Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12221 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
G.i.p. del Tribunale di Napoli
nei confronti di:
Tribunale di Napoli
nel procedimento a carico di: COGNOME nato a Sant’Antimo 1’11/5/1961
con ordinanza del 28/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 28/10/2024, il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di
Prevenzione, nell’ambito di un procedimento a carico di COGNOME in cui si erano susseguiti provvedimenti con cui ciascuna delle due predette autorità giudiziarie aveva ricusato la propria competenza.
1.1 Con provvedimento dell’11.9.2024, il Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, premettendo che con decreto del 10.1.2020 era stata disposta la misura di prevenzione della confisca di primo grado delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, confermato dalla Corte di Appello di Napoli l’11.1.2023 e poi annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione il 21.6.2023, rilevava che le quote sociali e l’intero patrimonio aziendale della RAGIONE_SOCIALE erano stati sottoposti anche a sequestro preventivo dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 36736/2004/R.G.n.r. con decreto del 21.6.2017 e poi confiscati con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 12.6.2023, definitiva il 23.5.2024.
A seguito della presentazione in data 13.10.2023 della relazione dell’amministratore giudiziario con rendiconto di gestione (nella quale erano indicati, tra l’altro, i crediti anteriori al sequestro vantati nei confronti della di il Tribunale dichiarava, ex art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, che la confisca era stata già eseguita in sede penale e disponeva la trasmissione della relazione e del rendiconto di gestione al G.i.p. del Tribunale di Napoli: si trattava, infatti, dell’autorità giudiziaria che, essendo intervenuta la confisca definitiva in sede penale prima della confisca di prevenzione, era da ritenersi competente a provvedere all’accertamento dei crediti dei terzi anteriori al sequestro, in quanto l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. ha esteso le disposizioni del codice antimafia, in particolare quelle del titolo IV del Libro I, ai beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca.
1.2 Con provvedimento in data 17.9.2024, il G.i.p. del Tribunale di Napoli rilevava, a seguito della ricezione degli atti, che la confisca in sede di prevenzione era avvenuta con provvedimento del 30.10.2019, depositato il 10.1.2020, e che l’art. 57, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine per il deposito delle istanze di accertamento dei relativi diritti. La competenza ex art. 57 prescinde dalla irrevocabilità del provvedimento e, dunque, l’udienza di verifica dei crediti deve essere svolta dinanzi al giudice della prevenzione, perché il comma 2 prevede l’avvio della procedura dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, emesso in questo caso prima della irrevocabilità della confisca in sede penale. Di conseguenza, disponeva, a sua volta, la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione.
1.3 Lo stesso G.i.p. del Tribunale di Napoli ha infine sollevato conflitto di competenza con ordinanza in data 28.10.2024, avendo ricevuto gli atti in
restituzione dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, con provvedimento del 21.10.2024, che lo invitava appunto a sollevare conflitto di competenza.
In particolare, il G.i.p. ha ribadito la competenza del Tribunale, radicatasi a seguito del decreto di confisca di primo grado, a nulla rilevando che profili di opportunità possano indurre a celebrare l’udienza di accertamento dei crediti successivamente alla irrevocabilità della confisca in sede penale. La competenza non subisce mutamento per effetto della successiva irrevocabilità della confisca in sede di cognizione, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdctionis, non diversamente da quanto accade in tema di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.
Con requisitoria scritta del 26.11.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, osservando che, dopo l’irrevocabilità della confisca penale, la tutela delle ragioni dei terzi può essere fatta valere dinanzi al giudice penale, in conformità all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che richiama le disposizioni di cui al Titolo IV del Libro I D. Lgs. n. 159 del 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
L’art. 29 D. Lgs. n. 159 del 2011 ha affermato il principio di autonomia tra procedimento di prevenzione e processo penale, stabilendo che «l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’azione penale».
I due procedimenti, pertanto, possono coesistere e la pendenza contestuale fra i due procedimenti è espressamente riconosciuta, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, dall’art. 30 D. Lgs. n. 159 del 2011, in forza del quale «il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale».
L’eventuale sdoppiamento delle procedure non esclude che processo penale e procedimento di prevenzione possano pervenire ad epiloghi coincidenti.
In questo caso, gli inevitabili rapporti tra confisca di prevenzione e confisca penale si atteggiano differentemente, a seconda che la definitività della confisca intervenga prima in sede penale o prima in sede di prevenzione.
In particolare, l’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che, se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale.
Peraltro, il testo dell’articolo in questione è stato così modificato dall’art. 8 L. n. 161 del 2017, giacché nella versione originaria era previsto che, in sede di prevenzione, il tribunale disponesse comunque la confisca, solo allora dichiarando che la stessa era stata già eseguita in sede penale.
In questo caso, dunque, il canone di autonomia tra la sfera del procedimento di prevenzione e la sfera del processo penale cede il posto ad una inevitabile sinergia tra le stesse, evidentemente in ragione dell’identità del patrimonio verso la cui apprensione entrambe si dirigono.
Una volta che sullo stesso bene intervengano – come nel caso di specie – la confisca in sede penale e il sequestro in sede di prevenzione, si pongono essenzialmente i soli problemi che attengono alla gestione del bene stesso.
L’art. 30 D. Lgs. n. 159 del 2011 prevede che, in presenza di beni sequestrati sia nel processo penale che nel procedimento di prevenzione, la custodia giudiziale viene affidata all’amministratore giudiziario nominato in sede di prevenzione, il quale relaziona anche al giudice penale. Nel caso in cui sopraggiunga la confisca definitiva in una delle due sedi, si procede alla gestione secondo le previsioni dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Il G.i.p. che ha sollevato il conflitto non contesta che la conseguenza della previa definitività della confisca in sede penale sia che il tribunale in sede di prevenzione debba procedere alla dichiarazione di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011 e che la gestione dei beni confiscati prosegua in sede penale secondo le previsioni dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.,
Obietta, piuttosto, che, ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. n. 159 del 2011, l’amministratore giudiziario dei beni allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro e che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito delle istanze di accertamento dei propri crediti, fissando l’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi.
Giacché – sostiene il G.i.p. – al momento della presentazione della relazione dell’amministratore giudiziario la confisca penale non era ancora definitiva e lo è diventata circa sette mesi dopo, il Tribunale avrebbe avuto comunque l’obbligo di fissare l’udienza di verifica in sede di prevenzione e, pertanto, in quel momento,
si sarebbe radicata la sua competenza a procedere, che permane in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis.
Quello della perpetuatio iurisdictionis è un principio che non è menzionato espressamente nel nostro diritto processuale penale, in generale, e nel diritto processuale della prevenzione, in particolare. Nel nostro ordinamento, il principio è considerato dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».
Ciò nondimeno, la perpetuatio iurisdictionis ha trovato da tempo applicazione nella esperienza giudiziaria penale, essenzialmente in relazione all’esigenza di fare in modo che il giudice procedente non sia privato della competenza per effetto di modifiche che investono il rapporto processuale ovvero di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Alla base, quindi, vi sono esigenze di certezza dei rapporti ed esigenze di economia processuale (ragionevole durata), unitamente a quella del rispetto del giudice naturale precostituito per legge (si veda, in proposito, Sez. U, n. 28908 del 27/9/2018, dep. 2019, Balais, in motivazione).
In questa prospettiva, devono essere però evidenziate talune caratteristiche peculiari della disciplina della competenza in procedure di prevenzione, che rendono tale istituto non pienamente sovrapponibile, nelle sue modalità applicative, a quello della competenza penale. Va rimarcata, soprattutto, la particolare connotazione del giudizio di prevenzione, basato sull’apprezzamento di una «condizione soggettiva complessa» più che sulla ricostruzione di uno o più episodi delittuosi specifici. Non tutte le regole in punto di determinazione della competenza contenute nel codice di rito penale, pertanto, sono esportabili nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione di detta diversità ontologica dei due modi di realizzare la giurisdizione (cfr. Sez. 1, n. 13397 del 20/11/2020, dep. 2021, Trib., in motivazione).
Nel caso di specie, peraltro, si è in presenza di una situazione nella quale, non solo non viene in questione il giudizio ricostruttivo di un singolo fatto, ma nemmeno vi è più l’apprezzamento della condizione patrimoniale del proposto, residuando un problema di gestione dei beni confiscati/sequestrati, rispetto a cui evidentemente rileva, dal punto di vista funzionale, la individuazione dell’autorità giudiziaria che procede in concreto dopo la definitività della confisca in una delle due sedi, indipendentemente dal momento in cui la fase di verifica dei crediti avrebbe dovuto avere o ha avuto effettivamente inizio.
Il caso è specificamente disciplinato dall’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, il cui disposto già esclude – in sostanza – che possa richiamarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis, in quanto prevede espressamente che il tribunale,
a procedimento di prevenzione in corso, dichiari con decreto che la confisca è stata già eseguita in sede penale, e, dunque, stabilisce che l’attribuzione della competenza non è irrevocabile quanto alla fase della gestione dei beni sequestrati e confiscati in sede di prevenzione.
La circostanza che l’udienza di verifica dei crediti non sia stata fissata nell’osservanza dei termini fissati dalla legge non è suscettibile di influire sulla valutazione della questione posta con il conflitto, atteso che – per quanto sopra osservato – il tribunale avrebbe comunque dovuto rilevare, nel corso della udienza eventualmente fissata, la sopravvenuta definitività della confisca penale e adottare il decreto previsto dall’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.
Ne consegue, pertanto, che debba essere affermata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, cui devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 13.12.2024