Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41875 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41875 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di confisca.
Il difensore presente, AVV_NOTAIO, si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 19 settembre 2022 ha confermato la decisione del Tribunale Avezzano del 29 gennaio 2021 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 di reclusione relativamente al reato di cui all’art. 5 d. Igs. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto non presentava pur essendone obbligato, la relativa dichiarazione per l’anno 2015 con conseguente IVA evasa pario a euro 56.990,00; reato commesso il 30 settembre 2016.
L’imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 12 bis, d. Igs. 74/2000 e 125 cod. proc. pen.). Mancanza, della motivazione in relazione alla disposta confisca per equivalente sui beni dell’imputato.
Non risulta nessuna prova dell’impossibilità di effettuare il sequestro in forma diretta nei confronti dei beni della società; non risulta nessun accertamento in tal senso e il generico riferimento al tempo trascorso non è sufficiente ad escludere la sussistenza di beni della società.
Nessuna motivazione del perché il. Tempo trascorso sia condizione sufficiente per la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato senza previa confisca diretta nei confronti dei beni della società. Il Tribunale e la Corte di appello avrebbero dovuto disporre la confisca per equivalente sui beni dell’imputato nel solo caso di accertata infruttuosità del patrimonio della società.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sulla confisca la decisione adeguatamente motiva sulla incapienza dei beni della società o sulla sussistenza di indicazioni contrarie sulla disponibilità dei beni in capo alla persona giuridica.
Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ma reitera il motivo di appello, senza specifici motivi di legittimità.
Del resto, il ricorrente non indica nessun elemento concreto per far ritenere sussistenti beni della società, da sottoporre a sequestro e confisca, limitandosi ad una generica contestazione: “Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta” (Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268587; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 Cc. (dep. 22/09/2017) Rv. 271254 – e Sez. 4, Sentenza n. 10418 del 24/01/2018 Cc. (dep. 07/03/2018 ) Rv. 272238 0).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 9/06/2023