Confisca proventi spaccio: la Cassazione conferma il rigore penale
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema della confisca proventi spaccio, ribadendo l’importanza della correlazione tra somme di denaro rinvenute e attività illecita. Il caso riguarda un imputato che ha tentato di impugnare la sentenza di appello, contestando sia il sequestro del denaro sia l’entità della pena inflitta.
Il caso e i motivi del ricorso
L’imputato era stato condannato per reati legati al traffico di stupefacenti. La difesa ha presentato ricorso basandosi su due punti principali: la presunta illegittimità della confisca del denaro trovato in possesso dell’uomo e l’eccessiva severità della pena. Secondo la tesi difensiva, non vi sarebbe stata prova certa che il denaro fosse frutto di attività illecita, e la sanzione non avrebbe tenuto conto di alcuni parametri di mitigazione.
La legittimità della confisca proventi spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze relative alla confisca proventi spaccio. I giudici hanno evidenziato come la Corte di Appello avesse già ampiamente motivato la decisione, collegando direttamente il denaro all’attività di cessione di stupefacenti accertata dagli operanti durante le indagini. Quando il nesso tra il possesso di denaro e il delitto è provato, la misura ablativa diventa un atto dovuto per sottrarre al reo i frutti del crimine.
Trattamento sanzionatorio e precedenti specifici
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la determinazione della pena. La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno applicato una sanzione rigorosa basandosi su tre pilastri: l’eterogeneità delle sostanze rinvenute (segno di una capacità operativa diversificata), la notorietà del soggetto nell’ambiente dello spaccio e la presenza di precedenti penali specifici. Questi elementi impediscono una riduzione della pena, confermando la pericolosità sociale del condannato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura riproduttiva del ricorso. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dalla difesa erano identici a quelli già confutati in secondo grado, senza apportare nuovi elementi di diritto. La Cassazione ha ribadito che la confisca proventi spaccio è correttamente disposta quando il denaro è provento del delitto contestato e accertato. Inoltre, la valutazione della gravità del reato basata sulla varietà delle droghe e sulla recidiva è conforme ai criteri di legge previsti dal codice penale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione comporta non solo la conferma della condanna e della confisca, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea che, di fronte a prove schiaccianti e a una condotta recidiva, la strategia difensiva non può limitarsi a riproporre tesi già respinte, ma deve confrontarsi con la solidità delle motivazioni espresse nei gradi di merito.
Quando il denaro trovato a uno spacciatore può essere confiscato?
Il denaro può essere confiscato quando viene accertato che rappresenta il provento diretto dell’attività di spaccio contestata dagli inquirenti.
Quali fattori aumentano la severità della pena per spaccio?
La pena aumenta in presenza di diverse tipologie di droghe, precedenti penali specifici e se il soggetto è stabilmente inserito nel mercato dello spaccio.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41976 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fallou Diop;
OSSERVA
rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatament confutate dalla Corte di appello che: quanto alla confisca del denaro nella disponibilità ricorrente, ha osservato che la stessa si rivelasse correttamente disposta essendo la somma provento del delitto di spaccio come contestato al capo l3)ed accertato dagli operanti; quanto trattamento sanzionatorio, ha rappresentato che lo stesso si rivelasse adeguato per la eterogeneità della sostanza rinvenuta, perché soggetto conosciuto nell’attività di cessione e p i precedenti specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.