Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Milano nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Brescia con ordinanza del 24/03/2023
visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in COGNOME del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza dell’Autorità giudiziaria d Milano; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che h chiesto dichiararsi la competenza dell’Autorità giudiziaria di Brescia; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia NOME COGNOME, che si sono associati alle conclusioni dell’avvocato COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 10 novembre 2021, i Procuratore COGNOME Repubblica presso il Tribunale di Milano esercitava l’azion penale nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai delitti di calunnia ex art. 368 cod. pen. in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo A COGNOME rubrica), subornazione ex art. 377-bis cod. pen. (capo B) e false informazioni al pubblico ministero ex art. 371-bis cod. pen. (capo C).
Con sentenza 4 aprile 2002, il G.u.p. del Tribunale di Milano dichiarava l propria incompetenza per territorio a conoscere delle reiudicande connesse, a sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., in quanto la COGNOME offesa COGNOME magistrato in servizio nel distretto COGNOME Corte di appello di Milano, e dispo trasmettersi gli atti al Procuratore COGNOME Repubblica presso il Tribunale di Bres
Quest’ultimo, ricevuti gli atti, separava il procedimento relativo al reato cui al capo A) e, in relazione ad esso, presentava al locale (3.i.p. richie archiviazione.
Con ordinanza 31 gennaio 2023, adottata in sede di opposizione all’archiviazione, formulata dalla COGNOME offesa COGNOME, il G.i.p. del Tribu di Brescia:
riqualificava il reato di cui al capo A), in danno di COGNOME, ne fattispecie di cui all’art. 595 cod. pen. (diffamazione) e disponeva l’archivia del relativo procedimento;
dichiarava, limitatamente al medesimo reato in danno di COGNOME, la propria incompetenza per territorio in favore dell’Autorità giudiziaria di Milan disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, il qu trasmetteva al Procuratore COGNOME Repubblica di Milano, assieme a quelli riguardant ulteriori procedimenti connessi (nel frattempo assegnati alla Procura di Bresc dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, a seguito di risoluzione contrasto).
Con richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 1° marzo 2023, il Procurat COGNOME Repubblica presso il Tribunale di Milano esercitava l’azione penale n confronti di NOME COGNOME e altri quattordici coimputati, per tutti i reati ogget procedimenti in questione, incluso il reato di calunnia in danno di COGNOME.
Nell’udienza preliminare, di seguito inscenata, la difesa dell’imput NOME COGNOME avanzava, al riguardo, denuncia di conflitto negativo d competenza.
Il G.u.p. adito, con l’ordinanza in epigrafe indicata, investiva la Cor cassazione del conflitto denunciato.
Pervenuti gli atti a questa Corte, hanno presentato memorie le dife dell’imputato COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME offesa COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto deve considerarsi insussistente.
Benché l’art. 30, comma 2, cod. proc. pen. disponga che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, l norma deve essere correlata al principio per cui sussiste un conflitto di compete soltanto qualora più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa COGNOME: occorre, cioè, u concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciasc di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull’individuazione del giudi competente (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, confl. comp. in proc. Rizzo).
La parte processuale, pubblica o privata, non è titolata a promuover direttamente il conflitto; potendo essa solo presentare, a norma del citato art comma 2, del codice, la corrispondente denuncia, segnalandone l’esistenza, al giudice presso cui pende il processo, cui esclusivamente spetta delibare, in pri valutazione, se vi sia materia di esso, e richiedere il conseguente intervento d Corte regolatrice (cfr. Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, confl. comp. in pr Stingaciu, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368-01; Sez. 6, n. 2630 del 04/07/1996, COGNOME, Rv. 20586001).
Nel caso di specie, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha disposto trasmissione a questa Corte COGNOME denuncia di conflitto presentata dal difensore NOME COGNOME senza aver alcun modo delibato l’identità delle reiudicande, all luce COGNOME disposta archiviazione del procedimento avente come parte lesa i magistrato COGNOME, e senza avere preso specifica posizione sulla propri competenza a seguito di tale nuovo fatto processuale.
La rilevanza di quest’ultimo era indubbia, in base al principio di diritto, o consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, e puntualmente osservato d giudice bresciano, per cui, ai fini COGNOME determinazione COGNOME competenza relativ procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le reg ordinarie, e non invece la disposizione derogatoria di cui all’art. 11, comma 3, c proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quell
relativo ad appartenenti all’ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1 n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276314-01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261080-01; Sez. 2, n. 13296 del 20/02/2014, COGNOME, Rv. 259559-01 ).
In tale situazione è esclusa in radice la sussistenza del conflitto di competen
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Gi dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano.
Così deciso il 05/07/2023