Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2049 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2049 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: nei confronti della Corte di assise di Napoli nel procedimento contro
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di assise di Napoli
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte di Assise della medesima località in relazione al procedimento penale a carico di NOME COGNOME, imputato per i delitti di omicidio consumato e tentato, diversi reati in materia di armi ed evasione, variamente aggravati, commessi a Minturno, Napoli e Milano dal 2 settembre 2024 al 4 ottobre 2024.
1.1. In fatto ha illustrato, nei termini seguenti, l’iter del procedimento.
Emesso decreto di giudizio immediato il 24 marzo 2025 da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha chiesto la definizione con le forme del giudizio abbreviato condizionato all’interrogatorio dello stesso imputato, all’acquisizione di documentazione e all’esame di tre testimoni.
Il pubblico ministero, all’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del 6 maggio 2025, ha contestato ad NOME la circostanza aggravante della premeditazione.
Respinta l’eccezione difensiva di inammissibilità di tale contestazione, il giudice ha ritenuto impossibile definire il giudizio con le forme del rito abbreviato, vertendosi, a quel punto, in materia di delitto punito con la pena dell’ergastolo, disponendo, di conseguenza, la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di Assise.
All’udienza del 20 giugno 2025, anche all’esito della reiterazione dell’eccezione di inammissibilità della contestazione integrativa della premeditazione, la Corte di Assise ha dichiarato la nullità dell’udienza camerale celebrata davanti al giudice per le indagini
preliminari, oltre agli atti successivi, inclusa l’ordinanza di inammissibilità del giudizio abbreviato del 26 maggio 2025, disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la valutazione dell’istanza di ammissione al giudizio alternativo.
Il giudice che ha sollevato il conflitto ha, inoltre, dato atto della dichiarazione del difensore e procuratore speciale in data 30 giugno 2025 con la quale ha rinunciato alle condizioni alle quali aveva subordinato la richiesta di giudizio abbreviato, della costituzione di parte civile nell’interesse di NOME COGNOME, della proposizione di ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l’ordinanza di nullità emessa il 20 giugno 2025 dalla Corte di Assise di Napoli per abnormità del provvedimento.
1.2. A supporto della proposizione del conflitto, in primo luogo, ha evidenziato il travisamento in cui sarebbe incorso il giudice collegiale che ha ritenuto l’impossibilità, per il pubblico ministero, di procedere alla contestazione integrativa stante l’intervenuta richiesta di accesso al giudizio abbreviato, così detto, secco e non condizionato.
Tale passaggio argomentativo del provvedimento censurato Ł stato ritenuto viziato da travisamento, avendo l’imputato presentato, appunto, richiesta di definizione del giudizio secondo le forme del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria.
Sul punto, ha, altresì, affermato l’irrilevanza della sopravvenuta revoca della originaria richiesta di giudizio abbreviato condizionato e la sua sostituzione con quella di giudizio abbreviato secco.
In secondo luogo, ha sostenuto l’irrilevanza, sulla scorta di ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità, della proposizione della richiesta di giudizio abbreviato secco o condizionato, vertendosi, nel caso di specie, in materia di giudizio abbreviato richiesto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.
In tal caso, il pubblico ministero può procedere alla contestazione integrativa a norma dell’art. 423 cod. proc. pen., purchØ lo faccia dopo il decreto di fissazione dell’udienza camerale ex art. 458 cod. proc. pen. e prima della formale ammissione dell’imputato al rito prescelto.
Ad ogni modo, anche a prescindere dalla ritualità della contestazione dell’aggravante della premeditazione, la Corte di Assise, ha determinato una indebita regressione del procedimento laddove ha declinato, sostanzialmente e formalmente, la propria competenza funzionale, pur potendo procedere all’applicazione della riduzione premiale per il giudizio abbreviato prescelto, laddove avesse ritenuto l’illegittimità della decisione del giudice per le indagini preliminari di non ammettere l’imputato a quel giudizio.
Da ciò deriverebbe un ulteriore profilo di abnormità del provvedimento e, anche in ragione della non manifesta infondatezza, nel merito, della contestazione dell’aggravante della premeditazione, la natura indebita della regressione del procedimento e la sussistenza della competenza della Corte di Assise di Napoli.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Assise di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere dichiarato cessato.
Invero, in data odierna questa stessa Corte ha deciso il procedimento introdotto con ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l’ordinanza emessa il 20 giugno 2025 dalla Corte di Assise di Napoli con la quale Ł stata dichiarata la nullità dell’udienza celebrata il 6 maggio 2025 davanti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale della medesima sede e di tutti gli atti conseguenti.
Si tratta del provvedimento che ha determinato l’attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari che ha, in seguito, ricusato, anch’esso, la propria competenza e sollevato il conflitto in esame.
Il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica Ł stato accolto, previa valutazione di abnormità del provvedimento impugnato (con conseguente restituzione degli atti alla Corte di Assise di Napoli).
Ne consegue che, essendo venuto meno per decisione giurisdizionale, il provvedimento declinatorio della competenza che ha determinato l’insorgenza del conflitto, quest’ultimo deve ritenersi non piø sussistente, essendo venuta meno la situazione di stasi processuale che impone l’intervento di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara cessato il conflitto Così Ł deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME