Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46936 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BRESCIA nei confronti di:
TRIBUNALE COSENZA
con il provvedimento del 20/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettr/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME e.-NOME COGNOME. chiede dichiararsi insussistente il conflitto.
udito il difensore L’avvocato NOME COGNOME chiede la risoluzione del conflitto. L’avvocato COGNOME NOME chiede la risoluzione del conflitto.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 20/02/2023 il Presidente del Tribunale di Brescia, preso atto della denuncia di conflitto di competenza presentata dai difensori di NOME COGNOME, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato del G.i.p. presso il Tribunale di Brescia e pri dell’udienza dibattimentale (fissata per il 23/02/2023), ha disposto la trasmissione degli ritenuti necessari alla risoluzione del conflitto, dando la comunicazione al Tribunale di Cosenz quale giudice in conflitto.
All’udienza dibattimentale del 23/02/2023 la difesa di COGNOME ha reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, chiedendo di trasmettere gli atti al P.m. luogo di competenza territoriale, individuato in Napoli.
Rileva, invero, detta difesa già nella denuncia di conflitto che in entrambi i process carico del suo assistito (dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale di Cosenza) reato più grave, e primo in ordine cronologico, ascritto al suo assistito, connesso a norm dell’art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con gli altri, è la dichiarazione fraud (avendo, invero, la disciplina introAVV_NOTAIOa dall’art. 39 d. I. 26 ottobre 2019, n. 124, in vig 27 ottobre 2019, aumentato la pena per detta fattispecie a quella che va da quattro ad otto anni nel caso di importi passivi fittizi di importo eguale o superiore ad euro 100.000,00 com nel caso in esame), commessa in Napoli, ove ha sede legale e domicilio fiscale la RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Brescia ha, quindi, pronunciato sentenza ex art. 23 cod. proc. pen. e h dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine al delitto associativo e ai tributari contestati a RAGIONE_SOCIALE, per essere competente a decidere il Tribunale di Napoli. Ha, invero, rilevato che debba individuarsi il reato più grave, oltre che primo in ordine cronolog dei reati contestati, nella dichiarazione fraudolenta di cui al capo 30), relativo all d’imposta 2018, commesso il 19/11/2019 nel domicilio fiscale del contribuente, che risulta essere Napoli.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha presentato memoria con cui chiede di dichiararsi insussistente il conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vi è conflitto positivo di competenza quando due giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto di reato (o quantomeno coincidente in massima parte) loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’ art. 28 cod. proc. pen., la cui risolu è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Orbene, nel caso in esame, quando è stato denunciato il conflitto di competenza e sono stati trasmetti gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in data 22 febbraio 2023, risultavano pendenti per un fatto coincidente in massima parte due processi, rispettivamente dinanzi al Tribunale di Brescia e dinanzi al Tribunale d Cosenza, tant’è che il Presidente del Tribunale di Brescia nel trasmettere gli atti a que ufficio dava comunicazione per conoscenza al Tribunale di Cosenza quale giudice in conflitto.
In data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Brescia ha, però, dichiarato la propr incompetenza per territorio in ordine al processo a carico di RAGIONE_SOCIALE, individuandone la competenza in capo al Tribunale di Napoli.
L’art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia di conflitto, ma ciò implica che deve sussistere un conflitto di competenza, ossia che più giudici contemporaneamente prendano o ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno d loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull’individuazione del giudice competente.
Il Tribunale di Brescia, dopo avere trasmesso a questa Corte la denuncia di conflitto (che peraltro, al di là del nomen era volta a sollecitare detto giudice a creare la situazione di conflitto, contestando anche la competenza dell’altro giudice – Tribunale di Cosenza – i relazione al processo in trattazione dinanzi allo stesso), ha poi provveduto negativamente sulla stessa, dichiarando la propria incompetenza territoriale il giorno successivo e in tal mod escludendo in radice la sussistenza del conflitto di competenza tra detto Tribunale e il Tribunal di Cosenza, e investendo della competenza un altro Tribunale, il Tribunale di Napoli, col quale, allo stato neppure sussiste conflitto.
Va, pertanto, dichiarato insussistente il conflitto.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.