Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP DEL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di:
TRIBUNALE DI MESSINA
con l’ordinanza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina;
udito il difensore AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 15 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha solleVato conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sottoposti a giudizio per i medesimi fatti dal Tribunale di Messina e dal Tribunale di Torino.
L’ordinanza afferma che i tre predetti imputati sono sottoposti a processo presso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ‘forino e presso il Tribunale di Messina, per i medesimi fatti, cioè due reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs. n. 74/2000 commessi negli anni 2013 e 2014 quali amministratori, di fatto e di diritto, della RAGIONE_SOCIALE che, secondo l’accusa, operava quale “cartiera”, avendo emesso in favore della RAGIONE_SOCIALE le fatture per operazioni inesistenti, di cui all’elenco allegato, identico in entrambi i procedimenti (39 fatture nel 2013, 221 fatture nel 2014) Il fatto è contestato come commesso in Messina Contesse (INDIRIZZO).
La contestazione è stata mossa anche dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino perché connessa teleologicamente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. ad altre, più gravi, imputazioni per reati fallimentari, procedibili in Torino per essere stato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato da quel Tribunale.
Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Messina.
Premessa la astratta configurabilità della connessione stabilita dall’art. 12 cod.proc.pen., quanto alle ipotesi di cui al primo comma, lett. b) e c), per il procedimento pendente davanti al Tribunale di Messina e all’ipotesi di cui al primo comma, lett. c), per il procedimento pendente presso il GRAGIONE_SOCIALE.p. di Torino, il conflitto di competenza deve essere risolto applicando il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al
giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell’impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento.» (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895).
Il procedimento davanti al Tribunale di Messina risulta trovarsi nella fase dibattimentale di primo grado, essendo stato il decreto di rinvio a giudizio emesso in data 11 dicembre 2017, ed essendo stata la prima udienza fissata per il giorno 21 marzo 2018. Il procedimento pendente presso il Tribunale di Torino, invece, risulta trovarsi ancora nella fase dell’udienza preliminare, come risulta dalla stessa ordinanza che ha sollevato il conflitto.
Appare quindi necessario stabilire la competenza del Tribunale di Messina, dal momento che una decisione diversa comporterebbe, di fatto, la regressione del procedimento, per i reati indicati dall’Ufficio remittente, ad una fase processuale già da tempo esaurita.
Sulla base dei principi sopra esposti il conflitto di competenza deve essere pertanto risolto individuando, quale giudice competente per lo svolgimento del giudizio, il Tribunale di Messina, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.MI.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente