Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1727 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP RAGIONE_SOCIALE NOLA nei confronti del
GIP TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare insussistente il conflitto
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, convalidato l’arresto di NOME COGNOME e NOME COGNOME applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarava, ai sensi dell’art. 27, cod. proc. pen, la sua incompetenza territoriale.
Riteneva, infatti che la competenza territoriale spettasse al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in quanto nel circondario di tale Tribunale erano stato commessi i delitti di furto con strappo contestati a NOME COGNOME (capi C e D); inoltre, non era possibile individuare il luogo di consumazione del reato di ricettazione (capo B) contestato ad entrambi gli indagati; infine, l’ulteriore reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 4 e 5, cod. pen. (capo A) contestato anch’esso ad entrambi gli indagati e commesso a Napoli, risultava meno grave di quelli di furto con strappo contestati al solo NOME COGNOME
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, chiamato a decidere, a seguito della predetta dichiarazione di incompetenza, sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, con ordinanza in data 31 ottobre 2024 la applicava per tutti i reati come sopra contestati a NOME COGNOME mentre nei confronti di NOME COGNOME disponeva la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria limitatamente all’addebito del delitto di ricettazione.
Con la stessa ordinanza il medesimo Giudice per le indagini preliminari sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30, cod. proc. pen., rilevando che il reato più grave, idoneo a radicare la competenza, risultava invece quello di furto pluriaggravato (capo A) e che con riguardo al delitto di ricettazione, riconosciuto a carico di COGNOME, la competenza doveva essere determinata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., cioè sulla base della prima iscrizione nel registro notizie di reato, sicché essa apparteneva parimenti all’Autorità giudiziaria di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto va dichiarato insussistente per le ragioni di seguito illustrate.
Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, a sostegno della tesi della configurabilità del conflitto da lui sollevato dopo la decisione in ordine alla richiesta di misura cautelare, ha richiamato una pronunzia di legittimità (Sez.1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020) che risulta isolata e superata da un consolidato
orientamento di segno opposto (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Rv. 27972701; Sez. 1, n. 13988 del 29/02/2020, Rv. 278940-01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Rv. 279328-01; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Rv. 253693-01).
Questo Collegio condivide e intende dare continuità a tale orientamento.
Come pure esposto in detta requisitoria, a ragione si osserva che il giudice per le indagini preliminari possiede anche in materia cautelare una competenza ad acta, sicché, una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può, a sua volta, richiedere una pronunzia della Corte di cassazione in ordine alla competenza.
Con la decisione emessa, infatti, il procedimento principale – che non può mai essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza rese soltanto incidentalmente nel corso delle indagini preliminari – è destinato a proseguire, potendo il pubblico ministero continuare a svolgere le indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono, di modo che non può, comunque, configurarsi la condizione dell’attualità di un conflitto richiesta dall’art. 28, cod. proc. pen.,
Ed ancora, si rileva che la proponibilità in tal caso del conflitto neppure può inferirsi dal rilievo che la rinnovazione della misura cautelare risponde all’esigenza di evitare l’effetto estintivo di cui all’art. 27, cod. proc. pen., posto che il giudi della cautela che riceve gli atti, a seguito della ,dichiarazione di incompetenza, piuttosto che assumere la decisione che esprime l’esercizio della competenza, può optare per la denunzia del conflitto, senza pregiudizio per l’efficacia della misura, come risulta confermato dalla lettura delle disposizioni di cui all’art. 32, cod. proc. pen., riguardanti anche il decorso dei termini di cui all’art. 27, cod. proc. pen.
Il conflitto proposto va, dunque, dichiarato insussistente e gli atti vanno di conseguenza restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia.
Così deciso il 17/12/2024.