Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6287 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6287 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. 1332/2025
NOME NOME
NOME Gentili
– Presidente –
sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC Ð 28/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 30/05/2025 del tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Milano, adito nellÕinteresse di COGNOME avverso il decreto del Gip del medesimo tribunale del 10 febbraio 2025, con cui era stato disposto, tra lÕaltro, nei suoi confronti, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e relativo al profitto inerente reati associativi (capo o) ed a reati ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 di cui ai capi 104, 117 e 151, annullava il provvedimento impugnato nei confronti del COGNOME in relazione al reato associativo di cui al capo 0 per difetto di motivazione, annullava, sempre nei confronti del COGNOME, il decreto
impugnato in relazione al capo 151 con restituzione di quanto in sequestro in relazione a tale capo, e confermava il decreto di sequestro impugnato in relazione ai capi 104 e 117 inerenti il concorso del ricorrente nei reati ex artt. 2 del Dlgs. 74/2000 (cfr. a tale ultimo riguardo pag. 17 della ordinanza impugnata). Il provvedimento di sequestro interveniva a seguito di omologo decreto di sequestro di urgenza del P.M., emesso dopo lÕaccoglimento, da parte del tribunale, del riesame proposto dalla difesa in ordine ad un precedente decreto di sequestro preventivo del 21.10.2024, relativo alle medesime ipotesi di reato, per carenza di autonoma motivazione.
Avverso il decreto sopra indicato propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione;
Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., con riferimento alla intervenuta rilevazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora . Si rappresenta che in sede di riesame si sarebbe sollevata la nullitˆ del provvedimento del Gip, di convalida del sequestro di urgenza del P.M., siccome anche esso affetto da vizio di carenza di autonoma motivazione, giˆ rilevato per il precedente provvedimento annullato. La deduzione sarebbe rimasta disattesa, senza motivazione a supporto. Il tribunale avrebbe elaborato una risposta meramente assertiva e apodittica, senza spiegare in che modo il AVV_NOTAIO con la nuova decisione avrebbe colmato il deficit motivazionale riconosciuto riguardo al provvedimento precedente e annullato. In proposito, non sarebbe adeguata la valorizzazione, da parte del tribunale, della circostanza per cui nella ordinanza di convalida di sequestro sarebbero state considerate risultanze successive allÕesecuzione della ordinanza originaria, atteso che, invero, il Gip avrebbe operato solo una rassegna di tali risultanze, ricalcando le argomentazioni del precedente provvedimento e tradottesi nella mera ricezione acritica degli argomenti del P.M. Il Gip avrebbe sostenuto di volere ÒrimpinguareÓ il profilo criminale del COGNOME considerando elementi investigativi sopravvenuti dopo lÕesecuzione della prima ordinanza cautelare, ma tale proposito non sarebbe stato rispettato, non avendo spiegato la portata delle nuove risultanze rispetto allÕapporto criminale assicurato dal ricorrente alle operazioni illecite oggetto di addebito nŽ quale fosse il margine di guadagno ottenuto allÕinterno della rilevata catena di ripulitura dellÕIVA. Quindi, quanto al fumus dei reati di cui ai capi 104 e 117 vi sarebbe solo uno sterile richiamo a fonti di prova senza alcun vaglio critico. Analoghe considerazioni si formulano in punto di periculum in mora,
posta la corrispondenza tra le argomentazioni del P.M. e quelle di cui alla ordinanza di convalida. Il tribunale avrebbe tentato di salvare la nuova misura alla luce di nuove risultanze non fatte oggetto di vaglio critico e avrebbe valutato e approfondito tali risultanze incorrendo tuttavia, in tal modo, in una integrazione non consentita, a fronte di una motivazione mancante ovvero apparente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 12-bis decreto legislativo 74/2000 e 322-ter cod. proc. pen., con riguardo all’intervenuta applicazione del criterio solidaristico in tema di sequestro preventivo per equivalente, recentemente esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2024, nonchŽ la violazione del principio di proporzionalitˆ nell’applicazione della misura cautelare contestata. Il tribunale in tale quadro non avrebbe determinato il profitto individuale, nŽ esaminato le modalitˆ di intervenuta quantificazione del profitto. In proposito si contesta la tesi ricostruttiva di accusa, frutto di affermazioni arbitrarie, di cui si esclude la portata logica alla luce dei dati di indagine disponibili, secondo le quali tutte le fatture emesse, dal 2020 al 2023, da societˆ indicate nei capi 104 e 117 (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) sarebbero false soggettivamente. I profitti ipotizzati dunque, sarebbero sganciati da concreti e validi accertamenti di indagine. Si contesta, altres’, anche la ricostruzione cronologica delle frodi ipotizzate, avendo i giudici della cautela recepito acriticamente la tesi della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza. Ed il sequestro, disposto alfine, oltre che nei confronti del ricorrente anche di altri coindagati, supererebbe il profitto complessivo relativo ai due reati di cui ai capi 104 e 117. Si aggiunge che il tribunale, nel discostarsi dai dettami fissati con la citata sentenza delle Sezioni Unite del 26.9.2024, non avrebbe illustrato quali sarebbero le norme, che la difesa non rinviene, emanate dallÕUnione Europea e in contrasto con essi.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora , atteso che non sarebbe stato affrontato il tema del pericolo di dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione dei beni che sarebbero poi sottoposti a confisca con sentenza di condanna. Si contesta l’estensione dei pericoli di dispersione, ravvisati in riferimento al profitto del sodalizio di riferimento, anche al profitto dei reati fine e si rinviene, sul punto, una motivazione apparente. E si sottolinea, per confutare il periculum in questione, come nelle more dallÕannullamento del primo titolo ablativo i beni sequestrati non sarebbero stati sottratti. Si aggiunge che
mancherebbe sul tema in parola una specifica analisi della posizione del ricorrente.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia d’ sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, , non massimata sul punto). Vizi, questi ultimi, lo si anticipa, non ravvisabili nell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si deve precisare che non possono essere coltivati con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, non solo i vizi della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Ð salvo che non si sostanzino in una mancanza assoluta di motivazione -, ma anche tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge penale o processuale, si traducano in eccezioni concernenti l’impianto argomentativo del provvedimento.
Quanto al primo motivo, l’ordinanza ricostruisce in maniera assolutamente logica e critica, alla luce dei dati di indagine, lo svolgimento dei fatti inerenti i capi 0B (reato associativo in relazione al quale non è stato disposto sequestro), 104 e 117 ( rispetto ai quali si evidenzia, a pagina 17 dellÕordinanza impugnata, il concorso nel reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 Ò per il quale è stato disposto sequestro Ó). Evidenzia, preliminarmente, come il decreto impugnato abbia affermato lÕesistenza del fumus e del periculum in mora non solo riportando stralci del provvedimento annullato ma anche richiamando elementi sopravvenuti. Tale operazione, secondo il tribunale, ha riguardato innanzitutto gli indizi inerenti il sodalizio di cui alla lettera a) e b) del capo O accompagnandosi altres’, in tale quadro associativo, con specifiche considerazioni sul profilo criminale del COGNOME.
Con riguardo, in particolare, al sodalizio di interesse del ricorrente, di cui alla lettera b), il tribunale ha precisato che il Gip, per confortare la ricostruzione della associazione, avrebbe avuto cura di tenere conto di elementi ulteriori, quali le dichiarazioni rese da taluni coindagati di seguito alla esecuzione, nei loro
confronti, di misure cautelari personali, nonchŽ taluni documenti sequestrati. A tal fine, secondo il collegio della cautela il Gip avrebbe valorizzato, in particolare, dichiarazioni di una coindagata, COGNOME, e dei cd. Òragazzi romaniÓ, che avrebbero ammesso gli addebiti cos’ confermando lÕimpianto accusatorio inerente un sodalizio operante, in particolare, presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE, con modalitˆ connotate anche dall’utilizzo di appositi software per assicurare la regolaritˆ formale della documentazione di supporto, oltre che dallÕintervento di ÒagentiÓ impegnati nel procacciare societˆ da impiegare nel complesso e articolato meccanismo fraudolento emerso; meccanismo in cui si ritiene collocato lÕattuale ricorrente che, allÕinterno del sodalizio, sarebbe stato remunerato per contanti e secondo percentuali di guadagno sulle operazioni che egli predisponeva con i correi, in favore di due societˆ sue clienti.
Tale impostazione ricostruttiva si sarebbe arricchita anche di precisi rilievi riportati giˆ nella precedente ordinanza, con riguardo alla emersione, presso la RAGIONE_SOCIALE, di operazioni dirette a scambiare e maneggiare tra i correi somme ingenti di denaro contante, talvolta anche movimentato allÕestero. Il Gip avrebbe poi anche spiegato l’adeguatezza della ricostruzione dei reati fine, connotati dallÕutilizzo di societˆ all’interno di operazioni fraudolente a fini Iva, realizzato attraverso emissioni e ricezioni e utilizzazioni di fatture false, con conferme in proposito sopravvenute, come giˆ anticipato, anche grazie a dichiarazioni dei citati Òragazzi romaniÓ oltre che mediante esiti di indagine riguardanti files estrapolati da materiale sequestrato. Il Gip, in tale quadro, e sempre secondo il tribunale, ha anche citato precedenti passaggi motivazionali inerenti la rilevanza di talune intercettazioni, al fine di ricostruire le catene di Òlavaggio dellÕIvaÓ e la presenza di apposite societˆ. Il Gip ha anche illustrato, secondo il collegio della cautela, le ragioni per cui le fatture rilevanti dovevano ritenersi soggettivamente inesistenti, atteso, in particolare, che le transazioni commerciali riferibili alle societˆ coinvolte erano stabilite a tavolino dai referenti del sodalizio. Da qui il confermato coinvolgimento, per quanto qui di interesse, anche del COGNOME, quale soggetto che, procacciando le societˆ, materialmente partecipava alla gestione del meccanismo fraudolento.
Rispetto a tale ricostruzione, il tribunale ha espressamente respinto la censura di carenza di unÕautonoma motivazione, sottolineando considerazioni Ò almeno in parte diverse dalle precedenti Ó e lÕesame di risultanze giˆ acquisite Ò esaminate in modo più puntuale che nel precedente provvedimento Ó. In tal senso ha sottolineato la significativitˆ di dichiarazioni di COGNOME NOME, confortate da base documentale conseguente a perquisizioni, e rappresentate come coerenti con le dichiarazioni dei Òragazzi romaniÓ. Si evidenzia anche la rilevanza delle dichiarazioni della COGNOME sul piano della ricostruzione temporale
delle operazioni (assieme alla significativitˆ, in proposito, anche delle intercettazioni), della stabilitˆ dei rapporti con gli ÒagentiÓ procacciatori tra cui il COGNOME, della costante e cospicua acquisizione da parte loro di propri compensi e della loro consapevolezza degli illeciti. Non manca la valorizzazione di intercettazioni giˆ acquisite, rappresentate come rilevanti anche nei confronti del ricorrente, siccome rappresentative del ricorrente allorchè veniva compensato in contanti e in nero. Il tribunale ha altres’ evidenziato la rilevanza, nei confronti dell’istante (peraltro anche immortalato in immagini presso la RAGIONE_SOCIALE), di interrogatori resi da un soggetto apicale, COGNOME, (interrogatori citati in ordinanza mediante l’indicazione del contenuto di una memoria depositata dal P.M.).
Non da ultimo, va rilevata lÕosservazione del collegio della cautela per cui, rispetto alle dichiarazioni dei coindagati e ai loro riscontri, la difesa non avrebbe ritenuto di confrontarsi.
Alla luce di una tale motivazione, con cui il tribunale dˆ conto della portata ricostruttiva e motivazionale della decisione del Gip, deve ritenersi che non è dato rinvenire alcuna assenza di un vaglio critico, cos’ che anche le ulteriori considerazioni critiche del collegio della cautela appaiono corretta integrazione di una più che adeguata motivazione del Gip medesimo. Tali conclusioni devono ritenersi in linea con il quadro giurisprudenziale di legittimitˆ che emerge dai seguenti principi: innanzitutto, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, il requisito dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, previsto espressamente dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cos’ come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l’esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. (Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939 – 01); quanto alle misure reali, sussiste anche per esse l’obbligo di una autonoma motivazione: in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchŽ di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente “per relationem”, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi
attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 268800 – 01). Infine, in tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non pu˜ mai completare quella ordinanza cautelare la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante. (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, Rv. 265349 – 01).
Va peraltro aggiunto che la censura qui in esame appare alquanto generica, nella misura in cui si limita a dedurre la mera ripetizione delle argomentazioni d’accusa o la mera elencazione delle risultanze di indagine, assunte come prive di ogni vaglio critico, omettendo una specifica illustrazione dei passaggi motivazionali in tal senso deponenti e delle ragioni delle ritenute carenze di autonoma analisi.
Non pu˜ neppure trascurarsi, a sostegno della manifesta infondatezza del motivo, il rilievo del tribunale, rimasto privo di specifica confutazione, per cui il ricorrente non si sarebbe confrontato con le argomentazioni inerenti le sopravvenute dichiarazioni di coindagati, sebbene questa Corte abbia più volte stabilito ( con principio valevole anche per le misure cautelari reali) che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullitˆ dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287827 – 02).
Riguardo al secondo motivo, le deduzioni difensive propongono una interpretazione dellÕart. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 che, come si vedrˆ, non solo contrasta con il chiaro tenore letterale della norma (e rischia di divenirne sostanzialmente abrogante nella parte che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato tributario) ma si fonda anche, in maniera non pertinente, sulla invocata applicazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13783 del 26/09/2024, siccome inerente, come si vedrˆ, ad una tematica e fattispecie affatto diversa.
Invero, giˆ muovendo lungo la falsariga delle argomentazioni di tale ultima decisione delle Sezioni Unite è possibile individuare, da una parte, condivisibili e ineludibili principi, dallÕaltra, le peculiaritˆ distintive esistenti tra la confisca (e anche il correlato sequestro) disposta in relazione al reato tributario ex art. 2
Dlgs. 74/2000 Ð di rilievo nel caso di specie – e la confisca del prodotto, prezzo o profitto in caso di concorso di persone nel reato comune oggetto precipuo dellÕanalisi sviluppata nella citata sentenza.
Si tratta di decisione, è opportuno ricordarlo, pronunziata rispetto ad una vicenda processuale inerente il reato-contratto di corruzione tra privati, a fronte del quesito “se, in caso di pluralitˆ di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ci˜ possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilitˆ di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali” . La conseguente decisione è consistita nello statuire che Çla confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietˆ passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisitiÈ .
3.1. Quanto allora, innanzitutto, ai principi sanciti con la predetta sentenza che, come anticipato, devono ritenersi qui condivisi e ribaditi, anche se parzialmente differenziati in rapporto al peculiare oggetto in esame, inerente il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto derivante dal reato ex art. 2 prima citato, si rileva, innanzitutto, che:
il termine “confisca” richiama svariate tipologie di istituti, diversi tra loro nella struttura e nei fini, accomunati solo dall’effetto del trasferimento coattivo di beni economici al patrimonio pubblico. ÇIl suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma pu˜ essere disposta per motivi diversi ed indirizzata a varie finalitˆ, s’ da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativaÈ . Consegue la
necessitˆ di considerare in concreto la confisca cos’ come risulta di volta in volta disciplinata da una determinata legge (Corte cost., sent. n. 29 del 1961);
2) il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere sempre accompagnato dal requisito della “pertinenzialitˆ”, e quindi deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di “causalitˆ” del reato rispetto al profitto); il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, come è il caso, ad esempio del bene frutto di impiego/trasformazione del profitto diretto del reato; consegue da ci˜ la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione in esame, comprensiva Çnon soltanto di beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche di ogni altra utilitˆ che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attivitˆ criminosa… È (cfr. anche Sez. U, n. 2014 del 30/01/2014, COGNOME, Rv 258846; nello stesso senso, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261116);
3) in tale ultima prospettiva, rientra pertanto, nella nozione di profitto, e appare di diretto interesse in questa sede, anche qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato ed esso pu˜, dunque, consistere, anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario (tra le altre, e più recenti, Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, Rv. 288606 Ð 01; Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255036);
4) connessa alla definizione di profitto del reato e alla necessitˆ che, comunque, il profitto – anche se inteso in senso estensivo – “derivi” dal reato, è la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente. Per confiscare in via diretta, il profitto (o anche il prezzo) del reato devono esistere e devono essere stati conseguiti. Devono essere “entrati”, come precisato ancora una volta anche dalle Sezioni Unite con la sentenza in premessa citata, nella sfera economico patrimoniale del reo (cfr. anche Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, non massimata sul punto). I requisiti di materialitˆ e pertinenzialitˆ, prima richiamati, continuano ad avere rilievo anche nella confisca di valore, al fine di indentificare il se e quantum del prezzo o del profitto confiscabile; senza un effettivo conseguimento del prezzo o del profitto, non si pu˜ confiscare nŽ in via diretta e nemmeno per equivalente.
Tale ultima impostazione richiede delle precisazioni, anche perchŽ non rinvenibili nella decisione delle Sezioni Unite prima citata e siccome si tratta di circostanza che, invero, giˆ denota, lo si anticipa, la non piena inerenza della predetta decisione alla precipua materia di taluni reati tributari, come appresso specificato. Si fa riferimento, in particolare, a necessarie precisazioni sul piano del profitto inteso quale risparmio di spesa, di rilievo in sede fiscale: nel senso che, posto che il profitto, per quanto sinora rilevato, è anche il risparmio di
spesa, consegue che lÕoggetto dell’ablazione nei reati tributari pu˜ riguardare sia il risparmio di spesa cd. “relativo”, costituito dalla mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta, sia il risparmio di spesa cd. “assoluto”, costituito dal mancato aumento del passivo del soggetto tenuto al pagamento del tributo siccome incapiente al momento della produzione del profitto e come tale non in grado di giovarsi di un risparmio ÒrelativoÓ (in motivazione, Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, Rv. 288606 Ð 02).
Tuttavia, la differenza tra risparmio di spesa cd. assoluto e risparmio di spesa cd. relativo pu˜ rilevare, come si vedrˆ, ai fini della qualificazione della forma della confisca nei reati tributari qui in parola (ossia se diretta o per equivalente, con tutte le conseguenze che da tale qualificazione derivano);
la confisca diretta, potendo aggredire anche beni di Çprovenienza indirettaÈ dal reato, da una parte, conserva la sua tradizionale natura di misura di sicurezza, ma, dall’altra, tende sempre più a discostarsi da una impostazione “tradizionale” per lÕesigenza di eliminare “in ogni caso” dalla sfera patrimoniale del reo il vantaggio che questi abbia conseguito dal reato e che l’ordinamento ritiene non possa essere trattenuto in ragione della sua causa illecita (cfr. anche Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008.);
quanto alla confisca per equivalente essa svolge una funzione sussidiaria rispetto alla confisca diretta, assicurando lÕablazione di un bene di valore uguale a quello che costituisce il profitto o il prezzo del reato e che sarebbe stato confiscato se fosse stato rinvenuto;
riguardo alla natura della confisca per equivalente, si deve altres’ riconoscere che non ogni misura afflittiva, quale è tale confisca, pu˜ essere anche qualificabile come pena. La confisca del profitto o del prezzo ha carattere punitivo sia quando è applicata nei confronti di soggetti che non hanno beneficiato del prezzo o del profitto del reato dal quale altri hanno tratto vantaggio in conseguenza del reato dai primi commesso, sia quando ecceda il valore del vantaggio economico che l’autore ha tratto dal reato. In tale quadro, la confisca per equivalente del prezzo e del profitto, qui di interesse, costituisce una modalitˆ di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e per˜ talvolta pu˜ eventualmente assumere carattere punitivo: come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, nel senso che le forme di confisca (compresa anche quella diretta) possono assumere una connotazione ÒpunitivaÓ, allorquando infliggano “allÕautore dellÕillecito una limitazione al diritto di proprietˆ di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dellÕingiusto vantaggio economico ricavato dallÕillecito” (cfr. SS UU 2024 cit. e Corte cost., sent. n. 112 de 2019).
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non sottrae più di quanto sia stato
conseguito dall’illecito, o se vi sia corrispondenza tra autore del reato e soggetto che abbia incamerato il profitto, essa ha carattere afflittivo, ripristinatorio, sanzionatorio ma non anche punitivo.
3.2. Altro tema essenziale di cui tenere conto ai fini della presente elaborazione, pure evidenziato con la sentenza delle sezioni Unite citata, n. 13783 del 26/09/2024, è costituito da quello della confisca di denaro. A lungo la giurisprudenza di legittimitˆ ha sostenuto (Sez. U, n. 10561 del 30 gennaio 2014, Rv. 258647; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037) che è diretta la confisca del denaro corrispondente al risparmio di spesa – rimasto nel patrimonio della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato tributario, con la conseguente applicabilitˆ della stessa, attesa la previsione generale di cui all’art. 240 cod. pen., anche nei confronti della societˆ, soggetto terzo rispetto all’autore del reato, ma non estraneo rispetto a quest’ultimo. Il pilastro del suesposto orientamento di legittimitˆ pu˜ ricondursi al carattere fungibile del bene denaro, ritenuto idoneo a sancire l’irrilevanza della ricerca volta a risalire alla identitˆ fisica del denaro di provenienza illecita. Tale impostazione tuttavia, è risultata superata con la recente e giˆ citata decisione delle Sezioni Unite, sul rilievo di fondo per cui l’estrema valorizzazione del carattere della fungibilitˆ del denaro porterebbe ad espungere dall’ordinamento la confisca di valore in favore della confisca diretta in tutti i casi in cui il profitto o il prezzo siano costituiti da denaro.
E’ in tale prospettiva critica che si è osservato che, quanto al tema della fungibilitˆ, esso non assume il carattere dirimente rappresentato nei termini immediatamente sopra sintetizzati, atteso che inerirebbe solo alla cosa in sŽ, al suo carattere oggettivo, senza tuttavia incidere sulla prova del nesso di pertinenzialitˆ tra il bene e il reato, quale giudizio di relazione distinto rispetto al tema della natura giuridica del bene, in quanto, senza esaminare le caratteristiche del bene, con esso si scandaglia, piuttosto, il diverso profilo del rapporto di provenienza della res: ” il carattere della fungibilitˆ del denaro è irrilevante rispetto alla prova – decisiva rispetto alla qualificazione della confisca come diretta – che la cosa “derivi” da una determinata fonte, cioè dal reato commesso” e ” non vi è nessuna norma che autorizzi una confisca diretta prescindendo, in ragione della natura fungibile del bene, dalla necessitˆ di accertare il legame tra l’oggetto della ablazione e il reato” . Da qui l’osservazione per cui, ogni volta in cui non sia possibile rintracciare fisicamente il bene profitto del denaro, la confisca dello stesso è per equivalente perchŽ per effetto
della contaminazione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualitˆ e l’ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente, il tantundem . Su tale base il Supremo collegio ha altres’ – senza pretesa di esaustivitˆ – indicato quando la confisca di somme di denaro appaia “diretta” e quando, invece, “per equivalente”: sarebbe diretta ove risulti che la somma confiscata sia proprio “quella” derivata dal reato oppure quando si sia verificata una “metamorfosi” del profitto o del prezzo del reato, in presenza di una utilitˆ economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato quale surrogato o reimpiego, ma pur sempre collegata causalmente all’illecito e dopo di esso all’uso del profitto o del prezzo derivante dal reato. La confisca del denaro non sarebbe diretta se ” relativa a somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili “.
Quanto poi alla specifica questione rimessa alle Sezioni unite, in ordine al quantum del profitto ablabile nei confronti dei concorrenti nel reato, oggetto di orientamenti divergenti, va ribadito che il Supremo Collegio ha stabilito che ” in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietˆ passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti” .
6. Occorre a questo punto, come anticipato, analizzare le peculiaritˆ del caso concreto, inerente la confisca per equivalente del profitto conseguente all’ipotesi di cui al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000. Non si tratta di una fattispecie di concorso di persone nel reato comune in cui l’ipotizzato profitto si traduca in astratto in un accrescimento patrimoniale in favore di tutti i concorrenti, bens’ di un reato in cui l’autore o anche gli autori del reato spesso operano per assicurare un vantaggio patrimoniale ad un soggetto distinto, seppur non completamente estraneo alla vicenda, come precisato dalle Sezioni Unite COGNOME di questa Corte, quale la persona giuridica a vantaggio della quale si traduce l’omesso versamento dell’imposta conseguente alla condotta dichiarativa tipica. In altri termini, e questo appare essere un profilo di assoluta rilevanza, il vantaggio ovvero il profitto del reato è astrattamente costruito come realizzato, in termini di risparmio di spesa, in via immediata e diretta a
vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, ancorchè in concreto nulla possa poi escludere che anche quest’ultimo indirettamente si avvantaggi in via patrimoniale della commissione dell’illecito.
7. Rimane in questa sede in disparte, atteso che oggetto di riflessione è la confisca per equivalente, ogni pur interessante considerazione circa la possibilitˆ o meno di individuare un nesso di causalitˆ, funzionale alla confisca diretta, rispetto più che al denaro, al risparmio di spesa, una volta che – come condivisibilmente è ormai stabilito – si assume nell’ambito del possibile profitto del reato anche tale forma di vantaggio patrimoniale. Si vuole osservare che, nella misura in cui l’evento – profitto, nel caso del reato tributario in questione e più in generale, in tutti i reati tributari di tipo dichiarativo che comportino un omesso versamento, si identifichi nel risparmio di spesa (innanzitutto “relativo”, come in precedenza accennato), sembra doversi derivare, proprio dalla sua connotazione sottolineata anche in dottrina come “evento” conseguente al reato, la necessaria ammissione della possibilitˆ di individuarne anche un preciso e concreto nesso di causalitˆ. Pena l’inconfigurabilitˆ, in caso contrario, e alla luce proprio dei principi di recente declinati dal Supremo Collegio della Corte, di un tale profitto. Rispetto al quale, il tema della pertinenzialitˆ allora, non pare tanto declinabile in termini di rapporto tra reato e denaro, e quindi di concreto accrescimento, quanto di reato e “risparmio”, inteso quale mancato esborso, doveroso. Tale ultimo e inevitabile concetto normativo del profitto, pertinente certamente ai reati di tipo dichiarativo di natura tributaria con omesso versamento, non pu˜ non presupporre, quindi, anche una ricostruzione del nesso di pertinenzialitˆ non giˆ in senso strettamente concreto ovvero tipicamente accrescitivo e materiale (per cui la res ablabile è quella che si “genera” in concreto dal reato), bens’ in senso inevitabilmente giuridico, quale mancato esborso, causalmente conseguente dal reato, temporalmente emergente al momento del doveroso pagamento, spazialmente individuato nel denaro non versato quantunque giˆ disponibile. E’ questo il momento in cui si produce l’effetto causale, innanzitutto in caso di risparmio di spesa “relativo”, che ammanta di sŽ – conferendo la qualifica di profitto – il denaro giˆ nella disponibilitˆ di chi si avvantaggi della condotta criminosa, ancorchè originariamente lecito. Con permanenza problematica di tutte le soluzioni giˆ intervenute in sede di legittimitˆ riguardo alla non confiscabilitˆ in talune ipotesi, a partire dal sopravvenire di nuove entitˆ patrimoniali successivamente alla avvenuta configurazione del risparmio; esse, lungi dall’essere la conseguenza di una errata qualificazione giuridica della confisca per equivalente dei reati
tributari qui specificamente in esame, costituiscono l’ineludibile portato di una obiettiva complessitˆ del tema.
Si tratta, invero, di una prospettiva non lontana da quelle tesi dottrinali per cui, nei reati “dichiarativi” da indebito rimborso, il risparmio di spesa dovendo intendersi come profitto “virtuale” sarebbe suscettibile soltanto di confisca per equivalente; al contrario, nei reati di omesso versamento, poichŽ il profitto è direttamente connesso al fatto-reato, poichŽ le somme delle quali il contribuente si appropria (non versandole) erano s’ preesistenti nel patrimonio, ma vincolate al soddisfacimento della pretesa erariale, tali importi, una volta scaduto il termine di versamento, sarebbero da qualificarsi come profitto in senso stretto del reato, e dunque suscettibili di confisca diretta.
Una tale ricostruzione del nesso etiologico, in termini non puramente ed esclusivamente positivi (nel senso di immediata e diretta e concreta produzione materiale, mediante il reato, della res ablabile), peraltro appare in linea anche con i rilievi delle Sezioni Unite per cui ” è É utile ribadire come detto nesso sia stato declinato nel tempo – con riguardo alla stessa confisca diretta – in maniera diversa e meno rigorosa dalla stessa giurisprudenza che attribuisce alla confisca del profitto natura diretta anche nei casi in cui dal reato (Sez. U, COGNOME, cit.), ovvero quando l’ablazione colpisce utilitˆ mediate e indirette rispetto al reato, ovvero beni che costituiscono il reimpiego del prezzo o del profitto” .
Nella ricostruzione sopra esposta, dunque, pare rispettarsi il necessario requisito di pertinenzialitˆ ai fini della confisca diretta, laddove la sancita irrilevanza, per il tema in questione, del carattere fungibile del denaro (come sopra accennato), rimane tale, e se. da una parte, conformemente a quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite, non pu˜, quindi, rendere irrilevante la ricerca del nesso etiologico tra reato e profitto (risparmio di spesa), dall’altra, non pu˜ nemmeno ostare alla conseguente confisca del denaro, che, quale bene fungibile diventa solo misura, in una necessaria valutazione giuridico -economica, del profitto ablabile e normativamente definito quale risparmio nei termini prima illustrati.
Del resto, una traccia di tale processo riflessivo e di identificazione del profitto, ove inteso in senso ampio, e secondo altres’ un legame etiologico esistente ma “sfumato”, dove ci˜ che si apprende non è il denaro conseguente direttamente al reato, ma altro da esso eppure collegato, si rinviene anche nei casi esemplificativi del citato “scolorimento” del nesso di pertinenzialitˆ, eppur comunque ritenuto sussistente, in cui si reputa quale profitto il frutto del reimpiego del denaro immediatamente acquisito dall’autore del reato.
Le stesse Sezioni Unite di cui alla più recente sentenza giˆ citata, sembrano aver condiviso la ricostruzione giurisprudenziale sul punto da tempo sviluppatasi. Si fa riferimento a quanto affermato da Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Rv. 228166, secondo cui Ç è ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attivitˆ criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ci˜ che proviene dal reato e che si è cercato di occultareÈ. In proposito è proprio il Supremo Collegio, con la sentenza in premessa citata, ad avere osservato che ” valorizzando la fungibilitˆ del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, la sentenza esclude che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, dovendosi in realtˆ apprendere la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque rinvenuta, purchŽ attribuibile all’indagato, e legata dal rapporto pertinenziale con il reato, del quale costituisce il profitto illecito (utilitˆ creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa). Pur cogliendo la specificitˆ del denaro, quale res fungibile per antonomasia, la citata sentenza ha ritenuto che la natura del bene non sia di per sŽ ostativa al necessario accertamento della provenienza del denaro dal reato: la fungibilitˆ, cioè, avrebbe rilievo solo nel momento dell’apprensione del bene, ma non anche in relazione alla necessitˆ di stabilire l’esistenza di un collegamento tra prezzo o profitto del reato e la disponibilitˆ di somme in ragione del reato ” Di rilievo è anche la citazione, da parte del Supremo Collegio, sul punto, della sentenza delle Sezioni unite n. 20208 del 25/10/2007, COGNOME, per cui la confisca del c.d. “surrogato” pu˜ essere qualificata in termini di confisca diretta solo a condizione che, al di lˆ della fung’bilitˆ del bene, vi sia comunque la prova che proprio “quel” denaro – profitto del reato – sia stato utilizzato per acquistare il bene oggetto della ablazione.
Ed allora, lungo questa tendenza, ribadita condivisibilmente da ultimo dalle Sezioni Unite citate, per cui pur rimanendo necessario il nesso di pertinenzialitˆ esso pu˜ anche “”scolorire”, rispetto ad una accezione rigida e tradizionale, nel quadro di una pur necessaria prospettiva estensiva del profitto, sembra ben ricostruibile la confisca diretta anche del profitto tipico di reati tributari dichiarativi, inteso quale risparmio di spesa “relativo”, ove, accanto ad un nesso causale delineato normativamente nel tempo oltre che nello spazio ( con riguardo al momento in cui il denaro giˆ disponibile nel patrimonio dell’interessato diventa giuridicamente, per omesso versamento, indebito risparmio di spesa), il carattere fungibile del denaro non si valorizza più per
neutralizzare il nesso di causalitˆ medesimo, ma solo nel momento dell’apprensione, e solo per la sua funzione di mezzo di pagamento.
Passando a questo punto al tema specifico del sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, coautore del reato, e mutuato il rilievo, pure formulato dalla più volte citata sentenza di questa Suprema Corte, per cui le considerazioni qui in esame, pur svolte riguardo alla confisca trovano spazio anche rispetto a quell’istituto del sequestro che ad essa risulti strumentale, va ribadita l’osservazione della peculiaritˆ del reato qui in ipotesi e di tutti gli analoghi reati dichiarativi tributari con omesso versamento di imposta: essi si connotano per la configurazione di un vantaggio patrimoniale, ovvero il profitto, in termini di risparmio di spesa, che spesso sorge in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, ancorchè in concreto nulla possa poi escludere che anche quest’ultimo si avvantaggi indirettamente comunque, in via patrimoniale, della commissione dell’illecito. Si tratta di un profilo che, distinguendo la fattispecie penale oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite più volte citata, inerente il concorso nel reato produttivo, per gli autori stessi, di un profitto o prezzo materialmente accrescitivo, da quella qui ipotizzata, incide anche sulla formulazione di differenti rilievi in tema di natura della confisca per equivalente stabilita ex art. 12 bis Dlgs. 74/2000.
8.1. Occorre allora richiamare quanto in precedenza giˆ rilevato circa la possibilitˆ che la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria quand’anche afflittiva, possa talvolta assumere un carattere punitivo. E ci˜ alla luce del criterio pure sopra riportato, secondo cui le forme di confisca (compresa anche quella diretta) possono assumere una connotazione ÒpunitivaÓ, allorquando infliggano “allÕautore dellÕillecito una limitazione al diritto di proprietˆ di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dellÕingiusto vantaggio economico ricavato dallÕillecito” (cfr. SS UU AVV_NOTAIO cit e Corte cost., sent. n. 112 de 2019) oppure quando la confisca di valore è disposta a carico di persone diverse da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato. Il che accade allorchè la confisca per equivalente venga disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio procurato ma che per qualsiasi ragione non sia più possibile apprendere da parte dell’erario. Ci˜ che rende – di fatto – la persona fisica garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato (a tale ultimo riguardo cfr. Corte Cost. sent. n. 7/2025 par. 3.3.2. del considerato in diritto).
Ebbene il caso in esame rientra in quest’ultima situazione: ai sensi dell’art. 12 bis citato, la confisca per equivalente ivi prevista, laddove si riconnetta a reati tributari quali quelli di tipo dichiarativo, in cui il profitto confiscabile, risparmio di spesa, è il vantaggio istituzionalmente destinato esclusivamente a favore di un soggetto distinto dall’autore o dagli autori del reato – ove si tratti di un ente di riferimento distinto dalla persona fisica e non mero schermo di essa -, nella misura in cui volge ad assicurare l’apprensione di beni a carico dell’autore del reato stesso, astrattamente non destinato ad avvantaggiarsi immediatamente del predetto risparmio, tende ad incidere patrimonialmente in misura di portata superiore rispetto alla mera ablazione dellÕingiusto vantaggio economico ricavato in concreto dallÕillecito, siccome pari a zero, alla luce della astratta previsione incriminatrice.
Tale impostazione trae conforto anche dal richiamo, pure operato con la sentenza AVV_NOTAIO, alla tradizionale distinzione tra sanzioni amministrative “proprie” e “improprie” al fine di evidenziare come solo rispetto alle prime si possa parlare di funzione punitiva vera e propria. Invero, le prime sono quelle che hanno una primaria funzione punitiva e che sono pertanto soggette alla disciplina e alle garanzie dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, laddove sostanzialmente penali, anche alle garanzie poste dalla Costituzione e dalla CEDU nella “materia penale” (Cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 2019 con cui si è riconosciuta l’applicazione della garanzia “penalistica” della retroattivitˆ favorevole della lex mitior alle sanzioni amministrative pecuniarie). Le seconde, sono invece quelle che – sebbene chiamate “sanzioni”, in quanto reagiscono a un fatto illecito – non sono pena e svolgono una principale funzione ripristinatoria e solo indirettamente, in via per cos’ dire secondaria, producono riflessi sanzionatori per il destinatario (cfr., a titolo esemplificativo, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 riguardo allÕordine di demolizione del manufatto abusivo). Infatti, l’ordine di demolizione si riconnette ad un evento accrescitivo intervenuto nel patrimonio dell’interessato, quale la creazione di un immobile seppur abusivo, per cui la sua distruzione è funzionale al ripristino della legalitˆ urbanistica violata con riduzione della accresciuta sostanza patrimoniale del soggetto.
La natura punitiva della confisca in esame rispetto ai reati tributari dichiarativi nei casi in precedenza richiamati, produce importanti implicazioni sul piano del profitto confiscabile in caso di più autori concorrenti nel reato in questione e in quei reati strutturalmente analoghi in ragione del profilo del risparmio di spesa giˆ esposto.
Occorre in proposito nuovamente rifarsi alla recente sentenza delle Sezioni Unite qui assunta come indirizzo di legittimitˆ cui attingere, pur nel quadro delle evidenziate peculiaritˆ del caso di specie.
Si fa riferimento a quella parte in cui la Corte ha esaminato il tema direttamente sottopostole, “se, in caso di pluralitˆ di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ci˜ possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilitˆ di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali” .
Rispetto ad esso, in sintesi, la Corte ha osservato che la questione si pone sia nel caso di confisca diretta, allorquando il bene abbia carattere fungibile (denaro), che nelle ipotesi di confisca per equivalente.
Ha quindi ricordato un primo orientamento, maggioritario, per cui nel caso di reato concorsuale, la confisca per equivalente pu˜ essere disposta nei confronti di ogni concorrente per l’intero profitto del reato, anche ove le somme siano state incamerate in tutto o in parte da altri correi, con il solo limite di non eccedere nel quantum l’ammontare complessivo del profitto stesso e salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti, costituente quest’ultimo, per˜, fatto interno a costoro privo di rilievo penale (tra le altre, Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, , non mass.; Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, , non mass.; Sez. 2, n. 51720 del 30/11/2023, , non mass.; Sez. 6, n. 24914 del 18/05/2023, , non mass.; Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740; con specifico riferimento alla confisca per equivalente: Sez. 4, n. 31139 del 16/04/2024, non mass.; Sez. 3, n. 43273 del 35 07/07/2023, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2023, non mass.; Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016, Rv. 267576).
In tale quadro, si è altres’ richiamata la sentenza delle Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, non mass. nella parte in cui, non recependo nella sua assolutezza il principio di solidarietˆ passiva, ha sostenuto che la confisca per l’intero profitto, nei confronti di ciascun concorrente nel reato, è sempre subordinata alla impossibilitˆ di individuare la quota dal singolo compartecipe conseguita a seguito dell’illecito.
Si è quindi sottolineato che l’orientamento maggioritario, ispirato, in modo indistinto, alla solidarietˆ passiva, è fondato su tre argomenti costitutivi. Il primo correlato alla natura e alla funzione “sanzionatoria” della confisca di valore. Il secondo valorizzante la ” fissitˆ della responsabilitˆ concorsuale ” tale da giustificare l’ablazione per ciascun concorrente dell’intero prezzo o profitto,
prescindendo dall’arricchimento in concreto conseguito dal singolo. Il terzo costituito dal riferimento civilistico alla solidarietˆ passiva dell’obbligazione.
Si tratta di tre argomenti non condivisi dal Supremo Consesso.
E’ qui di interesse particolare il rilievo delle Sezioni Unite per cui il primo argomento, secondo il quale il principio solidaristico conseguirebbe alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente, sarebbe insostenibile perchè la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato non è una pena patrimoniale, quanto, piuttosto, un surrogato della confisca diretta e pur avendo una componente sanzionatoria, assolve fisiologicamente ad una funzione di riequilibrio, nel senso che tende a rimettere la sfera giuridica patrimoniale del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso, e non ha carattere strettamente punitivo, perchŽ, essa tendenzialmente non tende a sottrarre al reo più di quanto abbia conseguito indebitamente dal reato.
Tale considerazione è tuttavia temperata attraverso l’ulteriore rilievo secondo il quale “l’assunto secondo cui la confisca del prezzo o del profitto pu˜ essere disposta per l’intero prezzo o profitto nei confronti di uno qualsiasi dei concorrenti anche quando questi non abbia accresciuto in nulla – o solo in parte il proprio patrimonio, potrebbe al più giustificarsi solo riconoscendo alla confisca in esame una fisiologica e intrinseca funzione punitiva” . ( cfr. sent, SS.UU cit. pag. 40 par. 27.1.)
Ebbene, è proprio questo, per quanto sinora evidenziato sul punto, il caso in esame, in cui, lo si ribadisce, la confisca per equivalente è disposta per l’intero prezzo o profitto ottenuto tipicamente da altri, ma nei confronti di chi non abbia, per tale ragione, accresciuto in nulla – attraverso il profitto da risparmio di spesa – il proprio patrimonio, cos’ assumendo “una fisiologica e intrinseca funzione punitiva”
A questo punto non sfugge a questa Corte l’ulteriore tema della conciliabilitˆ della solidarietˆ passiva con il principio di proporzionalitˆ. In particolare, secondo una prospettiva c.d. retrospettiva, propria della valutazione diretta a verificare se una norma sanzionatoria, in particolare, “punitiva”, produca una compressione eccessiva dei diritti fondamentali del suo destinatario, si è osservato che in questo caso assume rilievo la valutazione della congruitˆ della risposta sanzionatoria rispetto al fatto che ha dato causa alla sanzione e che verte non sul rapporto tra la misura sanzionatoria e la finalitˆ legittima perseguita, quanto, piuttosto, sul rapporto tra la severitˆ della sanzione punitiva e la gravitˆ dell’illecito sanzionato (cfr. anche SS UU n. 13783 del 26/09/202 cit e Corte cost., sent. n. 112 del 2019, cit). In particolare la norma è
costituzionalmente illegittima quando la reazione sanzionatoria appaia manifestamente eccessiva rispetto al disvalore, oggettivo e soggettivo, del fatto. In proposito, il citato orientamento interpretativo fondato sulla c.d. solidarietˆ passiva dei concorrenti non ha ravvisato nessuna tensione con il principio di proporzionalitˆ, sostenendosi che anche ove l’ablazione riguardi l’intero prezzo o profitto nei confronti del singolo compartecipe senza tenere conto dello specifico concreto arricchimento da questi conseguito, la confisca sarebbe comunque proporzionata siccome vista in rapporto al profitto complessivo derivato dal reato. Di converso, le Sezioni unite da ultimo intervenute hanno sostenuto che “infliggere una “punizione” (l’ablazione) in misura maggiore, fissa, automatica e in modo del tutto scollegato dalla situazione concreta – cioè da quanto sia stato davvero conseguito dal singolo correo – ovvero, confiscare al singolo correo l’intero prezzo o profitto anche nei casi in cui alcun arricchimento sia a questi derivato, non è compatibile con il principio di proporzionalitˆ in senso retrospettivo, non solo quanto ai profili di idoneitˆ e ‘necessitˆ’ – ben potendo la misura essere rivolta a chi si sia effettivamente arricchito -, ma, soprattutto con riguardo al giudizio di proporzionalitˆ in senso stretto. Il soggetto che ha concorso a commettere il delitto subirˆ la pena prevista dalla legge per detto delitto in ragione del quantum di colpevolezza personale sicchŽ anche la confisca “punitiva” non pu˜ essere sganciata dal peso e dal quantum di vantaggio in concreto conseguito”.
Ancora una volta, tuttavia, anche rispetto a quest’ultimo profilo pare emergere un’impostazione che risente delle peculiaritˆ proprie della specifica fattispecie esaminata, di concorso nel reato comune astrattamente in grado di assicurare un profitto direttamente e materialmente ripartibile tra tutti i compartecipi.
Fattispecie questa, lo si ripete, invero distinta da quella in esame, in cui la scelta punitiva del legislatore tiene conto del dato peculiare di un profitto, fiscale, destinato ad altri rispetto all’autore del reato, nell’ambito di una fattispecie penale in cui, quindi, particolarmente alto appare il disvalore della condotta punita. In tale giudizio si deve aggiungere anche la sussistenza di quel rapporto organico tra l’agente e l’ente di riferimento che, secondo quanto sottolineato dalle prime decisioni di legittimitˆ delle Sezioni Unite sopra citate, giˆ prima della novella del 2019 introduttiva di taluni reati tributari quali presupposto della responsabilitˆ amministrativa degli enti e quindi della confisca diretta e per equivalente per i medesimi, spiega anche la non estraneitˆ dell’Ente stesso alla vicenda penale medesima e la sottoponibilitˆ a confisca diretta di suoi beni.
Senza peraltro, in tal modo potersi escludere comunque, proprio per la forte cointeressenza tra persona fisica agente e persona giuridica beneficiaria, vantaggi in concreto poi acquisiti dalla prima.
Su tale piano, di verifica dell’intensitˆ del disvalore e della coerenza delle sue conseguenze, allora, appare significativo anche quanto giˆ rilevato da questa Corte in tema di compatibilitˆ costituzionale della confisca per equivalente nei reati tributari, in relazione al principio di colpevolezza e personalitˆ della responsabilitˆ penale (art. 27 comma 1 Cost.) e eguaglianza, per il tramite del giudizio di ragionevolezza (art. 3 Cost). Tanto a fronte di rilievi difensivi per cui s e è vero confisca per equivalente sui beni del reo quando non è possibile procedere alla c.d. confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, sarebbe altrettanto vero che la natura di sanzione penale che connota il provvedimento ablatorio per equivalente (a differenza di quello diretto) esige il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal nostro ordinamento in materia di “pene”.
CosicchŽ la qual
tecnico avrebbe come corollario la necessitˆ di accertare anche rispetto ad essa la sussistenza dei requisiti che legittimano il ricorso alla sanzione penale.
Ebbene, condivisibilmente questa Corte ha precisato quanto segue, partendo dal rilievo, pure in questa sede rinvenibile, seppure per ragioni diverse da quelle a suo tempo enucleate al riguardo, del carattere prettamente sanzionatorio della confisca per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 38732 del 23/03/2016, in motiv. e Sez. 3, n. 46973 del 2018; sez. 3 n. 11086/20221 del 4.2.2022).
Innanzitutto, nessuna disparit ˆ di trattamento pu˜ essere fondata casualitˆ della capienza dell’ accipiens ovvero dell’ente, trattandosi di intrinseco dell’istituto censurato, un’evenienza cioè che il legislatore, sulla base di linee di politica criminale volte a disincentivare taluni illeciti anche a tutela di valori di rango costituzionale (nel caso di specie, l’interesse dello Stato all’esatta percezione dei tributi per adempiere agli obblighi solidaristici ex articolo 2 Cost., anche in relazione agli artt. 23 e 53 Cost.
l’eseguibilitˆ della confisca di valore nei confronti dell’autore del reato.
Piuttosto, si tratta di verificare, nei limiti del sindacato che compete al giudice ordinario, se la disposizione che, in ipotesi, si assume censurata, sia allineata al canone della ragionevolezza intrinseca, anche in considerazione del bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati svolto dal legislatore.
Giudizio di ragionevolezza che, come è stato precisato, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astratti
attraverso ponderazioni relative alla proporzionalitˆ dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalitˆ rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalitˆ che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sentenza n. 1130 del 1988).
Si è allora osservato che il conseguimento, da parte dell’ente collettivo, di un vantaggio illecito, presuppone la responsabilitˆ penale individuale intesa secondo tutta la portata della norma penale violata (costituita da precetto e sanzione), la quale per la sua inscindibilitˆ, non pu˜ dar luogo ad responsabilitˆ sul versante sanzionatorio, compresa, quindi, la confisca di valore, atteso che ogni norma penale tributaria, che prevede fatti di reato tipizzati nel d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere integrata, proprio per la natura sanzionatoria della confisca, dalla disposizione dell’articolo 12-bis, comma primo, d.lgs. n. 74 del 2000, cos’ spettando a nella sua unitˆ.
Si è anche aggiunto che l’appartenenza dell’autore individuale all’ente, in ragione del rapporto organico, costituisce imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, che consente di osservare che la condotta della persona fisica è realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente, cos’ da produrre il beneficio a favore della persona giuridica, facendole incamerare il profitto del reato.
Consegue da ci˜ un giudiz io di complessiva rimproverabilitˆ , idoneo a contrassegnare il disvalore di condotta e di evento, senza che per l’applicazione al reo della confisca di valore sia richiesto un quid pluris, quale un comportamento elusivo dell’agente diretto ad occultare il profitto del reato dell’ente, suscettibile di confisca diretta idonea ad escludere, per la sua primarietˆ rispetto a quella per equivalente, quest’ultima, siccome a ragione non richiesto dalla norma incriminatrice. Risultandone altrimenti ridotta la portata disincentivante.
Ci˜ in quanto la ratio sottesa all’aspetto sanzionatorio della confisca di valore in esame è finalisticamente orientata a disincentivare, in base al principio che “il crimine non paga”, gli illeciti progettati per locupletare profitti economici ingiusti e per giunta di natura fiscale.
In altri termini, si è osservato che l’
una pluralitˆ di sanzioni, eziologicamente collegate al suo comportamento illecito ed unitariamente incorporate nella norma incriminatrice, di cui una (la confisca per equivalente) in ogni caso soltanto eventuale, perchŽ subordinata
all’impraticabilitˆ della confisca in forma specifica, che costi tuisce la prima opzione normativa.
In quest’ottica, dunque, la confisca-punitiva è giˆ legittimata dalla realizzazione del fatto di reato dal quale origina.
responsabilitˆ individuale, e non pu˜ individuarsi alcuna “deresponsabilizzazione” della persona fisica, solo perchŽ il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell’ente societario (e non dell’autore del reato) e non sarebbe recuperabile in
Ne deriva che appaiono altro modo.
In tale quadro, appare coerente la fattispecie anche rispetto all’ della Cost., essendo insostenibile la tesi che la responsabilitˆ penale dell’agente della non rintracciabilitˆ di b disponibilitˆ della persona giuridica.
Analoghe considerazioni riguardano l’analisi della norma censurata in relazione all’articolo 3 Cost.
Il legislatore intende disincentivare alcuni tipi di illecito, che promuovono un profitto ingiusto causalmente collegato al reato, e persegue tale strategia sia affidandosi alla sanzione penale classica e alla confisca diretta del profitto del reato, come misura di sicurezza, sia prevedendo, ma solo in ultima analisi, ovvero ove si configuri l’ impossibilitˆ di recupero del profitto nei confronti di chi lo ha incamerato, una sanzione aggiuntiva, la confisca di valore, eventuale, a carico del reo.
L’impossibilitˆ dell’esecuzione della confisca diretta nei confronti della persona giuridica è dun que il presupposto, eventuale, per l’operativitˆ della confisca per equivalente nei confronti di chi non ha beneficiato del profitto, ma che ha commesso il reato che tale profitto ha generato.
Non pu˜ affermarsi che la disposizione normativa ex art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 sia intrinsecamente irragionevole, creando disparitˆ di trattamento, e che non sia rispondente alla sua ratio di disincentivare il crimine economico, non rinvenendosi dati dimostrativi della circostanza per cui il legislatore penale non avrebbe compiuto alcun apprezzamento dei fini e dei mezzi per raggiungere lo scopo prefissato di scoraggiare il ricorso a tali delitti, o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori ovvero che l’apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto che sono alla base della disposizione normativa censurata o, ancora, che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire e o che emerga organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalitˆ diversa da
quella di assicurare protezione al bene giuridico tutelato dalle incriminazioni che, alle condizioni fissate dalla disposizione censurata, consentono la confisca per equivalente.
Piuttosto, assume peculiare rilievo la considerazione dello scopo della disposizione, finalizzata a rafforzare, con la confisca-sanzione, l’interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi in modo che la Repubblic
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solidarietˆ sociale di cui all’articolo 2 , in correlazione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.
A tale ultimo riguardo, va sottolineato come si tratti di fattispecie che, quanto al profilo della valutazione di gravitˆ della condotta, tiene conto di interessi fiscali di rilievo anche per l’Unione, posto che come ricorda la Corte di giustizia U.E. “la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva. Pertanto, spetta alle autoritˆ e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v. sentenze COGNOME, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonchŽ giurisprudenza ivi citata, e Maks Pen, C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)” (Corte giust., sez. 5, 22/10/2015, COGNOME, Causa C-277/14, punto 47). Si è in proposito osservato da questa Corte (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 49806 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 274744 – 01) che le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e succ. modiff.,debbono essere interpretate alla luce di quelle – sovraordinate nell’ordinamento eurounitario – del Trattato, che, a questo proposito, cos’ dispone: ÇL’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attivitˆ illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziariÈ (art. 325, ¤¤. 1 e 2, TFUE). La Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunitˆ europee – firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995 in base all’art. k.3 del Trattato sull’Unione europea (di seguito Conv. PIF) – dispone poi che Çcostituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunitˆ europee b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunitˆ europee o dei bilanci gestiti dalle Comunitˆ europee o per conto di esseÈ (art. 1, ¤. 1, Conv. PIF). Il successivo articolo prevede, tra l’altro, che
Çogni Stato membro prende le misure necessarie affinchŽ le condotte di cui all’articolo 1 nonchŽ la complicitˆ, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave pene privative della libertˆÈ (art. 2, ¤. 1, Conv. PIE). Le disposizioni dell’Unione europea, direttamente applicabili nell’ordinamento interno e vincolanti per il giudice nazionale, impongono che sia assicurata una tutela effettiva di carattere penale degli interessi finanziari dell’Unione per combattere le frodi IVA conseguenti all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui derivi la diminuzione illegittima di risorse del bilancio. La legislazione penale tributaria italiana, nel reprimere le c.d. frodi carosello in materia IVA – fenomeno altre volte esaminato dalla Corte di giustizia con pronunce che ne hanno legittimato una effettiva repressione, sollevando talvolta, addirittura il problema dell’insufficienza delle misure penali nazionali rispetto alla tutela degli interessi dell’Unione (cfr. Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, M.A.S., C-42/17; Corte giust., Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco, C-105/14) -è del tutto rispettosa delle suddette disposizioni dell’ordinamento eurounitario e delle prescrizioni vincolanti al proposito ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Questa, di fatti, non ha mancato di rilevare come il citato art. 325, ¤¤. 1 e 2, TFUE ponga Ça carico degli Stati membri obblighi di risultato precisi, che non sono accompagnati da alcuna condizione quanto all’applicabilitˆ delle norme enunciate da tali disposizioniÈ (Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, M.A.S., C-42/17, punto 38; Corte giust., Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco, C-105/14, punto 51) e che Çspetta quindi ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUEÈ (Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, M.A.S., C-42/17, punto 39; Corte giust., Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco, C-105/14, punto 58). (Cass III Sez 49806/18 del 18.5.2018).
Sempre nel quadro del giudizio di qravitˆ oggettiva e soggettiva che deve presiedere alla valutazione di proporzionalitˆ della misura punitiva non pu˜ sfuggire il rilievo delle sezioni Unite COGNOME per cui, nel caso degli enti, il rappresentante che ponga in essere la condotta riconducibile ai reati tributari non pu˜ che aver operato proprio nell’interesse ed a vantaggio dell’ente medesimo. NŽ appare secondario anche considerare le novelle intervenute a partire dalla L. 19.12.2019 n. 157 in materia penal tributaria e anche sul piano della responsabilitˆ amministrativa da reato ex Dlgs 231/01 in relazione all’art. 25 della Costituzione.
Giˆ quindi alla luce delle suesposte considerazioni, i rilievi formulati dalle AVV_NOTAIO.UU. AVV_NOTAIO in tema di proporzionalitˆ della confisca di valore quale sanzione punitiva, appaiono frutto di un’impostazione che pare non pienamente calibrabile rispetto al peculiare caso in esame e a quelli analoghi.
NŽ si ignora che il giudizio di proporzionalitˆ oltre a tenere conto del giudizio di gravitˆ oggettiva e soggettiva della fattispecie debba rapportarsi anche alle effettive responsabilitˆ personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali (Corte Cost., sent. n. 236 del 2016) pure sub specie delle capacitˆ economiche del reo quanto alla pena pecuniaria ( Corte Cost. 7/2025). Ma si tratta di un giudizio che, in ogni caso, non pu˜ prescindere, da una parte, dalla considerazione per cui non si ascrivono al giudice valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale (Corte Cost. n. 236/2016 cit.) e, dall’altra, in tale materia va tutelata la discrezionalitˆ del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalitˆ su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalitˆ, che per quanto sinora esposto non si rinviene, (ex multis sentenze Corte Cost. n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006) e sempre da realizzarsi secondo una valutazione condotta attraverso precisi punti di riferimento, giˆ rinvenibili nel sistema legislativo.
In tale quadro, non pu˜ prescindersi dal considerare, per il caso di specie, talune sue ulteriori particolari peculiaritˆ, che incidono anche in tema di proporzionalitˆ della confisca per equivalente in esame.
Quali, con riguardo alla sussistenza di precisi punti di riferimento presenti nel sistema legislativo, la subordinazione della confisca per equivalente in parola solo alla impraticabilitˆ, in tutto o anche in parte ( con conseguente riduzione, in tale ultimo caso, del valore dei beni aggredibili della persona fisica), della confisca diretta nei confronti dell’Ente. Viene anche in rilievo il limite massimo del valore confiscabile, comunque corrispondente al profitto generato dal reato, variabile di caso in caso, e non necessariamente elevato. Cos’ come appare significativo il più complessivo sistema legislativo pure vigente all’epoca dei fatti, (implicitamente confermato quanto alla riferibilitˆ anche alla confisca dei limiti del sequestro funzionale alla stessa, anche dalla ultima novella del 2024) ad essa funzionale prima dell’ultima più recente novella del 2024: si fa riferimento al previgente art. 12 bis comma 2 e da ultimo all’art. 87 del Dlgs. 5.11.2024 n. 173 comma 2 per cui ” il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi
pagamenti” ; al previgente art. 13 del Dlgs. 74/2000 e da ultimo all’art. 89 del Dlgs. n. 173 citato in tema di cause di non punibilitˆ per intervenuto pagamento del debito tributario.
Non da ultimo, non pu˜ trascurarsi come il riemergere del principio solidaristico in rapporto al caso precipuo, qui in esame, della confisca per equivalente con portata punitiva, possa implicare anche l’applicazione di ulteriori regole giˆ sancite al riguardo dalla giurisprudenza di legittimitˆ, con particolare riguardo alla ripartizione interna del valore del profitto confiscato (Sez. 2 – , Sentenza n. 22073 del 17/03/2023 Cc. (dep. 22/05/2023 ) Rv. 284740 – 01).
10. Dunque, in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilitˆ di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, pu˜ essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonchŽ in considerazione della diversitˆ strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell’interesse di persone giuridiche. Infatti, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta – di norma – impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ci˜ consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicchŽ il vincolo pu˜ essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purchŽ entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformitˆ della lettera e della ratio dell’art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell’importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilitˆ in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale.
Terminata l’analisi – di portata essenzialmente giuridica – del motivo in esame, occorre formulare una breve considerazione in ordine alla censura pure ivi riportata, circa i profitti ipotizzati, che sarebbero sganciati da concreti e validi accertamenti di indagine, ed il sequestro, disposto, alfine, oltre che nei confronti
del ricorrente anche di altri coindagati, supererebbe il profitto complessivo relativo ai due reati di cui ai capi 104) e 117). Si tratta di censure, da una parte, meramente valutative, in questa sede inammissibili, laddove si traducono nella personale diversa analisi del profitto rinvenibile e della cronologia delle vicende, dall’altra, non si misurano con i rilievi motivazionali illustrativi dei dati di indagine, da cui deriverebbero le ricostruzioni contestate (laddove in tema di misure reali, va ricordato, non è comunque deducibile il vizio di motivazione se non per carenza della stessa), dall’altra ancora si sostanziano in confutazioni generiche, nient’affatto puntuali.
12. Quanto al terzo motivo, esso riguarda il vizio di mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora , atteso che non sarebbe stato affrontato il tema del pericolo di dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione dei beni che sarebbero poi sottoposti a confisca con sentenza di condanna. Si contesta l’estensione, dei pericoli di dispersione ravvisati in riferimento al profitto del sodalizio di riferimento, anche al profitto dei reati fine e si rinviene, sul punto, una motivazione apparente. Altres’ si sottolinea come nelle more dallÕannullamento del primo titolo ablativo i beni sequestrati non sarebbero stati sottratti. Mancherebbe anche una specifica analisi della posizione del ricorrente al riguardo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va ribadito il richiamo al principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 Ð 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altres’ specificato che i preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente appar ente, perchŽ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Nel caso in esame, lungi dall’effettuare un’automatica trasposizione del rischio di dispersione del profitto, dal piano della valutazione operata nel
contesto associativo a quello dei singoli reati fine, i giudici hanno, piuttosto, evidenziato circostanze che, nel riguardare i singoli nel quadro dell’operativitˆ del sodalizio, sono state tuttavia congruamente ed anche specificamente esaminate in rapporto al ricorrente e ai reati fine ascrittigli. Si fa riferimento, in particolare, al disinvolto utilizzo di pagamenti in contanti, alla costante assicurazione in favore del COGNOME ” non solo di profitti ‘in chiaro’ per la propria attivitˆ di agente ma anche e soprattutto (..) compensi in nero “, monetizzati in contanti e agevolmente spendibili e occultabili. Circostanze, queste, ragionevolmente individuate quali indici della spregiudicatezza del ricorrente, con assenza di positiva prognosi sulla futura gestione del patrimonio. Tanto più se operata, secondo il collegio della cautela, nel quadro dei rilevanti profitti confiscabili, tali da poter condurre il ricorrente, in tale contesto, a compiere condotte gestionali idonee a sottrare i beni attuali e futuri alla confisca. Non manca anche la significativitˆ del rilievo per cui, l’agire in un contesto associativo, che si è mostrato in grado di costituire canali funzionali ad una sistematica attivitˆ ” di dirottamento di capitali all’estero “, è certamente potenzialmente strumentale a favorire il rischio che si ritiene di prevenire.
Dunque, si tratta di una motivazione adeguata, nient’affatto carente nŽ apparente, come tale non sindacabile in questa sede. Tranne che con riferimento alla illustrazione del periculum giustificativo del sequestro di beni immobili e mobili registrati. Invero, a fronte di non specificate caratteristiche, di tali beni, della circostanza della persistenza degli stessi pur dopo il primo annullamento, delle maggior difficoltˆ di dispersione e occultamento degli stessi – per le loro intrinseche caratteristiche e il loro regime di gestione – rispetto agli altri beni sequestrati (fondi bancari, cfr. pag. 11 dell’ordinanza), non si rinviene per essi alcuna specifica e puntuale motivazione.
13. Il ricorso quindi, impone l’annullamento della ordinanza impugnata solo limitatamente al sequestro dei beni immobili e mobili registrati, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Milano competente ai sensi dellÕart. 324 co. 5 cod. proc. pen. e rigetto nel resto. Nuovo esame altres’ da condurre anche ai sensi dell’attuale art. 12 bis comma 2 del Dlgs. 74/2000 – quale norma di portata processuale come tale operante anche nel giudizio in questione – con riguardo alle “condizioni reddituali patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altres’ conto della gravitˆ del reato É”.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni immobili e dei beni mobili registrati e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Milano
competente ai sensi dell’art. 324 co. 5 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto.
Cos’ deciso in Roma, il 28.10.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME