Conflitto di competenza e reclamo: quando il Giudice di Pace deve obbedire
La recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un interessante caso di conflitto di competenza tra un Giudice di Pace e un Tribunale, chiarendo i limiti del potere del primo di fronte a una decisione emessa dal secondo in sede di impugnazione. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della gerarchia e della funzionalità del sistema processuale penale: un provvedimento emesso da un giudice superiore in sede di reclamo non può essere messo in discussione dal giudice inferiore.
I Fatti del Caso: Il contrasto tra Giudice di Pace e Tribunale
La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, decidendo su un reclamo contro un provvedimento di archiviazione, aveva emesso una specifica decisione. Successivamente, il Giudice di Pace, chiamato a dare seguito a tale decisione, ha sollevato un conflitto di competenza. 
Secondo il Giudice di Pace, il provvedimento del Tribunale non sarebbe stato concretamente eseguibile. La motivazione addotta era di natura procedurale: nel rito specifico previsto per il Giudice di Pace (D.Lgs. 274/2000), la decisione sull’opposizione a una richiesta di archiviazione deve essere presa de plano, ovvero sulla base degli atti e senza un’udienza partecipata, a differenza di quanto implicitamente richiesto dalla decisione del Tribunale.
L’insorgere del conflitto di competenza
Il Giudice di Pace, ritenendo la decisione del Tribunale non conforme alle proprie regole procedurali e quindi “abnorme” o comunque non attuabile nel suo ufficio, ha rifiutato di eseguirla. Ha quindi investito la Corte di Cassazione per risolvere quello che, a suo avviso, costituiva un palese conflitto di competenza, chiedendo di stabilire quale giudice avesse l’autorità per procedere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato insussistente il conflitto. Ha stabilito che la questione sollevata dal Giudice di Pace non poteva essere inquadrata come un vero e proprio conflitto di competenza. Di conseguenza, ha disposto la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Milano, affinché procedesse a dare esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale.
Le Motivazioni: la decisione in sede di impugnazione non è abnorme
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura del provvedimento emesso dal Tribunale. La Corte spiega che la decisione del Tribunale non era un atto isolato o anomalo, bensì un provvedimento emesso in sede di impugnazione, specificamente un reclamo avverso un’archiviazione, secondo quanto previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale.
La Corte ha sottolineato che questa disposizione è pacificamente applicabile anche ai procedimenti che si svolgono davanti al Giudice di Pace. A sostegno di questa tesi, viene citata una precedente sentenza (Cass. Pen., n. 34852/2020) che aveva già confermato come il reclamo al tribunale monocratico sia lo strumento corretto per contestare le archiviazioni disposte dal Giudice di Pace.
Essendo quindi una decisione emessa nell’ambito di un legittimo procedimento di impugnazione, essa non si pone al di fuori del sistema processuale e non può essere considerata “abnorme”. Il Giudice di Pace, in quanto organo giurisdizionale di grado inferiore in questa specifica sequenza procedurale, non ha il potere di sindacare il contenuto della decisione del Tribunale, ma è tenuto a darle piena e leale esecuzione.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
La sentenza riafferma un principio cardine dell’ordinamento processuale: la struttura gerarchica dei mezzi di impugnazione. Un giudice non può rifiutarsi di eseguire una decisione di un organo superiore, emessa in sede di controllo, sollevando un conflitto di competenza. Un simile comportamento minerebbe la certezza del diritto e l’efficienza della giustizia. In pratica, la Corte stabilisce che il dissenso sulle modalità operative o sulla correttezza di una decisione di secondo grado non può mai trasformarsi in un conflitto di giurisdizione, ma va risolto attraverso l’adempimento del provvedimento. Il Giudice di Pace, pertanto, deve conformarsi a quanto deciso dal Tribunale, trovando le modalità per attuare la decisione nel rispetto dei principi generali del giusto processo.
 
Può il Giudice di Pace sollevare un conflitto di competenza contro una decisione del Tribunale emessa in sede di reclamo avverso un’archiviazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale decisione è un atto di impugnazione legittimo e non abnorme, previsto dal sistema processuale. Pertanto, il Giudice di Pace è tenuto a darvi esecuzione senza poterne sindacare il contenuto.
Il reclamo previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale si applica anche ai procedimenti davanti al Giudice di Pace?
Sì, la sentenza conferma che, in base al combinato disposto degli artt. 2 del D.Lgs. 274/2000 e 410-bis cod. proc. pen., è possibile proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica anche contro i provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice di Pace.
Perché la decisione del Tribunale non è stata considerata abnorme?
Perché è stata emessa nell’ambito di una procedura di impugnazione prevista e regolata dalla legge (il reclamo ex art. 410-bis c.p.p.). Un atto è abnorme quando si pone al di fuori del sistema processuale, mentre in questo caso si trattava dell’esercizio di un potere di controllo da parte di un giudice superiore, pienamente legittimo.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3717  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRMO
 Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2023 il Giudice di Pace Milano ha sollevato conflitto di competenza in riferimento a quanto deciso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 aprile 2023.
1.1 In particolare, il GdP evidenzia che la decisione emessa dal Tribunale di Milano (in sede di reclamo avverso una decisione di archiviazione) non sarebbe in concreto eseguibile, posto che nel rito disciplinato dal d.lgs. n.274 del 2000 la decisione del GIP sulla opposizione alla richiesta di archiviazione va emessa de plano e non a seguito di udienza partecipata.
 Ad avviso del Collegio la questione sollevata dal Giudice di Pace di Milano con la suddetta ordinanza non può qualificarsi in termini di conflitto di competenza.
2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell’art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v. Sez. V n. 34852 del 12.10.2020, rv 279980, secondo cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica).
2.2 Si tratta, pertanto, di una decisione emessa in sede di impugnazione, che non si pone al di fuori del sistema processuale e che non può essere ritenuta abnorme, cui il Giudice di Pace è tenuto a dare esecuzione, non potendo sindacarne i contenuti.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Milano.
Così deciso in data 6 ottobre 2023
LP,
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