Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16853 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da: TRIBUNALE DI PRATO nei confronti di TRIBUNALE DI CASSINO nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a Formia il DATA_NASCITA con l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIBUNALE DI PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
letta la memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Firenze.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 18 gennaio 2023 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino ha dichiarato la incompetenza a provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio di NOME COGNOME per il reato dell’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 18 dello stesso decreto, in quanto luogo dell’accertamento del reato, accertamento che sarebbe avvenuto in RAGIONE_SOCIALE,
atteso che la verifica fiscale è stata eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito sulla richiesta di rinvio a giudizio di NOME COGNOME per il medesimo reato, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che l’attività di accertamento era stata effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, e che quindi il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria scritta il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Firenze.
Considerato in diritto
1. Il conflitto è insussistente.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che non siano applicabili le norme degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. sulla risoluzione dei conflitti di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, Sentenza n. 10587 del 29/01/2020, confl. comp. in proc. Kaindl, Rv. 278489; Sez. 1,.Sentenza n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925).
Perché sussista conflitto negativo occorre, infatti, una situazione di stasi processuale non superabile senza l’intervento risolutore della Corte di cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272290: in tema di determinazione della competenza per territorio, qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest’ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto, atteso che la situazione di stasi processuale conseguente al rifiuto di conoscere della causa già manifestato dal giudice indicato come competente non può essere superata senza l’intervento risolutore della Corte di cassazione).
Nel caso in esame non vi è una situazione di stasi processuale insuperabile senza l’intervento della Corte regolatrice, perché il Tribunale di Cassino ha declinato la competenza a favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha
declinato la competenza a favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Ma il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che il giudice che ha sollevato il conflitto ritiene essere competente, non si è ancora pronunciato sulla questione.
Ne consegue che il conflitto è stato proposto impropriamente, e deve essere dichiarato insussistente.
Gli atti devono trasmessi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale autorità che ha sollevato impropriamente il conflitto, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE,
Così deciso il 21 marzo 2024
Il consigliere estensore
Il presidente