Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44136 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44136 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MORIAGO DELLA BATTAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del GIP del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 19 aprile 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, adìto in sede di opposizione avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso giudice il 5 settembre 2022, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, qualificatasi beneficiaria dei relativi titoli, di revoca nella misura del 50% della confisca, per quanto essa aveva avuto ad oggetto le polizze assicurative nn. 0001928609, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 00016113115, 0002244472, stipulate con RAGIONE_SOCIALE, intestate a NOME, NOME, con beneficiaria, per l’evento morte, la suddetta NOME, confisca in precedenza disposta, per l’importo di euro 1.166.311,00, all’esito del procedimento penale svoltosi a carico di NOME COGNOME ed altri, definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione, analizzati i dati emersi, ha ritenuto che si trattasse di beni di esclusiva pertinenza del condannato, mentre NOME COGNOME, deceduta il 3 aprile 2022, non aveva in alcun modo contribuito con COGNOMECOGNOME destinatario del provvedimento di confisca, all’acquisto delle polizze poi ablate, nessun rilievo effettivo avendo comprovatamente fornito il trascurabile reddito pensionistico ritratto dalla suddetta cointestataria nella formazione della provvista utilizzata da COGNOME COGNOME corrispondente investimento, senza che il regime giuridico della comunione legale dei beni fra coniugi potesse determinare, ai presenti fini, una presunzione di effettiva contitolarità delle polizze ascritte alla sfera esclusiva di COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine all’inadeguatezza del patrimonio di NOME COGNOME.
L’istante, sottolinea la difesa, aveva anche fornito la prova dell’attività lavorativa svolta da NOME COGNOME dal 1967 al 1988: l’omissione è da considerarsi rilevante poiché il relativo reddito non è stato valutato per poi ritenere esigua la complessiva potenzialità reddituale della medesima rispetto all’acquisto delle polizze in questione.
In tal senso si fa carico al giudice dell’esecuzione di non aver nemmeno esaminato la possibilità di disporre una revoca proporzionalmente ridotta della confisca, anche per percentuale inferiore al 50%.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta il vizio della motivazione sul tema
della riconducibilità a NOME COGNOME della provvista utilizzata per la stipula delle polizze confiscate.
Su questo argomento, secondo la ricorrente, non si è tenuto conto che gli importi necessari per gli acquisti di alcune polizze, avvenuti rispettivamente nel 2017 e 2018, erano stati tratti dal conto corrente intestato a NOME COGNOME, oltre che a NOME COGNOME e NOME COGNOME: il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali la provvista non fosse in alcun modo riconducibile a NOME COGNOME, tenuto conto che la stessa era comunque titolare di un reddito proprio.
Inoltre – sottolinea la difesa – non è stato ponderato il dato della comunione legale costituente il regime patrimoniale dei coniugi, in tal senso essendo stata fatta erronea applicazione del principio di diritto citato, giacché non è stata presa in esame l’attività esercitata dalla suddetta NOME COGNOME, di ogni tipo, anche di lavoro casalingo, purché suscettibile di valutazione economica.
A fronte di tale elemento, valutando il reato a cui si era collegata la misura ablativa per l’importo di euro 1.166.311,00, avrebbe dovuto considerarsi, secondo la ricorrente, che tale importo non rappresenta il profitto del reato ma la somma corrisposta (non da COGNOME, ma con il suo contributo) ai soggetti corrotti, per cui l’acquisto delle polizze non poteva ricollegarsi al frutto degli illeciti penal ascritti all’imputato, illeciti rispetto ai quali era chiara l’estraneità di NOME COGNOME.
Nella prospettiva indicata, la ricorrente ritiene illogicamente obliterato il regime patrimoniale che aveva regolato il matrimonio fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, costituito dalla comunione legale dei beni dal 1976, anno del matrimonio, al 2017, mentre soltanto il 12/09/2017 i coniugi avevano mutato il suddetto regime patrimoniale in quello della separazione dei beni; per tutto il periodo di operatività della comunione, ogni acquisto avrebbe dovuto, pertanto, contemplare la contitolarità di NOME NOME, atteso il contributo da lei dato, anche con il lavoro casalingo, alla formazione del patrimonio familiare, secondo la consolidata interpretazione di matrice civilistica.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando che la ricorrente ha sostanzialmente equivocato la motivazione del provvedimento impugnato, avendo il giudice dell’esecuzione chiarito che l’introito pensionistico, per la sua esiguità, non aveva potuto incidere sull’investimento, se più congruo, e che la comunione legale dei beni fra i coniugi non era dato sufficiente a dimostrare che NOME avesse investito delle risorse che fossero sue, a qualsiasi titolo, per l’acquisto delle polizze in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME non può, nel suo complesso, ritenersi fondato e va, pertanto, rigettato.
Si premette, in aggiunta a quanto si è già richiamato in parte narrativa, che a ragione del provvedimento adottato il giudice dell’esecuzione – preso atto della deduzione su cui si era basata l’istanza, ossia l’essere NOME COGNOME beneficiaria, in caso di morte, delle polizze, l’essere l’intestataria delle polizze stesse NOME COGNOME, in regime di comunione legale fino al 12.09.2017 con il soggetto condannato in sede penale, ossia NOME COGNOME, e l’avere la medesima NOME COGNOME percepito il reddito da pensione di circa euro 630,00 netti mensili dal 2010 fino al di lei decesso, avvenuto il 3 aprile 2022 – ha confermato la valutazione compiuta nel provvedimento emesso in prima fase e opposto dall’interessata, ribadendo l’insussistenza delle condizioni per riconoscere in capo alla parte istante il diritto a vedersi restituire l’importo pro-quota delle polizze stesse, non avendo ritenuto effettivo il conseguimento della titolarità delle polizze confiscate, nemmeno per la quota della metà, in capo a NOME COGNOME.
In particolare, la prova della percezione dell’emolumento pensionistico non è stata considerata elemento, ex se, idoneo a indurre la conclusione dell’avvenuto impiego da parte della titolare di quel reddito nell’acquisto delle polizze confiscate, considerata anche l’esiguità del suo importo, specialmente se rapportato al valore, di gran lunga superiore, delle polizze stesse.
Quanto, poi, al richiamo all’istituto della comunione legale dei beni tra COGNOME e la consorte, essa, ad avviso del giudice dell’esecuzione, non ha integrato, nella situazione concretamente valutata, una circostanza da sola bastevole a escludere la quota del 50% delle polizze dalla confisca per equivalente, essendo mancata la prova che il numerarlo impiegato da COGNOME per l’acquisto provenisse da attività lecita dell’intestataria NOME COGNOME.
Il ragionamento svolto e l’approdo raggiunto dal giudice dell’esecuzione resistono alle due doglianze formulate dalla ricorrente.
È stato assodato che la confisca che ha attinto la sfera di NOME COGNOME era stata emessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., in dipendenza dei reati a lui definitivamente ascritti per le condotte serbate nella sua qualità di componente del consiglio direttivo del RAGIONE_SOCIALE, titolare di un contratto di collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, inserita nel RAGIONE_SOCIALE e affidataria tramite la RAGIONE_SOCIALE delle opere del Mose di Bocca di Chioggia: qualità nella quale era
stata accertata la commissione da parte sua di vari reati, fra cui quello di corruzione.
Acquisito il perfezionamento della suddetta fattispecie ablatoria nei confronti di COGNOME, alla cui sfera era stata annessa la titolarità e, comunque, la disponibilità esclusiva delle polizze indicate nel provvedimento, sulla base di quanto aveva accertato la polizia giudiziaria, in particolare la Guardia di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e aveva recepito il giudice della cognizione, sull’evidente presupposto della riferibilità concreta delle medesime al solo responsabile dei reati suddetti, in rapporto alle correlative movimentazioni pecuniarie, con l’effetto della fittizietà dell’intestazione o cointestazione di esse a NOME COGNOME, la contestazione di tale approdo operata dalla persona indicata come beneficiaria delle polizie per il caso di morte, NOME COGNOME, è restata – secondo il congruo e coerente assunto espresso dal giudice dell’esecuzione – sfornita di adeguata dimostrazione.
La prospettazione da parte della difesa dell’effettività del contributo fornito da NOME COGNOME all’acquisto dei titoli in esame è stata efficacemente contrastata dal giudice di esecuzione con l’argomento dell’assoluta non commensurabilità rispetto all’entità dell’investimento con essi realizzato del modestissimo reddito pensionistico percepito dalla suddetta persona all’epoca dell’acquisto delle polizze poi confiscate.
Per il resto, circa la deduzione della mancata valutazione dell’ulteriore fonte di reddito facente capo a NOME COGNOME, costituita dall’introito per l’attività lavorativa, se è vero che non si rinviene il riferimento a tale attività nel provvedimento impugnato, è da osservare che, da un lato, la ricorrente non ha dedotto in modo specifico di aver prospettato tale questione con l’istanza e l’opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e, dall’altro, ha accluso al ricorso l’estratto contributivo inerente ai periodi inerenti al suo lavoro dipendente, riferiti ad anni, il 1988 e antecedenti, molto lontani rispetto agli investimenti in questione, di guisa che non appariva, né appare concretamente prefigurabile la correlazione fra i redditi inerenti a tale remota attività lavorativa e gli acquisti delle polizze, poi confiscate, negli anni recenti, corrispondenti al tempo dei reati accertati a carico di COGNOME.
Del resto, l’estratto della nota inviata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE rassegnata il 7.10.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – documento allegato al ricorso dalla difesa di NOME COGNOME, al fine di confortare la deduzione della sussistenza della titolarità o contitolarità delle polizze in esame in capo a NOME COGNOME evidenzia che le polizze in questione, pur quando rivenienti da precedenti investimenti, vengono inquadrate come l’oggetto di, quantitativamente ingenti,
acquisti effettuati da NOME COGNOME e risultano essere state cedute alla titolarità di NOME COGNOME dal medesimo COGNOME soltanto nell’anno 2018, dopo che (come pure ha documentato la ricorrente con la produzione di copia dell’atto notarile in allegato al ricorso) ì coniugi, in data 12.09.2017, avevano convenuto il mutamento del regime patrimoniale in quello della separazione dei beni: dati che, lungi dal confortare la prospettazione della ricorrente, si pongono in logica consecutio con la conclusione raggiunta dal giudice dell’esecuzione.
Pertanto, secondo la prospettiva argomentata in modo congruo nel provvedimento in verifica, la posizione di NOME COGNOME non può considerarsi equiparabile a quella del soggetto estraneo al reato (ai sensi e per gli effetti dell’art. 322-ter cod. pen.) a cui i beni considerati appartenessero, in tutto o in parte: sul punto, deve ribadirsi che, in tema di confisca, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanzia disponibilità del bene (v., sia pure con riferimento ad altro ambito, Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, COGNOME, Rv. 249885 – 01; Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, COGNOME, Rv. 244435 – 01).
Dovendo, quindi, muoversi dall’assunto che, nel procedimento che aveva condotto alla confisca piena delle polizze, si era pervenuti all’approdo della loro riferibilità concreta, quali beni personali, al soggetto dotato, a cagione dei reati commessi, di proprie disponibilità per l’acquisto, ossia NOME COGNOME (secondo la linea esegetica elaborata in materia: Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 – 01), le censure difensive – mosse con la prima doglianza – volte a dedurre l’incongruenza della negazione da parte del giudice dell’esecuzione della compartecipazione di NOME COGNOME al relativo acquisto risultano resistite dalle precise indicazioni formulate nell’ordinanza impugnata nel senso della mancanza di ogni tangibile prova della partecipazione agli investimenti da parte della consorte del condannato.
Ciò è valso sia per la quota della metà, in via principale rivendicata da NOME COGNOME, sia per una, del tutto indistinta, percentuale più ridotta, a cui la ricorrente pure ha fatto subordinato riferimento nell’impugnazione.
L’accertamento di merito richiamato nelle considerazioni che precedono preclude anche l’accoglimento del secondo motivo articolato dalla ricorrente.
Ciò vale, in primo luogo, per quanto concerne la titolarità dei conti correnti da cui erano transitate le risorse finanziarie impiegate da NOME COGNOME per gli investimenti nelle polizze in questione, essendo determinante il dato – oggetto di incensurabile accertamento da parte del giudice del merito – dell’esclusiva
disponibilità in capo al soggetto poi condannato della corrispondente provvista.
Non può, in secondo luogo, condividersi la deduzione difensiva che propone di fondare la titolarità della quota della metà delle polizze in questione in capo a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 177 cod. civ., con effetto per la sfera della beneficiaria NOME COGNOME, sul regime patrimoniale della comunione legale dei beni che al momento degli acquisti da parte di COGNOME operava fra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quel che è risultato determinante nella verifica di merito è stato il dato dell’effettività dell’esclusiva titolarità dell’intero oggetto dell’investiment costituito dalle polizze indicate in capo a COGNOME, costituenti beni personali di quest’ultimo, con il conseguente carattere fittizio dell’intestazione o cointestazione in capo a NOME COGNOME delle medesime; dato, per vero, nemmeno contestato in modo radicale dalla ricorrente, non spiegandosi altrimenti perché, nonostante la cessione delle polizze in capo a NOME COGNOME avvenuta nel 2018, come risultante dalla succitata nota della Guardia RAGIONE_SOCIALE (prodotta dalla difesa in allegato all’atto di impugnazione), sia stata rivendicata la sola quota della metà di esse.
Deve, sul tema, osservarsi che il giudice dell’esecuzione ha richiamato in modo, nella sostanza, corretto il principio di diritto (elaborato con primario riferimento alla confisca di prevenzione, ma per la parte congruente riferibile anche alla presente fattispecie) secondo cui, in tema di confisca di beni ricadenti nella comunione legale, l’appartenenza pro quota a ciascun coniuge non può presumersi per effetto del mero regime patrimoniale, occorrendo verificare in concreto il contributo economico – proveniente da disponibilità patrimoniali lecite – investito nell’acquisto da parte di ciascun coniuge (Sez. 6, n. 19767 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279266 – 01; v., nella stessa direzione, Sez. 1, n. 45990 del 06/10/2022, Trimboli, non mass.; Sez. 1, n. 33893 del 12/02/2021, Taglialatela Scafati, non mass.).
La richiamata elaborazione deve essere qui recepita nello specifico senso che – una volta appurata dall’accertamento di merito la sostanziale fittizietà della titolarità o contitolarità del bene in capo al coniuge (NOME COGNOME) per essere risultato esso l’esito dell’acquisto operato dall’altro coniuge (NOME COGNOME), soggetto destinatario del provvedimento ablativo, esclusivamente con risorse proprie, inerenti a beni personali ed esulanti dall’oggetto della comunione – non può rilevare poi il solo richiamo al regime patrimoniale della comunione legale dei beni operante fra i coniugi all’atto dell’acquisizione per superare il suddetto accertamento e attrarre in essa l’oggetto di quell’acquisto.
Di conseguenza, anche i connessi argomenti sviluppati dalla ricorrente con il secondo motivo di impugnazione sono, per le ragion esposte, da disattendersi.
Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso.
Al rigetto fa seguito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Presid te este ore