Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7294 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7294 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RESTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 aprile 2025 ; Ia Corte d’appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3 del 17.1.2024, ha rideterminato la pena inflitta per il reato residuo in mesi quattro di reclusione disponendo altresì la sostituzione della pena detentiva con la multa di Euro 8400,00. Ha inoltre revocato la confisca disposta nella sentenza di primo grado limitatamente agli importi afferenti alle annualità per cui é stata dichiarata l’estinzione degli illeciti per intervenuta prescrizione, riducendo la disposta confisca a valori fino alla concorrenza di Euro 236.426,00.
Al fine di una migliore esposizione della vicenda processuale, occorre premettere che:
con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 4 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Udine aveva condannato NOME COGNOME, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, esercente l’attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, non aveva versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta (ossia 378.883,33 euro per il 2014, 316.593,99 euro per il 2015 e 236.426 euro per il 2016) – fatto accertato in Venzone il 15 marzo 2018;
proposto ricorso per cassazione, questa Corte/ Sez. 3, con sentenza del 17.1.2024, ritenuti fondati il secondo e terzo motivo di ricorso, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle annualità 2014 e 2015, essendo i relativi reati estinti per prescrizione; ed ha demandato al giudice del rinvio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il quale deve altresì confrontarsi con la richiesta difensiva finalizzata alla sostituzione della pena .detentiva, avendo riguardo in tal senso al régime normativo vigente all’epoca del fatto, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste, in sede di giudizio di rinvio, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulandodue motivi.
Con il primo deduce il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 1 comma 1, lett e) cod.proc.pen.
Si assume che la Corte di merito ha confermato la confisca della somma in sequestro relativa all’annualità 2016 senza fare alcun cenno all’istanza di revoca della medesima.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche (art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 ) ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Si rileva anche l’omesso esame e l’omessa motivazione circa il requisito del periculum in mora che il legislatore ha introdotto modificando l’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, tenuto conto che l’imputato aveva tempestivamente documentato l’accordo con l’Erario, il pagamento di tutte le rate scadute e la regolarità della sua posizione, come comprovata da idonea certificazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é inammissibile.
Va premesso che in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l’oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato (Sez. 2, n.13712 del 31/01/2023, Rv. 284478).
Costituisce criterio interpretativo affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui al giudice di rinvio è di certo attribuito potere decisorio non solo sui “punti” che hanno formato oggetto dell’annullamento, ma anche «su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l’annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle “parti” che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato» (Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Rv. 204637 – 01).
Pertanto in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l’annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al
trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Rv. 287290).
Nella specie, questa Corte di legittimità, Sez. 3, con sentenza n. 20834 del 171.2024 / aveva annullato in parte senza rinvio la sentenza della Corte territoriale, limitatamente ai reati relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 perché estinti per prescrizione e aveva rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Trieste relativamente al solo trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
Correttamente la Corte territoriale in sede di rinvio < ha quindi rideterminato la pena, ed ha proceduto alla revoca della confisca disposta in primo grado solo limitatamente alle annualità oggetto di prescrizione, avendo le parti della decisione non oggetto di annullamento, e non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistato autorità di cosa giudicata.
Pertanto non potevano rientrare nel perimetro del giudizio di rinvio le vicende afferenti alla confisca nonché la sussistenza dei requisiti della medesima.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
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Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026
Il Presidente ,