. 21 comma 2 cod.proc.pen. . Seguono, a tale profilo, talune considerazioni di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo.
Ciò perchØ la linea interpretativa affermatasi in questa sede di legittimità Ł esattamente – in rito – quella indicata dal Tribunale di Termini Imerese, nel senso che nei procedimenti che prevedono la trattazione della udienza preliminare la questione di competenza territoriale non può essere rilevata
R.G.N. 31708/2024
dal giudice del dibattimento lì dove non sia stata previamente rilevata o eccepita in sede di udienza preliminare (v. Sez. I n. 31845 del 18.03.2011, rv 250770 e successive, tra cui Sez. I n. 14988 del 13.03.2019).
Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME