Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del Tribunale di Napoli Nord letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell’ esecuzione, ha dichiarato inammissibile, de plano , l’opposizione proposta avverso l’ ordinanza del medesimo ufficio, resa il 5 marzo 2024, con la quale è stata rigettata l’istanza proposta dal terzo interessato, RAGIONE_SOCIALE, di revoca della confisca disposta nei confronti di NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, divenuta definitiva il 21 aprile 2023.
2.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore e procuratore speciale, il terzo interessato
prospettando, con un unico motivo, plurime violazioni di legge sostanziale e processuale (anche di ordine sovranazionale) e omessa motivazione.
Si deduce, in particolare, violazione degli artt. 12bis del d. l. n. 74 del 2000, 8 § 1, 7, 9 della direttiva n. 2014/42, letta in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione anche su temi proposti dalla difesa in punto di effettività dell’acquisto da parte del terzo in buona fede.
2.1. Si contesta, in primo luogo, la declaratoria di inammissibilità adottata, de plano , per manifesta infondatezza dell’opposizione.
Si deduce che la Corte di legittimità, sezione Prima penale, aveva riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione, reso dal Giudice dell’esecuzione , in data 5 marzo 2024, così operando una valutazione preliminare di ammissibilità dell ‘impugnazione proposta .
Non ricorrerebbe, peraltro, il presupposto per considerare l’opposizione mera riproposizione di altra istanza per i medesimi motivi, richiamando giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, secondo la quale, in caso di istanza avanza al Giudice dell’esecuzione che riproponga il medesimo petitum, ma sia sostenuta da nuova interpretazione della legge penale, resa dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, questa non può essere qualificata come mera reiterazione di richiesta già formulata. Si rimarca, anzi, che il mutamento giurisprudenziale indicato, nel caso al vaglio assume carattere di stabilità e costituisce elemento di diritto idoneo a superare la preclusione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc, pen.
Il giudizio di merito, a carico di NOME COGNOME si è svolto senza avviso al terzo interessato, titolare del bene confiscato, in violazione dell’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen., violazione considerata, dal Giudice della cognizione, mera irregolarità non essendo il terzo parte processuale. In ogni caso, la sentenza della Suprema Corte emessa nel procedimento di cognizione ha riconosciuto il diritto del terzo non avvisato a promuovere incidente di esecuzione avverso la confisca comunque disposta in proprio danno.
Dunque, l’adottato decreto di inammissibilità eluderebbe il diritto del terzo destinatario di confisca, non avvisato, di proporre le proprie argomentazioni in contraddittorio, in sede di esecuzione.
2.2. In secondo luogo, si deduce che il giudice dell’esecuzione, nella prima ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della confisca, non si è confrontato con i principi di diritto, nazionale e sovranazionale, richiamati dalla difesa a sostegno del tema dell’omessa citazione del terzo nel processo di cognizione, nonché in
ordine alla dedotta congruità del prezzo di acquisto degli immobili da parte del terzo.
2.3. In ogni caso, si sostiene che la confisca è statuizione che, per il nostro ordinamento, non può intervenire nell’assenza della celebrazione del processo, oppure senza che il destinatario di tale statuizione sia messo in condizione di parteciparvi.
Anzi, l ‘omessa notifica prevista dall’art. 104bis cit. comporta l’adozione di statuizione senza che il destinatario di questa sia stato messo in condizione di partecipare al processo, con violazione dell’art. 7 CEDU (si richiama Grande Camera CEDU del 28.6.2018 ric. 1828/06), dell’art 8 § 1, 7 e 9 della Direttiva n. 2014/42, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea atteso che la citata norma di diritto comunitario osta ad una normativa nazionale che permette la confisca a favore dello Stato di un bene di cui si affermi la titolarità in capo a persona diversa dall ‘autore del reato, senza che tale terzo abbia la facoltà di intervenire nel processo.
2.4. Si deduce, inoltre, violazione degli artt. 42, comma 3, e 111 Cost., che garantiscono il diritto dell’imputato alla partecipazione al processo e alla formazione della prova.
Si evidenzia che, in caso di contrasto tra la norma europea e quella nazionale, il giudice è tenuto a disapplicare quella interna in tal senso essendosi espressa la Corte costituzionale, fin dal 1984, oppure ad adire la Corte costituzionale cui spetta di verificare l’operatività dei cd. controlimiti ostativi alla prevalenza della norma europea su quella interna.
Del pari, il giudice ordinario è tenuto a rispettare le norme CEDU cui l’Italia ha aderito e, in caso di contrasto, ad adire la Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 cost.
Attraverso l’art. 104bis cit. il nostro ordinamento si è dotato di una norma interna che consente, laddove il processo di cognizione è culminato con la confisca, di citare i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulta avere la disponibilità a qualsiasi titolo, previsione coerente con gli enunciati principi di diritto sovranazionale.
Del pari, conforme a tale normativa sovraordinata è l’art. 12bis d. lgs. n. 74 del 2000 il quale prevede, in caso di condanna per il reato contestato, la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto, salvo che appartengono a persone estranee al reato.
Si rimarca che, nel processo di merito, la società ricorrente non ha ricevuto avviso del giudizio di primo grado, con omissione ritenuta dai giudici di secondo grado e di legittimità mera irregolarità.
Né la dedotta violazione dei principi sopraelencati è stata fatta valere nel giudizio di merito a causa della ritenuta inammissibilità della costituzione del terzo, non avvisato, del quale non c’è stata spontanea costituzione nel giudizio.
Le proposte doglianze non sono state esaminate neanche dal Giudice dell’esecuzione che le ha ritenute prive di pregio affermando che il terzo può proporre incidente di esecuzione e che è possibile la confisca senza condanna.
2.5. Anche il tema della buonafede del terzo è stato affrontato con motivazione non esaustiva, a parere della società ricorrente.
Il Giudice dell’esecuzione ha affermato che la doglianza relativa alla buona fede, ribadita nella sede dell’opposizione, è stata affrontata in sede di cognizione. Si tratta però di fasi di merito che si sono svolte senza la partecipazione del terzo al quale il bene è stato confiscato, motivando sulla buona fede di un soggetto estraneo al reato, in un processo nel quale il terzo non ha preso parte e, quindi, non ha potuto difendersi, per la totale assenza di contraddittorio in violazione dell’art 111 cost.
In definitiva il ricorrente assume:
-che l’imputato quale legale rappresentante della società fallita, nel 2015, aveva tre creditori, Banca Intesa, NOME COGNOME e l ‘Agenzia dell e Entrate;
-che COGNOME è stato condannato nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, per aver preferito, nei pagamenti effettuati, due creditori privati, in danno del creditore pubblico (Agenzia delle Entrate);
-che i beni o meglio, il ricavato dalla loro vendita, sono stati confiscati con sentenza del 18 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del di Napoli Nord.
Si sostiene che la RAGIONE_SOCIALE società comunque legata all’imputato, aveva acquistato i beni a un prezzo congruo, prezzo mai contestato dall’Agenzia delle Entrate, né è stato diversamente accertato nelle sentenze di merito.
Le risorse ottenute dalla società fallita sono state utilizzate per finalità sociali, per pagare due creditori privati e il terzo ha acquistato gli appartamenti poi venduti a un prezzo congruo, mentre le risorse sono state utilizzate d all’imputato per pagare i debiti della società.
Si tratta di condotta, quella di aver pagato solo i creditori privati, ascrivibile soltanto al legale rappresentante in danno del creditore pubblico.
La confisca, invece, ha attinto gli appartamenti del terzo che li aveva regolarmente pagati a un prezzo congruo, argomento sul quale non vi è alcuna motivazione nell’ordinanza impugnata.
Si segnala la transazione, intervenuta in sede fallimentare, tra la società ricorrente e la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la domanda giudiziale di simulazione ovvero revocatoria, quanto alla vendita in
ragione del danno cagionato al fallimento. Si precisa, poi, che l ‘Autorità giudiziaria civile, in primo grado, ha respinto l’istanza di simulazione, accogliendo la domanda revocatoria, dunque, secondo tale statuizione il contratto di vendita era vero e reale ma aveva danneggiato il creditore erariale, come riconosciuto anche nell’incidente di esecuzione.
La difesa ricorrente assume che è intervenuto un accordo, nella pendenza dell’appello, con rinuncia al giudizio civile da parte della curatela e versamento di 100.000,00 € , nonché ulteriori 11.000,00 € da parte della s.r.l. in favore del fallimento.
Sicché, la ricorrente evidenzia di aver rimpinguato, con tale versamento, la massa attiva del fallimento, oltre ad aver pagato gli immobili ad un prezzo congruo. Il Giudice dell’esecuzione sul versamento dei 100.000,00 € assume la fittizietà delle cessioni, con travisamento della prova, perché alcuna sentenza civile ha accertato la simulazione.
Si sostiene, dunque, che, in sede civile, è stata accertata l’effettività della vendita con negozio con il quale è stato danneggiato il creditore pubblico cioè l’Agenzia delle Entrate, dunque suscettibile di revocatoria. Il Giudice dell’esecuzione, per la ricorrente, avrebbe omesso ogni valutazione circa l ‘ effettività dell’acquisto e la buona fede della società.
2.6. Infine, l’ordinanza ometterebbe di valutare la questione di legittimità costituzionale proposta , in relazione all’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. e all’interpretazione offerta , in sede di cognizione, per cui l’omesso avviso del terzo costituisce mera irregolarità, per violazione degli artt. 42 comma 3, 111, 117 Cost. e 7 CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che, al giudizio di cognizione svolto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la sRAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha preso parte perché non avvisata.
Questa carenza è stata qualificata quale mera irregolarità della sentenza di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari, poi confermata dalla Corte di appello di Napoli, con pronuncia resa definitiva da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24658 del 21 aprile 2023).
Tale provvedimento ha preso in esame la condanna, emessa a carico di NOME COGNOME o per il reato di cui all’art. 11 d. lgs . n. 74 del 2000 e ha esposto, circa il ricorso proposto dalla s.r.l. contro la confisca disposta, da ultimo, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 marzo 2022, che, in tema di confisca, l’eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell’art. 104bis , comma 1quinquies , disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall’art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato.
Si tratta di indirizzo che si richiama ad ulteriori precedenti in termini (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196 – 01; Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, Rv. 276382; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Rv. 247072; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Rv. 214780 – 01) e che si collega al consolidato orientamento di legittimità che qualifica come mera irregolarità l’omessa citazione del terzo nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019 COGNOME, Rv. 276382; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010 COGNOME, Rv. 247072; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999 COGNOME, Rv. 214780 01).
Va rilevato, poi, che il tema della compatibilità tra la norma di cui all’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. e i principi sovranazionali, è stato affrontato da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 04, secondo cui le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.ERAGIONE_SOCIALE, possono essere proposte dagli interessati al giudice dell’esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura di sicurezza e che, in tale fase, al fine di compiere l’accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., oppure agendo in fase cautelare prima della definitività del provvedimento ablativo, quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242- 01; Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 – 01).
Dunque, nel caso al vaglio, da una parte, la difesa introduce il tema della mancata partecipazione del terzo al giudizio di cognizione; dall ‘altra, pone questioni che rilevano nella presente sede esecutiva in cui, legittimamente, il terzo che deduce la buona fede, ha proposto istanza di revoca della confisca, ex art. 676 cod. proc. pen., già rigettata dal Giudice dell ‘esecuzione e, poi, l ‘ opposizione avverso tale provvedimento, così riqualificato da questa Corte di legittimità il ricorso per cassazione proposto avverso il primo provvedimento reiettivo.
1.2. Ciò posto, deve essere verificato, preliminarmente, se il Giudice dell ‘e secuzione, anche a seguito di opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 676, comma 4, cod. proc. pen, possa prendere in esame, come ha fatto nel caso al vaglio il Giudice dell ‘ esecuzione, l’esistenza di circostanze che rendano definibile la proposta opposizione con provvedimento, de plano , adottato ai sensi del comma 2 dell’art. 666 cod. proc. pen .
1.3. Il ricorso su tale specifico punto formulato è fondato per il primo assorbente argomento sviluppato in rito.
Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, ord. n. 34447 del 11/6/2024) ha provveduto a qualificare il precedente ricorso per cassazione come opposizione, ex art 667, comma 6, cod. proc. pen. (con provvedimento non vincolante per il giudice dell ‘op posizione: Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221; Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 -02; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 -01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273738) restituendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.
Quindi, il Giudice dell’esecuzione, pur dando atto della trasmissione degli atti per procedere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha però proceduto senza la fissazione dell’udienza, riscontrando una causa di inammissibilità per manifesta infondatezza, ritenuta rilevabile prima facie (cfr. p. 4 del provvedimento), limitandosi a sollecitare, prima di riservare la decisione, il parere del Pubblico ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale non è conforme alle norme processuali.
L ‘ omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del Giudice dell’esecuzione deve considerarsi, invero, una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Si tratta di una nullità che nemmeno può reputarsi sanata dall ‘eventuale celebrazione dell’udienza nella prima fase (cfr. Sez. 1, ord. 34447 del 2024, nella quale si dà atto che il primo provvedimento opposto è stato adottato a seguito di fissazione dell ‘ udienza).
Invero, il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nell ‘ opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni, di fatto e di diritto, che derivano dall’opposizione proposta avverso il provvedimento emesso.
Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna, comunque, all ‘ udienza camerale conseguente all’opposizione.
Si è, da tempo, chiarito che «avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero de plano ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l’unico rimedio previsto è l’opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che come tale, deve riqualificarsi l’eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso» (Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, COGNOME, Rv. 237897; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che la garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare, in concreto, una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (in tal senso, Sez. 1, n. n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero s. p. a., Rv. 284512 -01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403; Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261604).
Del resto, l’opposizione in sede d’esecuzione non ha in sé natura d’impugnazione, poiché essa consiste in un’istanza, naturalmente diretta al medesimo giudice, allo scopo d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 – dep. 2002, NOME COGNOME, Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.
Tanto, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, ove l ‘opponente è il terzo nei cui confronti si esplicano gli effetti della disposta confisca che si duole proprio della sua mancata partecipazione alla fase della cognizione e che, comunque, devolve il tema inedito del sospetto di illegittimità costituzionale dell ‘ art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’interpretazione offerta , in sede di cognizione, per cui l’omesso avviso del terzo costituisce mera irregolarità, per violazione degli artt. 42 comma 3, 111, 117 Cost. e 7 Cedu, art. 1 del primo protocollo addizionale, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a fissare l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l’opposizione avverso il pronunciato rigetto.
Va disposto il rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto
da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (tra le altre, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397).
Tutte le ulteriori questioni proposte, per quanto sin qui esposto, vanno reputate assorbite nel pronunciato annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 20 novembre 2024