Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39645 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 39645 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME
Il Tribunale di Fermo, con sentenza pronunziata in data 9 maggio 2023, ha dichiarato la penale responsabilità di COGNOME *NOME*NOME imputata per una serie di reati aventi ad oggetto la violazione della normativa di carattere penal-tributario, in ordine ai reati a lei contestati sub E), F) e G) del capo di imputazione elevato nei suoi confronti, avendo, invece, dichiarato la intervenuta estinzione per prescrízione dei restanti reati alla medesima contestati, e la ha, pertanto, condannata, unificati i reati per i quali vi è s condanna sotto il vincolo della continuazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche in favore della prevenuta, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, prevedendo, altresì, la sospensione condizionale della pena. Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 13/06/2024
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Fermo, lamentando la circostanza che, sebbene la COGNOME sia stata condannata alla pena di giustizia per avere commesso taluni delitti previsti dal dlgs n. 74 del 2000, il Tribunale nulla ha disposto in relazione alla confisca del profitto o del prezzo conseguíto dalla medesima attraverso la perpetrazione dei reati in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata nei limiti di cui in motivazione.
Ossema il Collegio che, secondo la espressa previsione di cui all’art. 12bis del dlgs n. 74 del 2000, in caso di condanna (o di applicazione di pena) per uno dei delitti di cui al medesimo decreto legislativo, “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo” salvo il caso i cui essi pertengano a terzi estranei al reato; tale confisca, ove non si possibile apprendere direttamente il prezzo od il profitto del reato (confisca diretta), è disposta su beni nella disponibilità del reo (confisca pe equivalente).
Si tratta, come chiaramente rappresentato dalla líttera legís, di una confisca obbligatoria che può, in linea di principio, essere motivatamente omessa dal giudice che pronunzia la sentenza di condanna solamente nel caso in cui la commissione del delitto non abbia determinato alcun profitto per il colpevole ovvero non abbia previsto la corresponsione per il suo operato di alcun prezzo (per una ipotesi di delitto previsto dal digs n. 74 del 2000, la cu struttura non postuli l’avvenuto conseguimento di un profitto o la
corresponsione di un prezzo in favore del reo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2019, n. 41133, rv 277979).
Ipotesi quella da ultimo descritta, tuttavia, esulante rispetto alla presente fattispecie in cui le stesse contestazioni elevate a carico della imputata prevedono espressamente riferimenti al mancato versamento delle imposte e, pertanto, al conseguimento di un profitto, costituito dal risparmio di spesa, derivante dalla commissione dei reati di cui alla imputazione.
Ciononostante, il Tribunale ha, nella fattispecie, omesso di provvedere alla confisca delle somme costituenti il prodotto dei reati in contestazione.
Una tale omissione si presenta – tanto più in quanto priva di alcuna motivazione (ove mai la stessa possa essere fornita) – chiaramente in contrasto con la norma giuridica, anche in considerazione dell’epoca in cui risultano essere stati commessi i reati in esame.
Come, infatti, questa Corte ha puntualizzato, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei bení che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal dlgs n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra l disposizione di cui all’art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto legislativo (introdotta dal dlgs n. 158 del 2015), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, abrogata dall’art. 14 del citato dlgs. n. 158 del 2015 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 novembre 2016, n. 50338).
Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ove sia oggetto di efficace ricorso per cassazione per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio occorrendo verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 gennaio 2020, n. 3165, rv 278637), la sentenza ora in questione – dovendo, peraltro, ritenersi oramai definitivamente accertata la penale responsabilità della imputata per i reati per i quali vi è stata la condanna alla pena di giustizia da parte del giudice di primo grado – va annullata, con rinvio al Tribunale di Fermo perchè esso, in diversa composizione personale rispetto a quella che ha pronunziato la
sentenza ora annullata, provveda in merito alla confisca del profitto o del prezzo dei reati commessi dalla RAGIONE_SOCIALE.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore