Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10632 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10632 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gallarate il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 25/09/2025 della Corte di appello di Milano; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia dichiarat inammissibile;
letta la memoria depositata, in data 03/02/2026, dal difensore dell’imputato AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25/09/2025, la Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio, ha confermato, nella parte relativa alla dispo confisca per equivalente, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio de precedente 22/05/2023, dichiarativa della penale responsabilità di COGNOME NOME NOME ordine ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture altri documenti per operazioni inesistenti (di cui ai capi A e B) e di ome versamento di IVA (di cui al capo D), in seguito parzialmente riformata dalla medesima Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/04/2024, dichiarativa
della prescrizione di uno dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (quello di cui al capo D) e, per l’effetto, modificativa, in senso meno afflittivo, del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale unico motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di mancata applicazione del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità all’atto del dispost annullamento con rinvio.
Sostiene, in specie, che, con la decisione assunta in fase rescindente dalla Suprema Corte, si era stabilito che, per la riscontrata mancanza di motivazione circa l’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società che di esso si era avvantaggiata, il giudice del merito, in fase rescissoria, avrebbe dovuto compiere, al riguardo, una nuova verifica ed esplicitare, con congrua motivazione, le proprie determinazioni, aggiungendo, tuttavia, che non v’era traccia alcuna dell’effettivo espletamento della stessa, in quanto non si poteva ritenere sufficiente, a tal fine, il riferimento all’esistenza “.. di indicazioni logicamente contrarie all’affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica”, tanto risolvendosi in un’inversione dell’onere della prova, inconciliabile con la natura sussidiaria pacificamente riconosciuta alla confisca per equivalente.
Il medesimo difensore ha, inoltre, depositato, in data 03/02/2026, una memoria, con cui ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso proposto.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Destituito di fondamento è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del
2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di mancata applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte di cassazione all’atto del disposto annullamento con rinvio, sostenendo che, per effetto della pronunzia de qua, il giudice della fase rescissoria avrebbe dovuto verificare compiutamente l’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società che di esso si era avvantaggiata ed esplicitare puntualmente le proprie determinazioni al riguardo, attività del cui effettivo espletamento non v’era, tuttavia, traccia alcuna, tanto che l’apparato argomentativo a corredo della decisione si rivelava meramente apparente.
Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che la Corte territoriale abbia motivato in maniera esaustiva, logica e tutt’altro che contraddittoria l’affermata impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società che dalla sua commissione aveva tratto vantaggio, facendo riferimento, in specie, all’inequivoco contenuto delle dichiarazioni annuali provenienti dalle società facenti capo all’imputato (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), agli esiti del rapporto stilato dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, indicativo dell’inesistenza di operazioni alle stesse riferibili, alle dichiarazioni del test COGNOME, assertive della mancata effettuazione di pagamenti reali da parte di tali compagini e alla conclamata situazione di difficoltà economica in cui versava, nell’anno 2016, la RAGIONE_SOCIALE
Né può ritenersi, come pure sostenuto dal ricorrente, che abbia determinato un’inversione dell’onere della prova, inconciliabile con la natura sussidiaria riconosciuta alla confisca per equivalente, il riferimento all’inesistenza “di indicazioni logicamente contrarie all’affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica”, contenuto nell’apparato argomentativo.
E invero, costituisce autorevole insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui spetta al soggetto indagato, inciso dal sequestro finalizzato alla confisca per equivalente «… che voglia liberarsi dal vincolo in tal modo gravante sui suoi beni, indicare, in sede di impugnazione…, l’esistenza e la consistenza di beni patrimoniali riferibili alla persona giuridica, sui quali imporre, ricorrendone i presupposti, il sequestro nella forma diretta» (così: Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, COGNOME, non massimata sul punto).
Tanto chiarito con riguardo ai supposti vizi motivazionali, è d’uopo porre in rilievo che risulta insussistente anche l’ipotizzata violazione di legge, apparendo la decisione oggetto d’impugnativa pienamente conforme all’interpretazione che del disposto dell’evocato art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 offre la giurisprudenza di legittimità, che ha autorevolmente affermato che «In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito
di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato ne patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente» (così: Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, P.M. Tc/Bennati, Rv. 275687-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2026