Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33238 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI BENEVENTO
con l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore I
Trattazione scritta.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto qui rileva, sollevava conflitto positivo di competenza, disponendo per la sua risoluzione la trasmissione degli atti a questa Corte, in ordine ad alcuni reati tributari contestati nel procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G.G.I.P.
Il giudice rimettente osservava che, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, era stato richiesto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Benevento relativamente a taluni reati contestati in quest’ultima sede, che erano in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati nel suddetto procedimento in corso davanti al giudice rimettente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell’impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895 – 01).
Nel caso concreto ora in esame, dagli atti emerge che, nel procedimento iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento è stato richiesto il rinvio a giudizio davanti a detto Tribunale relativamente ai reati tributari contestati alle lettere “A”, “C”, “D”, “G”, che s in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati procedimento in corso, giunto nella fase degli atti introduttivi al dibattimento davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, iscritto ivi al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G.G.I.P.
Avuto riguardo a tale situazione, e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al
caso concreto, che ai fini della competenza per i reati tributari sopra indicati, contestati alle lettere “A”, “C”, “D”, “G” nel procedimento n. 781 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deve essere individuato il Tribunale di Vallo della Lucania. Davanti a detto giudice, infatti, risulta pendente in fase più avanzata, quella degli atti introduttivi al dibattimento, il cita procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G.G.I.P., riguardante fatti in parte sovrapponibili o comunque connessi a quelli sopra specificati, contestati nel procedimento pendente presso la sede di Benevento.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania relativamente ai reati contestati alle lettere A), C), D) e G) nel procedimento n. 781/2023 RNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.