Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40921 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
nel conflitto di competenza tra il Magistrato di sorveglianza di Catania, e il Magistrato di sorveglianza di Novara, nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, proposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania in data 29/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottob 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catania.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 29/03/2023, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha proposto conflitto negativo di competenza nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l’esecuzione della libertà controllata applicata nei confronti di
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NOME COGNOME in sede di conversione della pena pecuniaria disposta con ordinanza dello stesso Giudice in data 16/03/2023.
Detto conflitto era stato sollevato in considerazione del fatto che, con ordinanza del 24/03/2023, il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva declinato la propria competenza in ordine alla richiesta di modifica delle prescrizioni per motivi di lavoro presentata dal libero controllato. Ciò sul presupposto che, su di essa, fosse competente proprio il Magistrato di sorveglianza di Catania, che aveva emesso il provvedimento di conversione della pena pecuniaria.
Secondo il Giudice remittente, tuttavia, la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara contrasterebbe con la norma processuale posta dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale la competenza per territorio è attribuita, nel procedimento di sorveglianza, al giudice del luogo in cui l’interessato ha, di fatto, il proprio domicilio e non a quello che ha emesso il provvedimento.
Tanto premesso, osserva il Collegio che con provvedimento in data 31/03/2023, reso in relazione alla cennata richiesta di modifica delle prescrizioni, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha provveduto sull’istanza in parola, così implicitamente superando la precedente dichiarazione di incompetenza.
Per tale ragione, con sentenza n. 2548 pronunciata in data 5/07/2023 questa stessa Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione dell’identico conflitto che era stato sollevato con ordinanza in data 29/03/2023 del Magistrato di sorveglianza di Catania.
5.1. Alla luce di quanto precede, deve, quindi, dichiararsi non luogo a provvedere sul conflitto negativo di competenza, perché il procedimento è stato già definito con il richiamato provvedimento.
5.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
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