Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9735 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9735 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2025 – pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., a fronte della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, con eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dell’accordo sulla rideterminazione dello stesso – con la quale la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di Napoli Nord con cui gli imputati erano stati condannati per reati di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (riferiti ad annualità tra il 2012 2016);
che, recependo l’accordo proposto dalle parti, la Corte territoriale: ha dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi alle annualità 2012-2013, in quanto estinti per prescrizione; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando le pene principali in diminuzione; ha ridotto la durata delle pene accessorie; ha concesso a COGNOME NOME il beneficio della non menzione e a COGNOME NOME i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ha ridotto a euro 133.803,24 l’importo della confisca a carico di COGNOME NOME;
che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la sentenza abbia disposto la confisca, che non era stata oggetto di accordo tra le parti;
che, in secondo luogo, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la relativa confisca non sarebbe applicabile a reati tributari commessi prima del fine del 2015, anno di introduzione di detta norma.
Considerato che i motivi proposti non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure alle quali le parti avevano già rinunciato in grado di appello;
che, in ogni caso, con riguardo al primo motivo, va rilevato che il giudice di secondo grado ha applicato la confisca quale obbligatoria statuizione accessoria e ha motivato correttamente in ordine all’individuazione della somma da confiscare, operando lo scomputo conseguente alla declaratoria di prescrizione delle annualità 2012 e 2013;
che – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti con il secondo motivo di doglianza – la disposta confisca può temporalmente essere riferita a tutte le annualità oggetto di condanna, in quanto vi è piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (ex plunmis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386).
Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.