Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE BARI nei confronti di:
CORTE D’APPELLO DI BARI
con l’ordinanza del 04/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME ed inteso a far valere l’illegittimità dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso 1’11 ottobre 2023 dal locale Procuratore generale in relazione alla pena detentiva di tre anni, nove mesi e venti giorni di reclusione.
La Corte di cassazione, adita da Sarcina, ha, con sentenza n. 26241 dell’il aprile 2024, annullato il provvedimento del giudice dell’esecuzione «limitatamente alla liberazione anticipata» e rinviato alla Corte di appello di Bari «per nuovo giudizio sul punto».
Il giudice del rinvio, con ordinanza dell’Il luglio 2024, ha trasmesso gli att al Magistrato di sorveglianza di Bari «per una valutazione in ordine all’eventuale concessione della liberazione anticipata».
Il Magistrato di sorveglianza di Bari, il 4 settembre 2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza sul rilievo che la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, a compiere la nuova valutazione che le era stata espressamente demandata.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 18 ottobre 2024, dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita alla Corte di appello di Bari, che, all’atto di trasmettere gli at Magistrato di sorveglianza, la ha declinata in ragione di una non corretta individuazione del contenuto e degli effetti della sentenza della Corte di cassazione n. 26241 dell’Il. aprile 2024.
Nella circostanza, i giudici di legittimità hanno stigmatizzato la decisione di quello dell’esecuzione, concretatasi nel disattendere la richiesta di annullamento
dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, che il Procuratore generale ha emesso senza prima provocare, come previsto dall’art, 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., l’eventuale applicazione, da parte del magistrato di sorveglianza, della liberazione anticipata.
In proposito, hanno, in particolare, rilevato che tale questione, ritualmente introdotta dall’interessato in sede di udienza camerale, è stata, in sostanza, pretermessa dalla Corte di appello che ha orientato la decisione in considerazione della natura ostativa del titolo in esecuzione «senza affrontare in modo congruo il tema della valutazione preliminare da parte del magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata e della preliminare necessità di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, o esplicare adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto di tale tesi».
Hanno, di conseguente, stimato la sussistenza dei presupposti per disporre l’annullamento del titolo impugnato e la «trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari quale giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio limitatamente alla prospettata necessità di sospensione dell’esecuzione per la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di consentire la valutazione sulla eventuale concessione della liberazione anticipata».
Il tenore della statuizione della Corte di cassazione – riassunta in dispositivo con l’annullamento dell’ordinanza impugnata «limitatamente alla liberazione anticipata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari» – è, dunque, nitido nell’attribuire al giudice dell’esecuzione il compito di integrare la carente motivazione del provvedimento annullato mediante la disamina del profilo di diritto segnalato da COGNOME, vertente sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. e, di conseguenza, sulla legittimità dell’ordine di esecuzione impugnato, che non è stato preceduto dall’adempimento ivi previsto.
Ha errato, dunque, la Corte di appello nel ricusare la propria competenza ed investire, in modo irrituale ed in forza di travisata interpretazione del dictum della pronuncia di annullamento, il Magistrato di sorveglianza, la cui valutazione in ordine all’applicazione, nei confronti di Sarcina, della liberazione anticipata dovrà essere compiuta, se del caso, solo all’esito del giudizio di rinvio, dell’eventuale annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e di pedissequa iniziativa del pubblico ministero.
Discende dai precedenti rilievi che la competenza va attribuita alla Corte di appello di Bari cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con l comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 07/11/2024.