Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE ASSISE CATANIA nei confronti di:
CORTE ASSISE APPELLO CATANIA
con l’ordinanza del 08/08/2023 della CORTE ASSISE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto affermarsi la competenza della Corte di assise di appello di Catania.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza resa dalla Corte di assise di Catania, in data 8 agosto 2023, quale giudice dell’esecuzione, è stato sollevato conflitto ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., a fronte di provvedimento della Corte di assise di appello di Catania, del 24 luglio 2023, che ha dichiarato la propria incompetenza sulle istanze proposte, nell’interesse di NOME, di scarcerazione e restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa in data 19 aprile 2021, dalla Corte di assise di Catania.
Il giudice dell’esecuzione richiama, quanto alla proposta istanza di restituzione nel termine, la previsione di cui all’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. secondo il quale sulla richiesta decide, con ordinanza, il giudice che procede al tempo della presentazione, laddove la norma, nel caso in cui sono stati pronunciati sentenza e decreto di condanna, fissa la competenza del giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione.
Si rimarca che il procedimento ha a oggetto l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di Catania, divenuta irrevocabile il 4 ottobre 2021; pertanto deve ritenersi che il difensore ha adito correttamente la Corte di assise di appello di Catania in funzione di giudice dell’impugnazione della sentenza.
Si tratta, infatti, per il provvedimento in esame, di giudice superiore funzionalmente competente/richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale è affetta da incompetenza funzionale l’ordinanza con la quale il giudice che ha emesso la sentenza decide in luogo del giudice superiore sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (tra le altre, Sez. 1, Rv. 252928 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimo caso loro deferito.
Invero, tanto la Corte di assise di Catania che la Corte di assise di appello di Catania hanno declinato la loro competenza a decidere l’istanza presentata da NOME, di scarcerazione ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen. e di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., relativamente alla sentenza emessa in data 19 aprile 2021, dalla Corte di assise di Catania, divenuta irrevocabile in data 4 ottobre 2021, così determinando una situazione di
stasi processuale, che deve essere risolta con le forme previste dall’art. 32 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che deve essere riconosciuta la competenza della Corte di assise di Catania alla quale vanno trasmessi gli atti.
2.1. Invero, osserva il Collegio che l’esame dell’istanza originaria sulla quale si deve provvedere, ha consentito di riscontrare che oggetto della richiesta è duplice, perché questa riguarda, da un lato, l’immediata scarcerazione del condannato, invocata ai sensi dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen. e, dall’altra, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Sicché, la competenza si radica, ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., in considerazione della preliminare richiesta di immediata scarcerazione, istanza formulata ai sensi dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen. La questione sull’esecutività del titolo, infatti, ha struttura logico-giuridica preliminare e de pertanto, essere autonomamente esaminata.
Invero, in tema di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull’impugnazione; qualora, tuttavia, l’istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell’esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., è del giudice dell’esecuzione, sempre che la detta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2000, Speranza, Rv. 236245 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, COGNOME, Rv. 258389; Sez. 1, n. 36089 – 19 del 17/07/2019, non mass.).
Cioè, qualora il Giudice dell’esecuzione confermi l’esecutività del titolo, questo dovrà esaminare anche l’istanza di restituzione nel termine, sempre che l’istanza medesima non fosse stata previamente proposta al giudice della impugnazione. Vale, cioè, rispetto alla restituzione in termini, il criterio del prevenzione che deve essere, comunque, verificata dal giudice dell’esecuzione il quale ha, in proposito, ampi poteri di accertamento.
Del resto, il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia eccepita la nullità del titolo esecutivo e, contestualmente, avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve, pregiudizialmente, verificare la validità del suddetto titolo e solo ove sia accertata l’esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. secondo il descritto criterio della prevenzione (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, NOME, Rv. 268251; in senso
sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438).
Dunque, spetta al giudice dell’esecuzione la compel:enza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione solo quando questa sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza per inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, COGNOME, Rv. 247561), con una competenza che si radica perché logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 46226 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230157).
In tal caso (o, anche, con l’alternatività delle domande relative al titolo ed alla remissione in termini) rivive la competenza ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen. a decidere su entrambe le istanze, sebbene quella avanzata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., normalmente, rientri nella competenza funzionale del giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 15526 del 07/04/2006, Brancaccio, Rv. 234134 – 01).
Nel caso di accoglimento dell’istanza ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen. l’interesse alla restituzione in termini rimane assorbito nella declaratoria di non esecutività, necessariamente implicante la nuova decorrenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 16645 del 20/4/2010 n. 16645, COGNOME, Rv. 247561; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 n. 39766, COGNOME, Rv. 251927; Sez. 3, n. 17612 del 5/3/2013, COGNOME, Rv. 25529C)).
2.2. Dunque, va individuato il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen.
L’indicata previsione normativa – prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riFormato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nell’ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, l competenza del giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, COGNOME, Rv. 207320; Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 215370; Sez. 1, n. 90:17 del 08/01/2003, Confl. comp. In proc. Emmausso, Rv. 223979) spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (tra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/06/20:15 Confl. comp. in
proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pmt in proc. Leo, Rv. 264541, in tema di comparazione tra le circostanze del reato).
Il principio che governa, quindi, il riparto della competenza tra primo e secondo grado è quello della conferma o modifica non sostanziale, restando in tali casi attribuita al primo giudice la competenza per la fase dell’esecuzione.
2.3. Pertanto, tenendo conto che la Corte di assise di Catania è indicata come autorità che ha emesso la pronuncia divenuta per ultima irrevocabile (19 aprile 2021, divenuta definitiva in data 4 ottobre 2021) e che quella emessa dalla Corte di assise di appello è stata di mera conferma, se ne ricava che giudice dell’esecuzione è la Corte di assise di Catania.
Per effetto di tali considerazioni il conflitto negativo deve essere risolto affermando la competenza della Corte di assise di Catania, cui gli atti vanno trasmessi.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Assise di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 18 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente