Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: NOME COGNOME nei confronti di:
TRIBUNALE MONZA
con l’ordinanza del 30/09/2024 del GIP TRIBUNALE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
In data 12 settembre 2024 NOME COGNOME inviava, a mezzo PEC, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza istanza volta ad ottenere l’attivazione della procedura di cancellazione della nota di trascrizione del sequestro preventivo di immobili disposto, a suo carico, nel procedimento penale archiviato con decreto emesso in data 17 gennaio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo.
L’istanza perveniva al Presidente del Tribunale di Monza, il quale sottoscriveva in data 17 settembre 2024 una missiva, vergata a mano, recante la dicitura “V°, si trasmetta all’Autorità giudiziaria di Arezzo per competenza”.
Con ordinanza resa in data 30 settembre 2024, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo sollevava conflitto negativo di competenza.
Il Giudice di Arezzo ripercorreva la cronologia del procedimento in questi termini:
il G.I.P. del Tribunale di Monza, nell’ambito del procedimento n. 622/2020 R.G.N.R., disponeva sequestro preventivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e altri, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), 110, 81, cod. pen., 166 d.lgs. n. 58/98 (capo 2), 110, 81, 640 cod. pen. (capo 3), finalizzato alla confisca diretta di euro 19.929.815,61 e, in relazione al reato di cui all’art. 648-ter.1. cod pen. (capo 4), per equivalente fino alla concorrenza dell’importo di euro 6.221.566,00;
con sentenza del 6 luglio 2023, il Tribunale di Monza dichiarava, relativamente alla posizione del FOGLIA (e di altri coimputati), la propria incompetenza per i reati di cui ai capi 1) e 2) (oltre che per altro reato ex art. 130 d.lgs. n. 385/93 per il quale non era stata disposta alcuna misura), con trasmissione degli atti al P.M. di Arezzo, mentre i capi 3) e 4), stralciati dal P.M. d Monza, formavano oggetto di un autonomo procedimento trattato da quell’A.G.;
gli atti venivano trasmessi ad Arezzo il 22 agosto 2023 e il procedimento veniva iscritto il 31 agosto successivo, ma l’intero fascicolo d’indagine, contenente 47 faldoni, perveniva solo il 16 settembre 2023, sicché il G.I.P. del Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 21 settembre 2023, dichiarava l’immediata perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo di cui sopra, limitatamente alla posizione di alcuni coindagati, tra i quali il FOGLIA, e in relazione ai reati di cui capi 1) e 2), rispetto alla confisca diretta dell’importo di 19.929.815,61 euro;
detto procedimento veniva definito con decreto di archiviazione del 17 gennaio 2024;
il sequestro per equivalente, avente ad oggetto gli immobili indicati nell’istanza del FOGLIA, era stato disposto solo per il reato di autoriciclag io sub
4), rimasto presso l’A.G. di Monza e per il quale nessuna richiesta di rinnovazione o di perdita di efficacia era pervenuta all’A.G. di Arezzo.
Ciò riepilogato, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo, ribadito che gli immobili oggetto dell’istanza di cancellazione non erano mai stati sequestrati nella città toscana, sollevava conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.
In sede di esame preliminare, il procedimento veniva assegnato, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 129, comma 9, cod. proc. pen., per la trattazione de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il prospettato conflitto di competenza va dichiarato insussistente.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, i conflitti negativi di competenza, connotati, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., dal contemporaneo rifiuto, espresso da due organi giudiziari, di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, necessitano dell’adozione di formali provvedimenti con cui gli organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e determinando, così, la stasi del procedimento, suscettibile di essere risolta mediante il necessario intervento della Corte di cassazione.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l’indicazione della dicitura “per competenza” – specie se riferibile al solo presidente dell’organo collegiale preposto alla decisione – non è suscettibile di dar luogo a conflitto, che va, pertanto, dichiarato insussistente (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. Monaco, Rv. 260907 – 01; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Confl. comp. Trib. Sorv. Napoli e Perugia in proc. COGNOME Rv. 190522 – 01; Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992, Confl. comp. G.I.P. Trib. Milano e G.I.P. Trib. Ravenna in proc. Mura, Rv. 191594 – 01).
In base a quanto esposto, la semplice missiva sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Monza recante la dicitura “V°, si trasmetta all’Autorità giudiziaria di Arezzo per competenza” non è suscettibile di dar luogo a un conflitto negativo di competenza, poiché non può assumere la veste di una declaratoria formale di incompetenza emessa da uno degli organi confliggenti.
In conclusione, il prospettato conflitto negativo di competenza va dichiarato insussistente.
Gli atti vanno, di conseguenza, restituiti al rimettente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti a Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente