Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8663 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Napoli e RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Letta la requisitoria scritta del 21 gennaio 2026 del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del G.I.P. del
Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con provvedimento dell’i ottobre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha rigettato, all’esito dell’udienza di verifica dei crediti fissata nell’ambito d procedura di amministrazione giudiziaria delle società «RAGIONE_SOCIALE» e «RAGIONE_SOCIALE», oggetto di confisca penale definitiva a far data dal 2 luglio 2023 nel procedimento n. 34258/19 R.G.N.R., la domanda di ammissione del credito avanzata dalla «RAGIONE_SOCIALE».
A fronte di opposizione formulata ai sensi dell’art. 58 d. Igs. n. 159/2011, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 23 ottobre 2025, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame.
COGNOME Con provvedimento del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli ha a sua volta negato la propria competenza, ritenendo che essa vada attribuita al G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha disposto il provvedimento di confisca ed ha, per l’effetto, sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere de stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte.
Ritiene il Collegio che il conflitto debba essere risolto affermando la competenza del giudice che disposto la confisca dei beni nell’ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato dalla «RAGIONE_SOCIALE».
Il procedimento penale nell’ambito del quale è insorto conflitto negativo di competenza ha visto l’adozione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2, 322-ter cod. proc. pen e 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000 n. 74.
Avendo il sequestro preventivo ad oggetto beni di cui è stata disposta l’amministrazione giudiziaria, i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti, giusta la previsione dell’art. 104-bis, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. «nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
Nell’ambito della procedura, si è dato corso alla verifica dei crediti anteriori al sequestro.. Uno dei creditori, non ammesso al passivo, ha, quindi, proposto l’opposizione contemplata dall’art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Posto che tale norma, modellata sul procedimento di prevenzione, dispone che l’opposizione sia proposta «mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», sorge l’esigenza di individuare l’autorità giudiziaria competente per le ipotesi, quale quella in esame, in cui la verifica dei
crediti riguardi un sequestro penale e non di prevenzione. Tanto, alla luce del disposto dell’art. 104-bis, comma 1 -quater, disp. att. cod. proc. pen. che dispone, tra l’altro, che «ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’a 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3 -bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» e dell’inserimento dell’art. 59 all’interno del titolo IV del Libro I.
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema, ha registrato una evoluzione.
Il più recente indirizzo, ormai costantemente seguito da questa Sezione (ed espressamente ribadito, da ultimo, da Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, Gip Messina, Rv. 288788 – 01; Sez. 1, n. 31830 del 12/07/2021, Tribunale Libertà Roma, non massimata, e Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale Libertà Napoli, Rv. 281363), reputa che la competenza a conoscere dell’opposizione spetti al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca. Detto orientamento, richiamato dal Tribunale del riesame nell’ordinanza con cui ha sollevato il conflitto di competenza, muove dal presupposto che l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha natura, quantomeno prevalente, di impugnazione, cui corrisponde la necessità che il giudice deputato a vagliarla non coincida con quello che ha disposto l’esclusione del credito. Sottolinea, quindi, che il sistema disegnato, in origine per i procedimenti di prevenzione, dall’art. 59 sopra citato si incentri sulla distribuzione delle competenze tra il «giudice delegato», chiamato, ai sensi del comma 1, a delibare le istanze di ammissione dei crediti ed a formare lo stato passivo, ed il «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», cui spetta, invece, la decisione sull’opposizione. Rileva che l’art. 104-bis, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. specifica soltanto che, nel caso di sequestro penale di beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria, i compiti che, nel procedimento penale, spettano al giudice delegato sono affidati al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, al giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1. L’indirizzo in questione segnala, poi, che, in assenza di una disposizione che, parallelamente, indichi quale organo debba conoscere dell’opposizione, sia necessario colmare, in via interpretativa, la lacuna normativa con il massimo grado di aderenza possibile ai contenuti letterali ed alla ratio della disposizione dettata per la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo. Considera, allora, che la logica sottesa alla ripartizione delle competenze è, con tutta evidenza, quella di coniugare il diritto del creditore escluso ad ottenere una rivalutazione il più possibile «autonoma» del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
provvedimento di esclusione con l’attribuzione del reclamo ad un giudice che, per avere applicato la misura di prevenzione patrimoniale, ha «conosciuto» della confisca e, dunque, delle sue condizioni di applicabilità, in fatto e in diritto. discende, continua, che una coerente trasposizione di tale assetto in sede penale conduce ad individuare il giudice competente a decidere in ordine all’opposizione in quello che ha disposto la confisca, ovvero nel Giudice dell’udienza preliminare o nel Tribunale, in ragione del rito, abbreviato o ordinario, con il quale i procedimento nell’ambito del quale i beni sono stati sequestrati è stato definito.
6. L’opposto, più risalente indirizzo, cui aderisce il Giudice per le indagini preliminari partenopeo, perviene, invece, all’attribuzione al tribunale del riesame della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale ricostruzione – avallata, in specie, dalla Seconda sezione penale di questa Corte con le sentenze n. 7064 del 12/01/2021, Scialla, Rv. 280661, e Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278227 condivide con quella sopra esposta il convincimento dell’impossibilità di assegnare la competenza a conoscere dell’opposizione al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento avverso cui essa è proposta. Ritiene, tuttavia, che l’opposizione debba essere necessariamente attribuita alla cognizione di un giudice collegiale, che individua nel Tribunale del riesame. A tal fine, nota, innanzitutto, che le Sezioni Unite (n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938) – pronunziandosi sull’affine tema dell’individuazione delle modalità attraverso cui il terzo estraneo al processo che, rivendicando la titolarità del bene assoggettato a confisca, abbia proposto apposita istanza al giudice procedente, che la abbia rigettata, possa sollecitare una revisione della decisione – hanno espressamente indicato l’appello al tribunale del riesame quale «rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura». Aggiunge che l’attribuzione della competenza al giudice che ha disposto la confisca conduce, nelle ipotesi in cui il giudizio sia stato definito nelle forme del rito abbreviato, alla monocraticità della decisione sull’impugnazione, con conseguente sacrificio del principio della collegialità del giudice chiamato a valutare le opposizioni ai provvedimenti emessi in sede di verifica. Evidenzia, ulteriormente, che l’individuazione del giudice collegiale nel tribunale del riesame è coerente con la natura dell’organo, deputato a vagliare, in secondo grado, le decisioni del giudice per le indagini preliminari ed istituzionalmente precostituito in funzione di una operatività che prescinde tanto dalla fase del giudizio quanto dal rito prescelto in vista della trattazione del giudizio di cognizione. Aggiunge, ancora, che la collocazione, in forza dell’attuale testo dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell’udienza di verifica dei crediti a valle della definizione del giudizio di primo grado, fa sì che l’opposizione, ove attribuita alla cognizione del giudice che ha disposto la confisca, sia trattata Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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da un organo che ha esaurito i propri compiti e, nella maggior parte dei casi, trasmesso gli atti a quello presso il quale pende l’impugnazione di merito, ciò che integra una evidente anomalia del sistema.
COGNOME Ritiene il Collegio di dovere ribadire le conclusioni raggiunte dalle precedenti decisioni di questa Prima sezione penale. Milita in questa direzione, in primis, il rilievo, tratto dalla più logica esegesi dell’art. 59, comma 6, cit. secondo cui il legislatore, nell’assegnare la competenza, in materia di prevenzione, al «tribunale che ha emesso la misura di prevenzione», ha inteso riaffermare il principio, di portata più generale, che riconnette l’attribuzione della competenza al coinvolgimento nel procedimento nell’ambito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio. L’attribuzione della competenza, nel giudizio di prevenzione, al «giudice che ha applicato la misura di prevenzione» evoca, in altri termini, uno stretto ed ineludibile nesso tra il vaglio, nel merito ed a cognizione piena, dell’addebito, sia esso di natura preventiva o penale, cui fa pendant l’acquisizione di un prezioso patrimonio conoscitivo, e l’assegnazione della competenza alla trattazione dell’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/11.
Inquadrato in questa prospettiva, il problema in esame ha una soluzione pressoché obbligata, dovendosi assegnare, in caso di confisca penale, al giudice che, in esito al procedimento di cognizione – si sia svolto esso con il rito ordinario o con quello abbreviato – ha disposto la confisca, lo stesso ruolo che, nel procedimento di prevenzione, è riconosciuto, mutatis mutandis, al tribunale che ha applicato la relativa misura. Tanto induce a ritenere, per converso, del tutto eterodossa l’attribuzione della competenza al tribunale del riesame che, in coerenza con la sua posizione ordinamentale e processuale, esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare, personale e reale, ma non anche in punto di emissione del provvedimento di confisca, cui resta del tutto estraneo. Privo di decisività, ancorché suggestivo, si palesa, al riguardo, il riferimento alla situazione giudicata da Sezioni Unite, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938, che coinvolge il solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe, invece, la decisione di confisca; in proposito, occorre osservare come l’affermazione di principio delle Sezioni Unite segua il criterio generale attributivo della competenza in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, rispetto alla quale il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e rispondente a diverse finalità. Ed invero, la natura giuridica della posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito non è assimilabile a quella del terzo proprietario di bene sequestrato e trova spazio di apprezzamento in sede penale in quanto correlata alla decisione di confisca, che, nel realizzare l’acquisto a titolo originario dei beni che ne sono oggetto in capo allo
Stato, determina, in ragione dei principi generali dell’ordinamento, la necessità di offrire tutela al creditore che versi in condizione di buona fede. La validità della raggiunta conclusione non è intaccata dagli ulteriori argomenti che sostengono l’indirizzo, di cui sopra si è dato conto, consacrato nelle decisioni della Seconda sezione penale di questa Corte e che sono richiamati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nell’ordinanza declinatoria della propria competenza. Non convincente appare, per un verso, l’affermazione della necessità che l’opposizione, per la sua prevalente natura di impugnazione, sia affidata ad un giudice collegiale, che non risponde ad un principio immanente nel sistema e non trae forza dall’indicazione del «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», correlata, con ogni evidenza, all’esclusiva competenza di quell’organo in ordine alla decisione sulla richiesta di applicazione della misura anziché alla sua composizione in collegio, cioè plurisoggettiva. La ricostruzione qui avallata soddisfa, peraltro, l’esigenza, condivisa dai diversi orientamenti in campo, che il giudizio di opposizione venga celebrato innanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Si è detto che, stante il disposto dell’art. 104-bis, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., il provvedimento sulla richiesta di ammissione del credito è di competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Ora, nel caso in cui il decreto di sequestro sia stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari, la diversità del giudice che, avendo disposto la confisca, risulta investito, secondo questa linea interpretativa, dell’opposizione è assicurata dal disposto dell’art. 34, comma 2 – bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che «Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare». Nell’eventualità che, invece, il sequestro sia stato emesso da giudice collegiale, la fase di ammissione dei crediti e della formazione dello stato passivo sarà, invece, affidata al giudice delegato, ovvero ad uno dei componenti del collegio, all’uopo appositamente nominato, mentre il vaglio dell’opposizione spetterà, salvo casi del tutto eccezionali, allo stesso collegio. Vero è che, in queste ipotesi, sarà ben possibile che lo stesso magistrato assuma la veste di giudice delegato, prima, e di componente del collegio chiamato a vagliare l’opposizione avverso il provvedimento da lui emesso, poi, con tangibile, ancorché parziale, vulnus al principio di terzietà. Tale soluzione si palesa, nondimeno, tutt’altro che eccentrica o estranea al sistema, atteso che, come riconosciuto dagli stessi sostenitori della tesi contraria (cfr. la citata sentenza n. 7064 del 12/01/2021, COGNOME, paragrafi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 e 2.3 del «considerato in diritto»), la normativa in commento si risolve, almeno in parte, nella trasposizione alla materia penale di un istituto, la verifica dei credit di chiara matrice civilistica. Non irrilevante si rivela, dunque, la circostanza che l disposizioni in esame siano state, in certa misura, modellate su quelle proprie di un settore dell’ordinamento che, in taluni casi, contempla l’inserimento dell’estensore di un dato provvedimento nel collegio deputato a trattare l’impugnazione proposta avverso di esso, quale strumento volto a coniugare, da un canto, l’esigenza di effettuare una compiuta e ponderata valutazione delle ragioni sottese alla decisione e delle critiche introdotte da chi la contesta e, dall’altro, lo sfruttamento delle conoscenze maturate dal magistrato che ha trattato la precedente fase del procedimento.
Né, in senso contrario, può sostenersi che costituisca una forzatura, rispetto agli equilibri che connotano l’architettura processuale, l’attribuzione della competenza sull’opposizione allo stesso organo che si è pronunciato sulla confisca. Questi, come detto, ha, infatti, maturato proficue conoscenze in ordine alla vicenda definita con il provvedimento ablatorio che, tuttavia, non inficiano la sua terzietà rispetto al tema dell’ammissione del credito che, in sé, ha un oggetto distinto da quello concernente l’apprezzamento della sussistenza di presupposti per disporre la confisca. Non può, quindi, ipotizzarsi che la salvaguardia del legame funzionale tra il giudice che ha disposto la confisca ed il giudice dell’opposizione finisca con il sacrificare il concorrente principio dell’attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice «diverso» e «terzo» rispetto alla misura ablativa nella sua concreta applicazione. D’altro canto, va aggiunto a confutazione di altra considerazione addotta a supporto della tesi contraria a quella che qui viene ribadita, il fatto che la verifica dei crediti e l’ammissione dello stato passivo pongano a valle della confisca di primo grado non introduce elementi di contraddizione. In tal senso, deve stimarsi che detti adempimenti, per come attualmente disegnati dal legislatore, sono compiuti in un frangente processuale, peraltro temporalmente contiguo – stanti la previsione di stringenti termini perentori per la presentazione delle istanze e la fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e la perentorietà del primo di essi – a quello della decisione sulla confisca, in cui il giudice individuato come competente ha maturato, a differenza di quello eventualmente adito mediante la proposizione, nel merito, di appello, piena contezza della materia, mentre all’eventuale trasmissione dell’incartamento processuale al giudice dell’impugnazione di merito può facilmente ovviarsi attraverso l’adozione di opportuni accorgimenti organizzativi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Alla luce di tutte le superiori considerazioni, va dunque dichiarata la competenza del giudice che ha dichiarato la confisca dei beni nell’ambito della cui
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amministrazione è stato emesso il provvedimento avverso il quale la «RAGIONE_SOCIALE» ha proposto opposizione.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli – Ufficio d g.i.p., cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 17/02/2026