Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51173 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 51173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/seatite le conclusioni del PG T. LI GLYPH ax.t. L. coA-LcA) ren GLYPH clec-01-e 44-k2)-(5 – 0 GLYPH Aie.0 2t.40 ‘
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Palermo
quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME, terza intestataria di taluni beni immobili oggetto di confisca definitiva.
1.1 In motivazione si rappresenta, in sintesi, che:
la confisca, per equivalente, è stata disposta in cognizione nei confronti di NOME, marito della COGNOME;
la odierna istante ha già introdotto due domande di restituzione in sede esecutiva, entrambe respinte;
con l’odierna istanza si sostiene – come unico elemento non valutato in precedenza – l’avvenuta estinzione della confisca per l’inutile decorso del termine decennale in assenza di esecuzione del provvedimento.
Ciò posto, si osserva che la domanda è infondata, non potendosi ritenere applicabile alla confisca de qua la regola giuridica della estinzione della pena per intervenuta prescrizione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore e procuratore speciale – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica della confisca per equivalente, con diniego del correlato effetto estintivo ai sensi dell’art.172 cod.pen. .
Secondo la ricorrente è ormai pacifica – negli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità – la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e pertanto la decisione è erronea nella parte in cui continua a qualificare la misura ablativa in termini di misura di sicurezza.
Ne deriva, in tesi, l’applicabilità della previsione di legge di cui all’art.172 cod.pen. in tema di estinzione della ‘pena’ per mancata esecuzione.
Viene individuato il termine di legge in anni dieci, dal passaggio in giudicato della sentenza emessa in cognizione, termine inutilmente decorso.
Si ribadisce inoltre che non è mai stata realizzata la dovuta ‘riduzione per corrispondenza’ tra valore dei beni sottoposti a confisca e quota del profitto del reato riferibile alli NOME, con perdurante illegittimità della statuizione di confisca.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla parte della decisione in cui non si è valut domanda di revoca della confisca per la parziale illegalità ab origine della medesima.
Secondo la ricorrente, la domanda era ammissibile in ragione del fatto che e stata prospettata la illegittimità ab origine della statuizione di confisca in riferimento al reato di cui all’art.640 cod.pen. . Si tratterebbe, in tale pena illegale, aspetto sempre deducibile in sede esecutiva.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in riferimento alla parte della decisione in cui non si è dato corso alla rich esatta quantificazione del profitto del reato riferibile a COGNOME NOME.
2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in riferimento alla parte della decisione in cui non si è dato corso alla rich revoca della confisca in ragione della estraneità della COGNOME al commesso da COGNOME NOME.
La ricorrente evidenzia che erano state prospettate, sul punto, nuove circostanze di fatto idonee a determinare la rivalutazione delle precedenti statuizioni.
2.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in riferimento alla parte della decisione in cui non si è dato corso alla rich disporre, in ogni caso, la esecuzione della confisca, data l’esistenza di gravanti sulla ricorrente in qualità di formale titolare del bene.
Ritiene il Collegio che l’atto di impugnazione vada riqualificato come opposizio ai sensi degli articoli 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen. .
3.1 Ed invero, è pacifico che il soggetto terzo – non citato in sede di cogniz destinatario della statuizione di confisca – è titolare del diritto ad una valutazione di merito sulle domande rivolte al giudice della esecuzione, secondo sequenza normativa descritta agli articoli 676 e 667 cod.proc.pen. .
3.2 Nel caso in esame, al di là della esistenza di precedenti decisioni esecu di cui non viene riportato il testo, sicchè non appare possibile apprezzar esaustività in rapporto alla nuova domanda – è innegabile la avvenu rappresentazione di un elemento nuovo in diritto ed in fatto (rappresentato dalla
prospettata natura penale della statuizione ablatoria e dal decorso del tempo in assenza di formale esecuzione), il che impone la doppia valutazione degli argomenti difensivi in sede di merito.
3.3 Il ricorso va pertanto qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunali? di Palermo.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente