Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE SIENA nei confronti di:
GUP TRIBUNALE COGNOME
con l’ordinanza del 22/07/2024 del GUP TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME che con requisitoria scritta ha chiesto attribuirsi la competenza al GUP del Tribunale di Arezzo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2024 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena ha sollevato conflitto di competenza con il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in relazione alla sentenza di incompetenza emessa in data 06 aprile 2023 da questo giudice, limitatamente ai reati contestati alle imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il giudice ha preso atto che il g.u.p. del Tribunale di Arezzo, investito del procedimento a carico di tali due imputate e di altri soggetti per reati tributari commessi in relazione a varie società, ha declinato la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Siena, con riferimento al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 commesso il 22/02/2016 dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, contestato al capo 13), per il fatto che questa società aveva la sede legale in Roma, ritenuta però fittizia, e la sede operativa in Poggibonsi (SI), ed ha ritenuto ad esso connessi, per continuazione, tutti gli altri reati contestati, con la conseguente attribuzione della diversa competenza territoriale. Pur condividendo questa valutazione, il g.u.p. di Siena ha ritenuto che l’attribuzione di competenza territoriale al Tribunale di Siena non può riguardare le due imputate COGNOME e NOMECOGNOME perché le stesse non sono imputate del reato in base al quale tale competenza è stata attribuita, e la prospettabile continuazione tra reati può determinare lo spostamento della competenza, per connessione materiale o territoriale, solo se i reati in continuazione riguardino i medesimi imputati, non potendo un diverso coimputato essere sottratto al suo giudice naturale in virtù di un interesse alla trattazione unitaria dei reati in continuazione, che non lo coinvolge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, poiché i reati contestati a tali due imputate ai capi 1), 2) e 22) sono stati loro attribuiti quali amministratrici della società RAGIONE_SOCIALE avente la sede legale in Terranuova Bracciolini, città sita nel territorio del Tribunale di Arezzo, ha contestato la decisione del g.u.p. di quel Tribunale di individuare il Tribunale di Siena quale giudice competente anche in ordine ad essi, ed ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al g.u.p. del Tribunale di Arezzo.
Il difensore dell’imputata COGNOME con memoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al g.u.p. del Tribunale di Arezzo, per i reati contestati alla sua assistita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente a decidere sui reati di cui ai capi 1), 2) e 22), limitatamente alla posizione delle imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, richiamato dallo stesso g.u.p. del Tribunale di Siena, quello secondo cui «In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di uno – gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza» (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519; Sez. 1, n. 3357 del 08/06/1998, Rv. 210881; Sez. 1, n. 3907 del 06/06/1996, Rv. 205313).
Nel presente caso i tre reati contestati alle imputate COGNOME e NOME sono stati commessi, per quanto contestato, in territorio di competenza del Tribunale di Arezzo, sia pure agendo, per due di essi, in concorso con altri imputati, ai quali è contestato anche il reato di cui al capo 13), appartenente alla competenza territoriale del Tribunale di Siena. La prospettazione della connessione per continuazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tra due dei predetti tre reati e quello di cui al capo 13) è corretta, ma solo con riferimento alla posizione dei coimputati, non essendo le imputate COGNOME e NOME coinvolte nel reato contestato al capo 13).
Esse, quindi, non hanno alcun interesse ad essere giudicate, per i reati loro ascritti, unitariamente agli altri imputati e ai reati contestati solo a costoro, ed anzi lo spostamento di competenza, per la citata connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., viola il loro diritto ad essere giudicate dal giudice naturale, consistente nel Tribunale di Arezzo. Deve pertanto affermarsi, in applicazione del principio sopra indicato e del diritto di ogni imputato ad essere giudicato dal suo giudice naturale precostituito per legge, la competenza del Tribunale di Arezzo per giudicare i tre reati contestati alle predette imputate, con la conseguente separazione della loro posizione da quella dei coimputati,
Sulla base dei principi sopra esposti il conflitto di competenza deve pertanto essere risolto individuando, quale giudice competente per la trattazione dei reati di cui ai capi 1), 2) e 22) contestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Arezzo, cui dispone trasmettersi gli atti, in relazione alle posizioni delle imputate COGNOME NOME e NOME COGNOME
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente