Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10534 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale Minori Napoli
Tribunale Napoli Nord
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. MINORENNI di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 ottobre 2025, il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Napoli Nord in relazione alla decisione sulla istanza di continuazione in relazione ai reati oggetto di tre sentenze di condanna, di cui due emesse dal Tribunale per i minorenni di Napoli e una dal Gup del Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di
XXXXXXXXXXXXXXXl.
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione aveva ritenuto applicabile la regola di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. secondo la quale solo nel caso in cui vi sia un concorso di provvedimenti tra giudici speciali e giudici ordinari la competenza Ł del giudice ordinario, ma non anche quando tutti i provvedimenti sono adottati dal giudice speciale, qual Ł – secondo il Tribunale di Napoli Nord – il Tribunale per i minorenni; sicchØ nel caso di specie la competenza a decidere sull’istanza sarebbe quella del Tribunale per i minorenni; sarebbe pertanto erroneo invocare nel caso di specie il passaggio in giudicato per ultimo del provvedimento del Tribunale ordinaria, «afferendo l’incidente di esecuzione esclusivamente a provvedimenti emessi dal Giudice speciale».
Ad avviso del Tribunale per i minorenni, la competenza a decidere sull’istanza spetterebbe, a norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. al Tribunale di Napoli Nord, perchØ la sentenza a carico di XXXXXXXXXXXXXXXX, divenuta per ultima irrevocabile Ł quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord divenuta definitiva l’11 maggio 2023, a nulla rilevando la sentenza della Corte di appello del 24 marzo 2023 che ha modificato solo la misura della pena.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
Sussiste il denunciato conflitto essendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di due giudici dell’esecuzione di prendere cognizione del medesimo procedimento; situazione risolvibile solo a seguito di decisione di questa Corte.
Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, non sussistendo ragioni per derogare alla regola generale di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Giova ribadire che il Tribunale per i minorenni pur essendo un giudice specializzato Ł in ogni caso un giudice ordinario con la conseguenza che in presenza di piø sentenze di condanna da eseguire, pronunciate dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione Ł divenuta irrevocabile per ultima, alla stregua del criterio di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. I, 23/01/2024, n. 20534, non mass.; Sez. 1, n. 6344 del 13/01/2021, B., Rv. 280526 – 01, Sez. 1, n. 2439 del 20/12/2007, P.M. in proc. D., Rv. 239208 – 01).
Consegue, da quanto esposto, la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli Nord cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.