Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BOLOGNA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PERUGIA
con l’ordinanza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso chiedendo dichiararsi competenza del GIP presso il Tribunale di Perugia.
uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO NOME si riporta alla memoria;
l’AVV_NOTAIO NOME si associa alle richieste del PG;
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME si riporta alla memoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in data 20/01/2022, ha emesso misure cautelari – in via di urgenza – nei confronti di numerosi soggetti, oltre a emettere decreto di sequestro preventivo; contestualmente, lo stesso Giudice ha declinato la propria competenza territoriale, in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica di Bologna, per essere contestati reati di competenza distrettuale.
In chiave di estrema sintesi, ha osservato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia come, in presenza di una pluralità di ipotesi di reato, allorquando ve ne sia almeno una rientrante nel novero dei delitti indicati dall’art. 51 comma 3 cod. proc. pen., viene ad esplicarsi una vis attractiva in favore del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il Giudice competente; ciò in deroga alla regola stabilita – in via generale – dall’art. 16 cod. proc. pen. La fattispecie incriminatrice ricompresa nel novero di quelle indicate dall’art. 51 comma 3 cod. proc. pen. è, nel caso di specie, il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., per cui diviene dirimente stabilire il luogo di consumazione di tale delitto.
Ha proseguito il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ricordando che tale modello legale è strutturato secondo il modello dogmatico del reato abituale, che si perfeziona solo attraverso il compimento di una pluralità di condotte di carattere non occasionale, volte al conseguimento di un ingiusto profitto, nonché accompagnate dalla predisposizione di una pur rudimentale forma di organizzazione professionale, di mezzi e capitali, che sia atta a gestire continuativamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Ancora attenendosi a quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, appariva poi necessario non arrestare la valutazione – in punto di determinazione della competenza territoriale – al segmento iniziale del contestato traffico illecito, atteso che si sarebbe, in tal modo finito per svalutare i successivi momenti della trasformazione, del trasporto e della messa in commercio del prodotto.
Ponendosi in tale prospettiva, tale Giudice ha individuato la competenza territoriale dell’A.G. AVV_NOTAIO, posto che – ad onta dell’indicazione riportata i rubrica, quale /ocus commissi delicti, di “RAGIONE_SOCIALE” – era in Parma, presso il deposito della HTG ITALY, che veniva creata la falsa apparenza di AFE usate, con predisposizione anche delle false attestazioni da presentare poi alla dogana.
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E infatti, pacifico essendo che i plurimi delitti di traffico organizza sussunti in rubrica, fossero volti alla realizzazione di esportazioni transfrontalie in Africa di pannelli costituenti rifiuti, sottratti ai necessari trattamenti, è emerso come tale materiale venisse fatto confluire nel sopra menzionato deposito, ubicato in Parma. Qui venivano predisposte le false attestazioni di funzionalità, oltre ad esser preparati i containers e vendute le partite di rifiuti, camuffati da apparecchiature elettroniche usate. In base a tale impostazione concettuale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha individuato la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha proceduto in sede cautelare, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto di competenza.
2.1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, pertanto, ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati.
2.2. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, nel corso dell’udienza del 23/11/2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, sollevando conflitto negativo e disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte regolatrice. Ha osservato il Giudice proponente il conflitto che:
vi è stato un pronunciamento, quanto al tema della competenza territoriale, ad opera del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia;
che, pur non essendo stato sollevato conflitto negativo, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, destinatario della domanda cautelare a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., non deve individuarsi alcuna preclusione in tal senso, nella fase del giudizio, non potendosi interpretare, i provvedimento cautelare emesso dal Giudice AVV_NOTAIO, alla stregua di una implicita forma di acquiescenza, rispetto alla dichiarazione di competenza fatta dal Giudice per le indagini preliminari perugino;
per il principio di autonomia delle fasi di giudizio, infatti, a nulla rileva il fat la dichiarazione di incompetenza sia stata pronunciata nel corso della fase delle indagini preliminari, esistendo comunque una dichiarazione di incompetenza territoriale ad opera di un Giudice, rispetto a determinate contestazioni e potendosi riproporre, in seguito, la medesima questione anche in sede di udienza preliminare;
tale situazione delinea la sussistenza di un conflitto negativo, rilevante a norma dell’art. 28 cod. proc. pen.
condotte Tanto chiarito in punto di ammissibilità del conflitto negativo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha precisato come le
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criminose contestate siano state materialmente gestite, in particolare, da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME soggetti che erano, all’epoca, tutti residenti in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, città ubicata in territorio perugino; tali soggetti erano colà attivi, con ruoli diversament distribuiti, di controllo e direzione delle società indicate in rubrica e aventi tu sede nel medesimo ambito territoriale. In tali luoghi si concentrava, stando a quanto sussunto in imputazione, il traffico illecito della gestione di rifiuti spec pericolosi e non pericolosi e tale era anche il luogo in cui venivano formate le false certificazioni occorrenti. Con ulteriore documentazione falsa, sempre creata presso tali società, i pannelli venivano nuovamente immessi sul mercato, artatamente qualificati quali apparecchiature elettroniche usate.
In sostanza – secondo l’assunto del Giudice AVV_NOTAIO – in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è verificato solo il segmento iniziale della condotta, bensì una serie di comportamenti e azioni già in grado di integrare l’ipotizzato modello legale.
AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore d’ufficio di NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha presentato memoria, a mezzo della quale ha anzitutto prospettato l’inammissibilità del conflitto, sul presupposto che i provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia abbia esplicato effetti circoscritti alle sole indagini preliminari, laddove non è st sollevato alcun conflitto. La progressione risolutiva prevista dagli artt. 28 e 24 cod. proc. pen. infatti, dimostra la legittimità del conflitto solo innanzi a giudici di grado e nella medesima fase.
In via subordinata, la difesa ha chiesto che il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna sia convertito in un’ordinanza ex art. 24 -bis cod. proc. pen. In estremo subordine, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il denunciato conflitto negativo di competenza deve essere dichiarato insussistente.
Richiamata integralmente la base ricostruttiva sintetizzata in parte narrativa, questo Collegio osserva sinteticamente quanto segue.
2.1. In base alla lettera dell’art. 22 cod. proc. pen., l’ordinanza dichiarativa della incompetenza, laddove emessa nel corso delle indagini preliminari, esplica effetti limitatamente al provvedimento richiesto, costituendo ciò la diretta derivazione logico-sistematica della natura solo ad acta, degli interventi svolti dal Giudice per le indagini preliminari (si vedano, sul punto, gli arresti contenuti in Sez. 1, n. 31060 del 22/05/2018, Confl. comp. in proc. A., Rv. 273486 – 01 e in Sez. 1, n. 4119 del 12/06/1997, Confl. connp.in proc. Gori, Rv. 208397 – 01).
2.2. Nel caso di specie, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata, a mezzo di ordinanza emessa durante le indagini preliminari, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, il conflitto negativo di competenza sarebbe potuto eventualmente sorgere, quindi, solo nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, chiamato a provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., avesse a sua volta inteso ricusare di prendere cognizione del procedimento, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. L’evenienza da ultimo delineata, però, non si è concretizzata.
2.3. Una volta che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha emesso il provvedimento cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., infatti, ha implicitamente riconosciuto la propria competenza, in tal modo andando a “stabilizzare” il procedimento, elidendo definitivamente ogni forma attuale di conflitto e, infine, scongiurando qualsivoglia possibile situazione di irreversibile stasi del procedimento (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727 – 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Gip Tribunale Brescia, Rv. 279328 – 01).
2.4. Attenendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, non è in generale configurabile un conflitto di competenza, nel caso in cui i processi pendano in fasi tra loro diverse (Sez. 1, n. 4517 del 10/12/1990, dep. 1991, Confl. comp. RAGIONE_SOCIALE e AssRAGIONE_SOCIALE, in proc. Milasi, Rv. 186844 – 01);
Quanto alla possibilità di reputare integrato un conflitto, in relazione a procedimenti pendenti in fasi tra loro diverse, giova anche precisare come la più recente giurisprudenza ammetta tale forma di conflitto, sebbene in una prospettiva interpretativa estremamente restrittiva e residuale, COGNOME solo allorquando i procedimenti pendenti in fasi diverse riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la medesima “regiudicanda” [Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Tribunale Riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02; Sez. 1, n. 27791 del 17/06/2008,Conf. comp. in proc. Valenzisi, Rv. 240945 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Tribunale Di Pesaro, Rv. 279895 – 01, secondo la quale: «Nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell’impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente,
salvo i casi eccezionali di annullamento». (Conf. n. 1299 del 1989, Rv. 181325 e n. 91 del 1985, Rv. 169547)];
Non vi è chi non rilevi – sempre in punto di configurabilità del conflitto come la prima ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, riguardasse un numero di indagati diverso, rispetto all’insieme degli imputati a carico dei quali si stava svolgendo, al momento della pronuncia del provvedimento che ha rilevato la sussistenza del conflitto, l’udienza preliminare dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, risultando anche le contestazioni – almeno parzialmente – tra loro difformi.
2.5. Una volta che si sia giunti alla conclusione delle indagini preliminari e quindi, anche durante lo svolgimento dell’udienza preliminare – l’incompetenza deve essere dichiarata mediante l’emissione di una sentenza, ai sensi dell’art. 22 comma 3 cod. proc. pen. e non per il tramite della pronuncia di una ordinanza (come invece fatto, nella concreta fattispecie, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche che governano la materia, se ne deduce che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, ritenendo la propria incompetenza, avrebbe potuto dichiararlo in udienza preliminare, emettendo sentenza e, consequenzialmente, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia (o ad altro ritenuto competente), piuttosto che sollevare conflitto e trasmettere gli atti in Cassazione. Una successiva dichiarazione di incompetenza del Giudice indicato quale competente, avrebbe poi portato alla concretizzazione – questa volta, correttamente – di un conflitto negativo di competenza.
Il Giudice AVV_NOTAIO, inoltre, ha ritenuto di escludere la azionabilità dello strumento processuale previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen., COGNOME del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, al fine di definire la questione di competenza territoriale.
4.1. Tale nuovo istituto, introdotto nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 costituisce un nuovo mezzo impugnatorio, finalizzato alla preventiva risoluzione di potenziali conflitti di competenza, che è stato istituito in ossequio ad esigenze di semplificazione e celerità del procedimento penale.
A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativ
questione alla Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento, a carico della parte che abbia proposto tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, ma abbia omesso di formulare, contestualmente, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in ordine alla relativa questione. Il nuovo strumento impugnatorio riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che ne risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza.
La nuova norma ricalca gli sbarramenti già indicati dall’art. 21 cod. proc. pen., fissando il termine decadenziale per la rimessione, al tempo antecedente rispetto alla conclusione dell’udienza preliminare o – laddove questa manchi – al termine di cui all’art. 491, comma 1. cod. proc. pen. La tempestiva proposizione della questione, ovvero il rilievo d’ufficio della stessa, comporterà dunque l’instaurazione di un giudizio incidentale, incentrato sul tema della competenza territoriale.
La norma in esame, inoltre, prevede che la decisione della Corte di cassazione assuma la forma della sentenza, costituendo essa l’esito di uno specifico procedimento camerale svolto secondo le forme indicate dall’art. 127 cod. proc. pen., con previsione di contraddittorio tra le parti, le quali vengono avvisate della data fissata per l’udienza e hanno diritto di comparire.
4.2. Il postulato del nuovo strumento processuale, secondo la conformazione data allo stesso dal legislatore, risiede però nell’esistenza di una ordinanza di rimessione alla Corte di cassazione, pronunciata dal Giudice procedente e inerente al tema della competenza per territorio.
Pare utile, sul punto, richiamare il principio di diritto fissato da Sez. 1, n 46466 del 22/09/2023, Gip Cuneo, Rv. 285513 – 01, a mente della quale: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvi motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strument normativi». Posizionandosi sulla medesima direttrice interpretativa, nonché ulteriormente cesellando la regola processuale, Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Tribunale Di Agrigento, Rv. 285233 – 01 ha precisato che il giudice – una volta che venga investito della questione pregiudiziale, attinente alla definizione della
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competenza per territorio, ovvero anche allorquando intenda rilevarla ex officio è tenuto, in punto di ammissibilità stessa del rinvio, a motivare in ordine alla propria determinazione, analizzando la questione ed effettuando una preliminare delibazione; quest’ultima deve dipanarsi su un duplice binario, costituito tanto dall’esame della non manifesta infondatezza della questione, quanto dal profilo della impossibilità di risolverla adoperando gli ordinari strumenti processuali, essendo poi anche tenuto, il Giudice procedente, a operare una motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte di cassazione.
Conclusivamente, tale rimessione deve avvenire – eventualmente d’ufficio – ad opera del Giudice che procede, il quale deve all’uopo redigere una articolata ordinanza introduttiva del relativo subprocedimento, frutto anche di un prodronnico vaglio, da condurre in punto di non manifesta infondatezza della questione.
4.3. Nella concreta vicenda, al contrario, il Giudice procedente ha espressamente escluso la possibilità di prospettare il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ritenendo il conflitto non solo astratto e potenziale, bensì concretamente formatosi e, pertanto, optando per la denuncia di conflitto negativo ora sottoposta al vaglio di questa Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto deve essere dichiarato insussistente. Gli atti vanno restituiti all’Ufficio GIP del Tribunale Bologna, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, quale autorità che ha sollevato il conflitto.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al GIP presso il Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.