Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19314 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto proposto da: Giudice delle indagini preliminari di Roma contro
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di COGNOME nato a ROMA il 18/02/1958 udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma e, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza in data 3.07.2024 del medesimo Tribunale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. premettendo che il Tribunale della stessa città, con ordinanza del 3 luglio 2024, dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato emesso il 16 ottobre 2023, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per «mancata notifica al codifensore dell’imputato NOME COGNOME del decreto penale», ha disposto la restituzione degli atti allo stesso Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto penale.
Il giudice che ha sollevato il conflitto ha evidenziato che la proposizione dell’opposizione avverso il decreto penale e la contestuale richiesta di giudizio immediato da parte di uno dei codifensori, ha determinato la sanatoria dell’eventuale nullità del decreto penale non notificato all’altro difensore.
Conseguentemente, il provvedimento del Tribunale ha determinato una indebita regressione del procedimento regolarmente instaurato, non ricorrendo alcuna causa di nullità del decreto di giudizio immediato (notificato ad entrambi i difensori) per effetto della omessa notifica del decreto penale al codifensore.
Non Ł configurabile, infatti, alcuna competenza del Giudice per le indagini preliminari alla
rinnovazione della notificazione del decreto penale.
Sussisterebbe un’ipotesi inquadrabile ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. («caso analogo») fra quelli che consentono di sollecitare questa Corte ad individuare il giudice competente.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste la condizione di conflitto ricorrendo la fattispecie del caso analogo di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., vertendosi in tema di atto abnorme del Tribunale di Roma.
Va, infatti, ribadito che «la regola dettata dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacchØ provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare. (In applicazione del principio, la Corte – rilevata l’abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio dell’imputato per mancata indicazione del difensore e trasmesso gli atti al giudice per l’udienza preliminare – ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza da questi sollevato, risolvendolo in favore del tribunale)» (Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019, Gup, Rv. 275488 – 01).
Il principio va coordinato con quello ulteriore per cui «Ł ammissibile, quale “caso analogo”, il conflitto tra G.i.p. e Tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest’ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l’erronea indicazione del difensore dell’imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, nella specie, non si verte in ipotesi di contrasto tra Tribunale e G.u.p. su un atto meramente propulsivo, ma tra Tribunale e G.i.p. su profili di cognizione di merito). (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Confl. comp. in proc. Atanasova e altro, Rv. 264592 – 01; conformi Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, Confl. comp. In proc. Starace, Rv. 243659 – 01).
Deve essere dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Il Tribunale, rilevata la mancata notifica del decreto penale ad uno dei difensori, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per giudizio immediato, benchØ notificato regolarmente al difensore pretermesso dal primo adempimento.
Il vizio rilevato dal Tribunale non comporta la dichiarata nullità e il provvedimento adottato ha determinato una indebita regressione al Giudice per le indagini preliminari che aveva esaurito la propria competenza emettendo il decreto penale.
Invero, anche l’omessa notificazione del decreto penale di condanna all’imputato integra una nullità di ordine generale che Ł sanata nel caso in cui il difensore non la eccepisca nell’atto di opposizione (Sez. 3, n. 6330 del 23/01/2023, COGNOME, Rv. 284085 – 01).
Il decreto penale di condanna, infatti, integra una condanna in un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale e non Ł assimilabile alla citazione dell’imputato nel processo che avviene con il decreto di giudizio immediato o con il decreto di citazione.
Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010, Rv. 248777 , in motivazione, ha spiegato in termini qui ribaditi che «in relazione all’omessa notifica del decreto penale di condanna avverso cui Ł proposta opposizione opera una duplice sanatoria: ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poichØ la parte, mediante l’opposizione presentata dal difensore, ha dimostrato di aver accettato gli effetti dell’atto nullo, nonchØ ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poichØ, stante l’equiparazione
dell’opposizione ad un mezzo di impugnazione e l’unicità del diritto di impugnazione, l’avvenuta presentazione dell’opposizione da parte del difensore di fiducia fa sì che la parte si sia avvalsa della facoltà cui era preordinato l’atto nullo».
L’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore Ł sanata dalla presentazione dell’opposizione che non Ł soggetta, in tal caso, all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Rv. 275654-01, COGNOME; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, COGNOME, Rv. 273722 – 01).
Alla luce di tali principi, dunque, l’adozione del provvedimento ha comportato una regressione al giudice che si era spogliato di ogni cognizione del procedimento con l’emissione del decreto penale che non assolve ad alcuna funzione di instaurazione del contraddittorio e, peraltro, in assenza di ogni eccezione con l’atto di opposizione con il quale il condannato ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Consegue da quanto esposto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME