Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2022
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE DI NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE DI NAPOLI
con l’ordinanza del 14/03/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteheerlite le conclusioni del PG NOME COGNOME ( j e, Grt-:
NOMEtffferisrrE
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13/10/2020 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per materia, ai sensi dell’art. 48 del d. Igs. 28 agosto 2 n. 274, «perché il reato addebitato all’imputato – in assenza della contestazione in fat alcuna aggravante e non essendo il reato stato commesso “contro uno dei soggetti indicati dall’art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente” appartiene alla competenza del giudice di pace ex art. 4, co. 1°, lett. a) D. L.vo n. 274/2000».
Il Giudice di pace di Napoli, investito del processo a seguito del decreto di citazio giudizio della Procura presso il Tribunale di Napoli, ha sollevato conflitto negat competenza, rilevando che il Pubblico ministero in udienza ha contestato all’imputato NOME COGNOME COGNOME‘aggravante ex art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. “per aver adoperato sevizie e agito con crudeltà”, ritenendo, pertanto, la sua incompetenza per materia e rimettendo gli a a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del c
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situa prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle no successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal remittente.
Invero, già con l’originario decreto di citazione a giudizio oggetto di imputazione reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma 1, n. 4 cod. pen. e, quindi, l’aggravante ris contestata con riferimento al dato normativo ma non in fatto. Contestazione in fatto, che è intervenuta all’udienza davanti al Giudice di pace, alla quale il Pubblico ministero risulta integrato il capo di imputazione nei termini sopra specificati, in tal modo incardinando s dubbio alcuno la competenza del Tribunale di Napoli (in composizione monocratica), cui gli at devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispon trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022.