Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15094 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Piacenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 31/10/2023 dalla Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha affermato nei confronti di NOME COGNOME l’esistenza delle condizioni pe riconoscimento della decisione irrevocabile dell’autorità giudiziaria Svizz denominata decreto di accusa svizzero, emesso il 7 novembre 2013, passato in giudicato il 17 marzo 2014, nella parte in cui stabilisce la condann
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risarcimento e la confisca della somma residua di CHF 80.961,79 anche in forma per equivalente. La menzionata Corte ha disposto che l’esecuzione della confisca avvenga nelle forme previste dalla legge italiana a norma dell’art. 660 cod. proc. pen. e d.P.R. n. 115/2002.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione degli artt. 735 e 735 bis cod. proc. pen., essendo stata confiscata per equivalente la somma di CHF 80.961,78 in luogo della somma di CHF 53.736,37. Difatti, sull’importo di CHF 82.590,00, dovuto a titolo di risarcimento per equivalente ex art. 70 cod. pen svizzero, si sarebbe dovuta decurtare la somma di CHF 28.853,84, ossia la somma confiscata a titolo di cauzione per il risarcimento.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 734 cod. proc. pen., essendosi la Corte di appello di Bologna limitata a disporre che l’esecuzione della confisca avvenga nelle forme previste dall’art. 660 cod. proc. pen. e d.P.R. n. 115 del 2002, sostanzialmente richiamando il testo dell’art. 86, comma 1 bis, disp. attuaz. cod. proc. pen.. Il che dovrebbe consentire che il mancato versamento del quantum dovuto dia luogo ai meccanismi di sostituzione previsti dall’art. 660 cod. proc. pen., ma ciò trasformerebbe la confisca per equivalente in una vera e propria sanzione. Il rinvio alle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie dovrebbe intendersi riferito solo alla disciplina relativa all’intimazione di pagamento, rivol al condannato, mentre l’ulteriore regolamentazione dell’inadempimento e dell’applicazione di sanzioni sostitutive della pena pecuniaria dovrebbero ritenersi incompatibili con la natura della confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che, nel caso in esame, correttamente è stata fatta applicazione dell’art. 735-bis cod. proc. pen.
Tale norma è stata introdotta in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell’8 novembre 1990, al fine di consentire di dare esecuzione in Italia a una tipologia di confisca, quella di valore, all’epoca non prevista dall’ordinamento italiano. L’art. 7 della citata Convenzione impone invero a ciascuna Parte, ad essa aderente, di adottare le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire le richieste di
cooperazione aventi ad oggetto la confisca, consistente nell’imposizione dell’obbligo di pagare una somma di denaro, pari al valore dei proventi.
Ciò posto, deve osservarsi che il ricorrente, nel censurare l’entità della somma, oggetto della confisca, ha indicato profili non deducibili in questa sede ma che dovevano eventualmente essere proposti o coltivati nel processo svizzero.
La Corte di appello di Bologna ha debitamente riportato nell’ordinanza impugnata la stessa somma oggetto della domanda del Ministero Pubblico della Confederazione elvetica, volta ad ottenere l’assistenza giudiziaria dell’Italia per dare esecuzione al Decreto di accusa passato in giudicato il 17 marzo 2014, così che nessuna violazione di legge può dirsi realizzata.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha richiamato le forme dell’art. 660 cod. proc. pen., come prescritto dall’art. 735 bis cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca, consistente nell’imposizione del pagamento di una somma di denaro, corrispondente al valore del prezzo, del prodotto e del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie.
E’ evidente che il riferimento è all’ordine che il pubblico ministero emette, con cui ingiunge al condannato il pagamento di una somma. Non possono, invece, applicarsi i meccanismi di sostituzione previsti dall’ari:. 660 citato per le pene pecuniarie alla confisca, non essendo quest’ultima una pena pecuniaria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento della somma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/3/2024