Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/0 TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di:
GIP C/0 TRIBUNALE DI NAPOLI
con l’ordinanza del 14/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; ktte/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME chiede che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16/02/2023, in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura del Tribunale di COGNOME in relazione al procedimento traente origine dalla denuncia presentata da NOME COGNOME contro un magistrato del Tribunale di Crotone per una pluralità di condotte di reato, cui facevano seguito una serie denunce con cui erano ipotizzate condotte di reato a carico di magistrati del distretto Salerno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME ha dichiarato la pr incompetenza ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a Procura del Tribunale di Roma.
Detto Giudice ha, invero, preso atto che nell’opposizione e nella memoria successivamente presentata la persona offesa evidenziava ulteriori condotte astrattamente connotate da rilevanza penale, di abuso e omissione di atti d’ufficio, favoreggiamento personale ed altro carico di magistrati del distretto della Corte di appello di COGNOME e, quindi, del suo mede distretto.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza in da 14/09/2023 ha, dal suo canto, ritenuto la competenza a conoscere del suddetto procedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME.
Ha, invero, osservato che: – il Tribunale di COGNOME, ai sensi della tabella di cui al disp. att. cod. proc. pen., è competente per i reati commessi dai magistrati appartenenti distretto della Corte di appello di Salerno; – la competenza per connessione ex art. 16 cod proc. pen. può essere determinata unicamente in relazione ai fatti-reato per cui vi sia sta iscrizione nel registro di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen., come emergente tra l’alt disposto di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la competenza residuale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dal summenzionato articolo); – il fa nell’atto di opposizione e nella successiva memoria fossero astrattamente ravvisabili ipotesi d reato a carico di magistrati del distretto di COGNOME, per i quali non vi e stata alcuna isc non era idoneo a spostare la competenza, ai sensi degli artt. 16 e 11 cod. proc. pen., in favor del G.i.p. presso il Tribunale di Roma; – peraltro, tra i fatti oggetto del procedimento e q ipotizzati non risulta esservi alcuna connessione, essendo questi ultimi condotte distinte per quali al più vi sarebbe un’ipotesi di collegamento probatorio ex art. 37:L lett. c) cod. proc. inidonea, come tale, a determinare lo spostamento della competenza.
Ha, pertanto, rilevato il conflitto negativo di competenza con ir G.i.p. del Tribunal COGNOME e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto di competenza, in quanto due giudici, contemporaneamente, ricusano di provvedere su una richiesta di archiviazione formulata dal P.m. presso i rispettivi Tribunali, dando, così, luogo a que situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluz demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Conflitto, che va risolto col riconoscere la competenza del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di COGNOME. Correttamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha evidenziato come il fatto che nell’atto di opposizione e nella successiva memoria venissero prospettate ipotesi di reato a carico di magistrati del distretto di COGNOME, per le quali non vi è stata iscrizione, non fosse idoneo a spostare la competenza, ai sensi degli artt. 16 e 11 cod. pro pen., e a radicarla in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, e com peraltro, tra i fatti oggetto del procedimento e quelli ipotizzati non vi fosse alcuna connessi essendo questi ultimi condotte distinte, al più collegate probatoriamente ex art. 371 lett cod. proc. pen. A tale riguardo, invero, osserva che / nell’atto di opposizione all’archiviazione presentato presso la Procura della Repubblica di COGNOME / COGNOME sostiene che i Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME, dott.ssa NOME COGNOME COGNOME dott. NOME COGNOMECOGNOME avrebbero esercitato le proprie funzioni al fine di favorire gli indagati NOME COGNOME, i quali, a loro volta, avrebbero esercitato le proprie funzioni al fi danneggiare COGNOME COGNOME al fine di favorire il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Croto dott. NOME COGNOME. Aggiunge che, pertanto, secondo la tesi dello stesso opponente, l condotte poste in essere dagli indagati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME tutto distinte da quell poste in essere successivamente dai sostituti COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME in quanto i primi avrebbero agit al fine di favorire illegittimamente il dott. COGNOME e i secondi al fine di favorir COGNOME COGNOME COGNOME (iscritti per i reati di cui all’art. 323 cod pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo assolutamente condivisibili tali considerazioni, va osservato che nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME avrebbe dovuto pronunciarsi su richiesta di archiviazione e, se del caso, trasmettere al P.m. presso lo stesso Tribunale perch provvedesse all’iscrizione nel Registro Notizie di Reato, per poi trasmettere i relativi Roma.
Si impone, pertanto, la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso ,a detto Giudice.
P. Q. MI.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di COGNOME cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.