Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6763 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Giud. sorveglianza Padova Giud. sorveglianza Roma COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Padova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Padova, previa dichiarazione di incompetenza a provvedere sulla richiesta di permesso premio avanzata da COGNOME NOME in data 8 gennaio 2024, sollevava conflitto di competenza tra l’Ufficio di Sorveglianza di Padova e quello di Roma in relazione alla competenza a decidere sull’istanza di permesso premio avanzata dal medesimo COGNOME.
COGNOME NOME, detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, aveva fruito di permessi premio concessi dal magistrato di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies della L. 8/91 presso l’abitazione di COGNOME NOME; in data 8 gennaio 2024 aveva avanzato ulteriore, analoga istanza al medesimo magistrato di sorveglianza di Roma che si era dichiarato incompetente, perchØ nelle more era intervenuto provvedimento di revoca del programma di protezione.
COGNOME NOME, anch’ella sottoposta al programma di protezione, aveva proposto ricorso al TAR avverso la delibera di revoca e il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento di revoca, pertanto il magistrato di sorveglianza di Padova – ritenendo che avesse ripreso vigore la competenza centrale del Magistrato di sorveglianza di Roma, essendo COGNOME familiare di persona ammessa al programma di protezione – sollevava conflitto negativo di competenza.
Il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma.
Successivamente interveniva decisione del TAR del Lazio che respingeva il ricorso di COGNOME NOME avverso la revoca del programma di protezione, pertanto il Magistrato di sorveglianza di Padova riteneva la propria competenza e in accoglimento dell’istanza avanzata da COGNOME NOME concedeva al medesimo la misura alterativa della detenzione domiciliare presso il domicilio protetto della ex collaboratrice di giustizia COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto Ł venuto meno nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità e ne deve essere dichiarata la cessazione.
Con sentenza del 15 ottobre 2024, infatti, il TAR del Lazio respingeva il ricorso della compagna di COGNOME, COGNOME NOME, avverso la revoca del programma di protezione e, pertanto, era venuta meno la speciale competenza di cui all’art. 16 nonies L. 8/91.
A seguito di detta pronuncia il magistrato di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 10 dicembre 2024, successivo al provvedimento con cui sollevava il conflitto negativo, disponeva che COGNOME NOME eseguisse la pena detentiva in presso il domicilio di COGNOME NOME, ex collaboratrice di giustizia.
Avendo uno dei giudici in confitto dichiarato, implicitamente, la propria competenza, il conflitto Ł cessato, posto che Ł necessaria, per la sussistenza del conflitto, l’attualità del contrasto positivo o negativo fra piø giudici.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la sua intervenuta cessazione.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME