Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO GENOVA nei confronti di:
CORTE APPELLO ROMA
con l’ordinanza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septite le conclusioni del PG NOME COGNOME (>0( Ar2.C-12. 1-LA t U LLt 2.3 .0-e-t) t i· GLYPH cu (4:x7:t oe: A -rrea-o udito ilfernsore ot, · A0~
Trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda introdotta in data 18 luglio 2023, nelle forme di legge, COGNOME NOME ha formulato « ricorso per rescissione del giudicato e contestuale richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. ». L’atto risulta indirizzato alla Corte Appello di Roma.
1.1 Conviene esaminare i contenuti, sia pure per sintesi, di tale atto introduttivo, rubricato così come si è indicato in precedenza.
A seguito di una esecuzione di cumulo per titoli definitivi avvenuta in data 14 luglio 2023 il COGNOME ha inteso proporre una domanda di rescissione del giudicato prodottosi a seguito della sentenza emessa in data 13 ottobre 2021 dalla Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 26 febbraio 2022 (in quanto il COGNOME non avrebbe avuto contezza della fissazione della procedura in appello, avendo eletto domicilio presso un difensore che, nelle more di detta fissazione, cessava l’attività professionale).
Si compie, altresì, riferimento alla possibilità di ottenere la restituzione nel termin ( AI per impugnare detta sentenza di secondo grado. Si indicano motivazioni in diritto a sostegno della prospettazione.
Con provvedimento emesso in data 14 novembre 2023 la IV Sezione della Corte di Appello di Roma, in sede di trattazione della impugnazione straordinaria, ha respinto la domanda di rescissione del giudicato e – allo stesso tempo – ha realizzato una `riqualificazione’ della medesima domanda quale incidente di esecuzione ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen. .
2.1 Nella motivazione di detta decisione si evidenzia che : a) COGNOME NOME ha partecipato al giudizio di primo grado che ha dato luogo al titolo oggetto di contestazione e ha proposto appello tramite il difensore; b) il giudizio di secondo grado sarebbe stato non correttamente instaurato a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, ma ciò non ricade nella sfera applicativa della rescissione, quanto in quella dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 67 cod.proc.pen., con eventuale restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen. .
Ciò posto, la I Sezione della medesima Corte di Appello, in funzione di giudice della esecuzione, ha rilevato che la competenza a provvedere doveva essere
attribuita alla Corte di Appello di Genova, essendo stata emessa da detto organo una decisione divenuta irrevocabile in data 25 maggio 2023 (anteriore alla presentazione dell’istanza).
La Corte di Appello di Genova con atto del 12 febbraio 2024 ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte di Appello di Roma.
Si rappresenta, in tale atto, che erroneamente la IV Sezione della Corte di Appello di Roma ha provveduto alla parziale `riqualificazione’ dell’atto introduttivo in incidente di esecuzione ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen., essendo stata formulata domanda di ‘rescissione del giudicato’ ed al più di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen., istanza – quest’ultima – di competenza del giudice della impugnazione e non di quello della esecuzione.
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide in parte i contenuti della decisione con cui la Corte di Appello di Genova ha sollevato il conflitto.
5.1 L’atto di parte, dai cui contenuti non può prescindersi, è teso ad attivare la specifica procedura della rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod.proc.pen. . La competenza, in relazione a siffatta domanda, è stata correttamente attribuita alla Corte di Appello di Roma, giudice della rescissione, che ha deciso con il provvedimento (reiettivo) del 14 novembre 2023.
5.2 In modo improprio con tale decisione si è provveduto ad una ‘riqualificazione’ dell’atto (su cui peraltro si è deciso con il rigetto) in incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen. atteso che – al di là di ogni altra considerazione – si tratta di una non consentita traslazione dell’atto dall’ambito della impugnazione (che prevede in astratto la possibile riqualificazione) a quello della domanda esecutiva (ambito che non prevede simile operazione conformativa, v. sez. U Lovric del 2021) . Su tale aspetto si concorda con la prospettazione della Corte di Appello di Genova.
Al contempo, in più punti dell’atto originario si è fatto riferimento alla possibile applicazione, in chiave di domanda subordinata, dell’istituto della restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod.proc.pen. .
Può pertanto convenirsi circa la esistenza di una ‘frazione di domanda’ non decisa, ma, trattandosi di richiesta che mira alla impugnazione della sentenza di secondo ..k grado, il giudice competente – ai sensi dell’a rt . 175 comma 4 cod.proc.pen. individuato in questa Corte di Cassazione.
In tal senso va deciso il conflitto negativo affermando la competenza di questa Corte Suprema di Cassazione (quanto alla possibile individuazione in sede di decisione del conflitto di un terzo giudice v. da ultimo Sez. I n. 5610 del 26.1.2022, rv 282724) cui vanno rimessi gli atti previa nuova composizione e qualificazione del fascicolo, nonché verifica della competenza tabellare.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte Suprema di Cassazione a delibare la richiesta di cui all’art.175 c.p.p. .
Dispone la formazione di un autonomo fascicolo che rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in data 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente