Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI SIRACUSA
con l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore i
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della denuncia di conflitto di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 maggio 2024, il Tribunale di Catania disponeva la trasmissione alla Corte di cassazione della denuncia di conflitto di competenza che era stata presentata il 15 aprile 2024 dal Pubblico Ministero, in relazione al procedimento pendente davanti a detto Tribunale e iscritto ai nn. 7799/23 R.G.N.R. e 5608/23 R.G. Trib., nei confronti di NOME COGNOME.
In particolare, il Pubblico Ministero aveva rilevato, nella denuncia di conflitto, che la competenza in ordine al suddetto procedimento spettava al Tribunale di Siracusa, il quale l’aveva declinata, in favore del Tribunale di Catania, con il precedente provvedimento del 30 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pubblico ministero non è legittimato a sollevare un conflitto di competenza, ma soltanto a denunciarlo mediante l’allegazione di una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 17/05/2018, Rv. 274362 – 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente un conflitto negativo di competenza “dichiarato” dal pubblico ministero).
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che non sussiste alcun conflitto di competenza, perché dagli atti emerge che, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Catania, quest’ultimo non ha formulato alcuna declaratoria di propria incompetenza.
P. Q. M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, 16 luglio 2024.