Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10279 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10279 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ravenna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/11/2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte d’appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 2 marzo 2023 del Tribunale di Ravenna, con la quale lo stesso COGNOME era stato condanna alla pena di un anno di reclusione, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire a terzi l’evasione dell’iva per gli anni 2014 e 2015, emesso fatture per operazioni inesistenti negli anni d’imposta 2014 e 2015), con la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato ascrittogli ha dichiarato non punibile l’imputato per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione del pagamento di una frazione rilevante del debito tributario (derivante alla utilizzazione delle fatture emesse dall’impresa amministrata dal ricorrente), in adempimento di un concordato concluso con l’amministrazione finanziaria, sottolineando la rilevanza di tale condotta sulla base di quanto ora espressamente previsto dall’art. 13, comma 3ter, d.lgs. n. 74 del 2000, e confermando la disposta confisca del profitto del reato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale si lamenta la violazione e l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio della motivazione, con riferimento alla conferma della confisca diretta e per equivalente del profitto del reato, per non essere stati considerati i pagamenti medio tempore effettuati dal ricorrente in adempimento del concordato concluso con l’amministrazione finanziaria e il suo conseguente proscioglimento per particolare tenuità del fatto; né l’inapplicabilità della confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto introdotta successivamente alla realizzazione delle condotte addebitate al ricorrente, realizzate negli anni d’imposta 2014 e 2015; né il mancato raggiungimento della soglia di rilevanza stabilita dall’art. 12-ter del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, applicabile in quanto norma di maggior favore anche se introdotta successivamente; né il mancato conseguimento di alcun profitto da parte del ricorrente e dalla società dallo stesso amministrata, in quanto le condotte contestate erano strumentali alla evasione d’imposta da parte di un terzo, che comunque non aveva esercitato il diritto alla detrazione d’imposta e avrebbe, in ogni caso, dovuto essere considerato solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta evasa, con la conseguente necessità di suddividere tra tutti gli obbligati il profitto confiscabile (si richiam sentenza Massini delle Sezioni Unite).
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sottolineando la manifesta infondatezza della eccezione relativa alla inapplicabilità della confisca per equivalente, già prevista dall’art. comma 143, legge n. 244 del 2007, e la fondatezza del rilievo in ordine alla impropria equiparazione tra l’imposta evasa, da parte del soggetto nei cui confronti erano state emesse le fatture, e il profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti addebitato al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’assorbente ragione che la confisca per equivalente è stata confermata nonostante il proscioglimento del ricorrente per la particolare tenuità del fatto e, quindi, in mancanza dell’ineludibile presupposto previsto dall’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.
I rilievi in ordine alla inapplicabilità ratione temporis della confisca per equivalente e al mancato superamento della soglia di rilevanza stabilita dall’art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000 sono manifestamente infondati, in quanto, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono i profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 dev essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268386 – 01; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 267764 – 01); inoltre la confisca di cui si discute non è stata disposta per sproporzione, ai sensi dell’art. 12-ter citato, cosicché il mancato raggiungimento della soglia di rilevanza prevista da tale disposizione non assume rilievo nella vicenda in esame.
È, però, assorbente il proscioglimento del ricorrente, per la ritenuta particolare tenuità della condotta a seguito del pagamento di parte dell’imposta evasa dal destinatario delle fatture per operazioni inesistente emesse dalla società amministrata dal ricorrente medesimo, posto che ciò determina l’insussistenza dell’indefettibile presupposto richiesto dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per poter disporre la confisca, in via diretta o per equivalente, del profitto dei rea tributari (cfr., in tema di estinzione del reato per esito positivo della messa all prova, Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347 – 01), non potendo
certamente assimilarsi una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto a una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.
Giova aggiungere, per completezza, che per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti deve farsi riferimento, ai fini della confisca, non tanto al profitto quanto al prezzo del reato, venendo in considerazione per l’emittente solamente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo (v. in tal senso, in motivazione, Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261517 – 01; v. anche, in termini generali, sulle nozioni di prodotto, profitto e prezzo del reato, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME Samir, Rv. 205707, secondo cui, sempre in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto c il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua vo è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato; v. anche, nel medesimo senso, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 – 01).
Il profitto dell’evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazion inesistenti è conseguito in via immediata e diretta solamente dall’utilizzatore di tali fatture e il regime derogatorio previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 escludendo, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte, la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 51468 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 – 01; Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267925 – 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266832 – 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, COGNOME, Rv. 257419 – 01).
Va, pertanto, escluso che l’emittente le fatture afferenti a operazioni inesistenti, responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, possa ritenersi beneficiario del profitto dell’evasione realizzata utilizzando dette fatture non potendo neppure, come ricordato, concorrere in tale reato, cosicché risulta impropria l’applicazione, come nel caso in esame, della confisca per equivalente in misura corrispondente all’imposta evasa da parte del destinatario delle fatture senza altre indicazioni o specificazioni.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente, essendo il ricorrente privo di legittimazione e di interesse a dolersi della confisca diretta, disposta nei confronti
della società amministrata dal ricorrente medesimo e non di quest’ulti eliminando detta statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla statuizione relat alla confisca per equivalente che elimina.
Così deciso il 13/1/2026