Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6731 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 6/08/1989
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 9/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza in epigrafe indicata ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Rom aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME
in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 199 avere detenuto gr. 504,12 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con al indagati, presso l’abitazione di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME articolando tre motivi, di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo, sulla premessa che il Giudice per le indagin preliminari ha ritenuto non configurabile il reato di cui al capo a) dell’incolpaz ovvero l’esistenza di una organizzazione stabile e strutturata riconducibil paradigma di cui all’art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, si deduce carenza motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
Il ricorrente è un consumatore di sostanze stupefacenti già monitorato dall polizia giudiziaria per la detenzione di modestissimi quantitativi per uso persona oggetto di contestazione ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e nel frangente si recato per pochi minuti a casa di Todaro, esclusivamente per acquistare cocaina fini di autoconsumo. Dalle intercettazioni ambientali, valorizzate in sen accusatorio, emergono esclusivamente le critiche di COGNOME alla condotta avventata di COGNOME che, per errore, aveva proposto l’acquisto di stupefacente ag occupanti di una pattuglia dei carabinieri.
L’ipotesi d’accusa è dettata da un pregiudizio, fondato.sui precedenti giudizia sugli esiti della perquisizione che, in data 2 marzo 2023, aveva condotto rinvenimento, presso l’abitazione del ricorrente, occultato nello stipite di finestra, di danaro contante per euro 50.000,00, somma in realtà riveniente dal cessione di un esercizio commerciale.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’insussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla risalenza dei precedenti a carico del ricorrent quale ha da tempo intrapreso una regolare attività lavorativa e formato un nucle familiare, recidendo ogni contatto con i suoi originari acquirenti.
Il difensore ha prodotto da ultimo comunicazione del provvedimento di perdita di efficacia della misura emessa nei confronti del coindagato NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata ha confermato quella del 18 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME e, dichiarata la pro
incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., aveva ordina trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunal Civitavecchia.
Il Giudice di Civitavecchia ha sollevato a sua volta conflitto negativo competenza trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 32 proc. pen.
La decisione del Tribunale del riesame, in questa Sede impugnata, è stata adottata il 9 agosto 2024, oltre il decorso del termine di venti giorni pre dall’art. 27 cod. proc. pen., senza che fosse intervenuta una nuova ordinan cautelare emessa dal giudice indicato come competente.
Ritiene il Collegio che nella specie non è stata rispettata la seque procedimentale prevista dall’art. 27 cod. proc. pen., posto che nel term assegnato ex lege non è intervenuto un nuovo titolo cautelare emesso dal giudice indicato come competente.
Deve al riguardo osservarsi che la mancata dichiarazione della perdita di efficacia della misura è dipesa dal ritenuto effetto sospensivo del termine provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., conseguente alla proposizione del conflitt di competenza.
Sul punto si è osservato nella sentenza di questa Sezione Sesta, n. 1288 de 28/11/2024, nei confronti del coindagato COGNOME, alla quale il Collegio inten dare continuità, che «a soluzione non è condivisibile, posto che l’art. 30, co 3, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la proposizione del conflitto competenza non ha effetto sospensivo sul procedimento in corso, il che comporta che il giudice indicato da altro organo giudiziario come competente territorialment e che non si ritenga tale è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie atti processuali, fin quanto non interviene la sentenza della Corte di cassazione dirimere il conflitto».
La ratio della norma è quella di evitare che, nelle more della decisione del suboprocedimento conseguente alla proposizione del conflitto si vengano a creare situazioni di stasi processuale, nel corso delle quali entrambi i giudici che si ritenuti incompetenti omettano di adottare i necessari provvedimenti, anch cautelari».
Tale paventata eventualità si è verificata nel caso in esame, in cui il Giud del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo che la proposizione del conflitto competenza determinasse il venir meno del potere di provvedere sull’istanza cautelare, ha omesso di adottare alcuna pronuncia.
La soluzione si ispira all’orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la ricorrenza del conflitto negativo di competenza qualora il giudice per
indagini preliminari, investito ex art. 27 cod. proc. pen., dichiari a sua v propria incompetenza contestualmente all’applicazione di una misura cautelare, atteso che il compimento dell’atto esclude il determinarsi di una situazione di s del procedimento (Sez.1, n. 13988 del 28/2/2020, Rv. 278940; Sez.1, n. 28980 del 10/9/2020, Rv. 278727; Sez.1 n.13083 del 3/3/2020, Rv. 279328; Sez.1, n.39874 del 3/10/2012, Rv. 253693). In tal caso, si sostiene, l’adozi dell’ordinanza cautelare, pur se per effetto del meccanismo delineato dall’art. cod. proc. pen., determinerebbe l’implicita cessazione del contrasto ai se dell’art. 29 cod. proc. pen.
A tale indirizzo se ne contrappone un altro, secondo cui è ammissibile i conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini prelimin contestualmente all’emissione della misura cautelare richiesta dal pubbli ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiara contestualmente incompetente per territorio, atteso che tale declinatoria competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez.1, n. 2993 d 20/11/2019, dep.2020, Rv.278360; si veda anche Sez.1, n. 17096 del 13/3/2019, Rv. 275332-02, secondo cui la dichiarazione di inefficacia di una misura cautelar per inutile decorrenza del termine di venti giorni successivi alla trasmissione d atti al giudice ad quem ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. spetta al giudice ch dispone degli atti, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia sollevato conflitto negativo di competenza).
Come evidenziato nella richiamata sentenza Collicenza «Ella soluzione sopra richiamata appare pienamente condivisibile, in quanto valorizza il fatto che rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della p ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione d conflitto di competenza dal giudice ad quem. A ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza n pone in essere un atto con il quale “dichiara” la propria competenza ex art. 29 c proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo. Il fatto contestualmente venga adottata anche la misura cautelare dipende dall’urgenza del provvedere e non può implicare anche una rinuncia a contestare l’erronea attribuzione di competenza.
Peraltro, la tesi sopra prospettata è l’unica conforme al principio stabi dall’art.30, comma 3, cod. proc. pen. (norma non valorizzata nei precedent richiamati), in base al quale la proposizione del conflitto non determina sospensione del procedimento in corso che, nel caso di declaratoria d incompetenza in fase cautelare, è necessariamente da individuarsi in quello ch
perviene alla cognizione del giudice ad quem, pur se a sua volta dichiaratosi incompetente.
Ove così non fosse si determinerebbe una inevitabile fase di stas processuale, fino alla decisione della Cassazione sul conflitto di competenza, pos che il primo giudice dichiaratosi incompetente non avrebbe più alcun titolo (né disponibilità degli atti) per la gestione del procedimento cautelare (provveden sulle eventuali richieste di modifica o revoca), né del resto potrebbe farlo, ave già dichiarato la propria incompetenza. Al contempo, il giudice indicato come competente e che a sua volta non si ritenga tale, si troverebbe nell’alternativ non poter adottare alcun atto del procedimento, pena l’implicita ammissione dell sua competenza e la conseguente inammissibilità del conflitto eventualmente già proposto. In tal caso, quindi, il giudice indicato come competente ex art. 27 c proc. pen. potrebbe sollevare il conflitto solo astenendosi dal compiere qualsivogl atto. Gli inconvenienti processuali derivanti da tale soluzione sono plurim potenzialmente tali da influire su una materia, qual è quella cautelare, che consente l’individuazione di momenti di vuoto di competenza a provvedere.
A tal riguardo è stato correttamente sottolineato come la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale atti del giudice la cui operatività rileva anche nell’incidente cautelare, pur dov coniugarsi con le peculiarità di tale fase e con l’esigenza di tutelare la colle laddove venga ravvisata l’urgenza dell’intervento cautelare, al fine di scongiur i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potre provvedere (così in motivazione Sez. U, n. 19214 del 23/4/2020, Giacobbe, Rv. 279092). In conclusione, si ritiene che vi siano plurime ragioni per riten preferibile la tesi secondo cui, a seguito della emissione di ordinanza cautela dichiarazione di incompetenza, con conseguente trasmissione degli atti ex art. 2 cod. proc. pen. al giudice indicato come competente, quest’ultimo può contestualmente provvedere, nel termine di venti giorni, sulla richiesta di misu cautelare emettendo un nuovo titolo cautelare e proporre conflitto negativo competenza.
. Rimane da esaminare un ultimo argomento che, secondo i sostenitori della tesi contrastata, giustificherebbe la possibilità che il giudice indicato compente possa omettere di provvedere sulla misura cautelare, limitandosi a sollevare il conflitto.
Si sostiene, infatti, che – fin tanto che non sopravvenga la decisione de Cassazione – la misura emessa in via precaria dal primo giudice, dichiarato incompetente, permarrebbe efficace anche oltre il termine di 20 giorni, stante disposto dell’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale il termine prev
dall’art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della sentenza che risol il conflitto.
La soluzione prospettata non è condivisibile, in quanto da un lato si impone inconciliabile contrasto con il principio secondo cui la proposizione del conflitto comporta la sospensione del procedimento e, quindi, non può neppure determinare una indiretta sospensione del termine ex art. 27 cod. proc. pen. assegnato al giudice indicato come competente affinché provveda all’eventuale rinnovazione della misura.
Ma vi è una ulteriore e assorbente ragione.
Il meccanismo delineato dall’art. 27 cod. proc. pen. ha una valenza generale e trova applicazione non solo nell’ipotesi ordinaria in cui l’incompetenza dichiarata dal giudice cui sia stata, per la prima volta, richiesta l’adozione misura. Analogo meccanismo, infatti, deve trovare necessaria applicazione anche nei casi in cui l’incompetenza venga dichiarata in sede di impugnazione e, quindi da parte del Tribunale del riesame o dalla Cassazione (Sez.U, n. 1 del 24/1/1996 Fazio, Rv. 204164; Sez.U, n. 19214 del 23/4/2020, COGNOME, Rv. 279092; Sez.U, n.14 del 20/4/1994, COGNOME, Rv. 198217), ovvero all’esito della definizion del conflitto di competenza.
L’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., pertanto, si limita a specificare che tipico procedimento finalizzato alla risoluzione del conflitto di competenza, il esito è necessariamente l’individuazione del giudice cui spetta di provveder questi dovrà adottare la misura cautelare nel termine di venti giorni di cui all 27 cod. proc. pen. decorrenti dalla comunicazione dell’estratto della sentenza de cassazione. Allorquando la norma richiama il termine di cui all’art. 27 cod. pro pen., pertanto, non fa riferimento al termine che era relativo alla dichiarazion incompetenza del primo giudice, bensì si riferisce all’incompetenza dichiarata dall Cassazione e alla conseguente necessità di provvedere entro il termine di vent giorni alla rinnovazione della misura che, evidentemente, non sia già cessata p altra ragione.
Il meccanismo sopra delineato è coerente con un contesto procedimentale in cui, a seguito di una prima misura adottata da un giudice dichiarato incompetente e confermata dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza la decisione della Cassazione determinerà la definitiva stabilizzazione del competenza. Nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella inizialment emessa aveva un’efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall’ordinanza assunta dal giudice ad quem.
Il richiamo all’art. 27 contenuto nell’ultimo comma dell’art. 32 cod. pro pen., pertanto, deve essere inteso come riferito esclusivamente alle sorti d
misura cautelare, adottata da un giudice ritenuto incompetente, all’esito della decisione sul conflitto di competenza.
Viceversa, risulta avulsa dal sistema la tesi secondo cui la citata norma consentirebbe un prolungamento del termine di efficacia della prima misura cautelare emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente, proprio perché ciascuna dichiarazione di incompetenza presuppone l’assegnazione, al giudice successivamente indicato competente, di un termine per la rinnovazione della misura».
Facendo applicazione di tali principi al caso in scrutinio, la misura originariamente disposta e oggetto di impugnazione deve dichiararsi cessata, non essendo stata rinnovata nel termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. da parte del giudice indicato come competente.
Deve da ultimo darsi atto che – nelle more della decisione del presente ricorso – questa Corte, con sentenza resa da Sez. 1, n. 40151 del 10/9/2024, ha risolto il conflitto di competenza indicando come competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui gli atti sono stati restituiti.
PQM
Dichiara l’inefficacia della misura disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 giugno 2024 per decorrenza del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 26 cod. proc. pen.
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Il Giudice estensore
SEZIONE VI PENALE
1 8 FEB 2025