Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47597 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Treviso il 29/12/1953 COGNOME NOME nata a Fonte il 19/11/1954 COGNOME NOME nato a Treviso il 17/10/1985
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Depositata in Caneeilei a
Oggi, GLYPH 3 CI r! C, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/12/2023, la Corte di appello di Venezia rigettava l’incidente di esecuzione proposto dal condannato – COGNOME NOME– e dai terz interessati – COGNOME NOME e COGNOME NOME, finalizzato alla sospension dell’esecuzione della confisca per equivalente in esecuzione sull’immobile ubicat in Treviso alla INDIRIZZO
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, articolando un unico motivo, con il quale deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt 648,651 e 275 cod.proc.pen.
I ricorrenti premettono che: l’istanza di sospensione dell’esecuzione del confisca per equivalente dell’immobile sito in Treviso alla INDIRIZZO e stata chiesta fino alla decisione definitiva del procedimento civile instaurato RAGIONE_SOCIALE e pendente dinanzi alla Corte di appello di Venezia, con quale la predetta società sosteneva di avere diritto al denaro riversato a F derivante dal provento della vendita di autoveicoli sequestrati nella fase d indagini preliminari e dei qual era stata disposta la vendita all’asta; co precedente ordinanza del 16/10/2023 la Corte di appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’immobile sito in Treviso al Ugo Bassi (richiesta basata sulla deduzione difensiva che l’importo per il quale e stata disposta la misura ablativa era stato integralmente pagato fin dal novemb 2016, con il ricavato della vendita degli autoveicoli sequestrati) senza pronunci in ordine alla istanza di sospensione del procedimento di esecuzione, e che, quin l’istanza veniva riproposta in data 13/11/2023, ma rigettata con l’ordinan impugnata.
Argomentano, quindi, che l’ordinanza impugnata, al pari della precedente, non teneva conto degli effetti del giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 de Corte di appello di Venezia del 30.03.2017 che aveva disposto la confisca pe equivalente per l’importo di euro 15.699.929,14 affermando che il COGNOME aveva riconosciuto che i beni in sequestro (autovetture e motoveicoli) erano di s proprietà e richiamato anche il principio secondo cui la confisca per equivalen può essere applicata anche ai beni nella sola disponibilità dell’indagato, sbarrando anche l’accertamento da parte del giudice civile; aggiungono che anche l’ordinanza della Corte di appello del 16/10/2024 è stata impugnata con ricors per cassazione depositato il 20/11/2023 e chiedono la riunione dei du procedimenti e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In Via preliminare va dato atto che l’istanza di riunione del present procedimento con quello introdotto con il ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Venezia non può trovare ingresso, in quanto tale procedimento è stato già definito con la sentenza n. 2852 del 16/5/2024.
Con la predetta sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi d COGNOME NOME e COGNOME NOME e rigettato il ricorso di COGNOME NOME, ricorsi proposti avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confis disposta sull’immobile sito a Treviso, alla INDIRIZZO
Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza emessa in data 4/12/2023 dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata rigett l’istanza di sospensione dell’esecuzione della confisca sull’immobile sito a Trevis alla INDIRIZZO
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, nonostante la questione fosse stata specificamente posta con la richiesta di sospensione dell’esecuzione, ha omesso di argomentare in ordine al tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 del Corte di appello di Venezia e degli eventuali effetti sulla controversia ci promossa nell’interesse delle società RAGIONE_SOCIALE (giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento della proprietà di autoveicol motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilit COGNOME NOME la cui vendita aveva consentito la costituzione della maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n 1291/2017).
L’omessa motivazione su un punto specificamente rimesso alla valutazione del Giudice dell’esecuzione, rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l’erario, vizia l’ordinanza impugnata ed integra il vizio ded e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 05/11/2024