Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6841 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6841 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1559/2025
NOME COGNOME
CC – 05/12/2025
ANTONELLA DI STASI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, avverso l’ordinanza del 04/07/2025 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte in favore di ferra NOME e RAGIONE_SOCIALE.
Con lÕimpugnata ordinanza, emessa in data 04/07/2025, la Corte dÕappello di Milano, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, ha revocato la confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 1,2,3 intestati a COGNOME e ai nn. 7,8,9, intestati alla RAGIONE_SOCIALE, e, previa correzione del quantum oggetto di confisca in € 1.047.283,26, ha respinto, a seguito di udienza camerale, le richieste di COGNOME, condannato per reati fiscali, e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di revoca della confisca dei beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5, 6 di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso lÕordinanza hanno presentato separati ricorsi COGNOME, quale condannato, e la RAGIONE_SOCIALE, terza proprietaria dei beni, con atto sottoscritto dal comune difensore AVV_NOTAIO.
2.1. NellÕinteresse di NOME, si deducono i seguenti motivi
Con il primo motivo deduce la violazione di cui allÕart. 23 legge 87/1953, chiede di sollevare questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 41 comma 1, lett i) n. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede Òferma la possibilitˆ per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati
successivamenteÓ per eccesso di delega conferita dal Parlamento al Governo con lÕart. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione allÕart. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e al vizio di motivazione sulla determinazione dellÕimposta evasa, mancata valutazione della memoria difensiva, errore nel calcolo dellÕIRES e della consulenza del AVV_NOTAIO COGNOME che quantifica lÕimposta evasa in € 337.461,52.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione allÕart. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riferimento alle modalitˆ di esecuzione della confisca, mancata verifica della possibilitˆ della confisca diretta del profitto del reato commesso dallÕimputato nellÕinteresse della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE attiva, mancanza di prova del nesso di pertinenzialitˆ.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta disponibilitˆ in capo al Ferro dei beni immobili confiscati e di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, motivazione incongrua collegata allÕassenza di redditi dei soci NOME COGNOME e NOME, essendo i beni confiscati stati acquistati per aggiudicazione di vendita senza incanto nel maggio 2020. La corte territoriale avrebbe illogicamente argomentato lÕintestazione fittizia dei beni in capo al COGNOME.
2.2. NellÕinteresse della RAGIONE_SOCIALE, terza proprietaria, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione allÕart. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta intestazione fittizia dei beni immobili confiscati in capo al COGNOME.
La Corte dÕappello avrebbe genericamente disatteso la richiesta di restituzione dei beni rilevando che era emersa la disponibilitˆ indiretta, in capo al condannato, dei beni formalmente intestati a terzi-famigliari e RAGIONE_SOCIALE ad essi riconducibile.
Sotto un primo profilo si rileva la contraddittorietˆ della motivazione lˆ dove avrebbe ritenuto che i beni nn. 7,8,9 fossero estranei alla disponibilitˆ materiale e giuridica del condannato, e senza considerare che nel periodo di amministrazione del COGNOME nessuna operazione commerciale era stata posta in essere e nessun passaggio di denaro era avvenuto tra la RAGIONE_SOCIALE utilizzata per commettere i reati tributari e la RAGIONE_SOCIALE. Di poi avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimitˆ secondo cui non è sufficiente a dimostrare lÕintestazione fittizia in capo alla terza estranea la sola mancanza in capo a questa di risorse finanziarie per lÕacquisto dei beni in quanto occorre la dimostrazione che il titolare effettivo sia lÕimputato (condannato). Infine, il giudice dellÕesecuzione non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive relative allÕinsussistenza della derivazione della da reato e della confisca recuperatoria/ripristinatoria
della confisca per equivalente e non sanzionatoria. Chiede lÕannullamento dellÕordinanza.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ed ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il ricorso proposto nellÕinteresse del condannato NOME COGNOME è inammissibile per carenza di interesse.
NOME, condannato per reati tributari e destinatario della confisca per equivalente disposta su tre immobili formalmente di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE, non ha allegato alcun interesse allÕimpugnazione.
L’interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere AVV_NOTAIO e dallÕart. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento esecutivo, in particolare, prevede, all’art. 568, comma 4 cod.proc.pen. che per proporre impugnazione occorre avere interesse, interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata/confiscata che costituisce il risultato tipico della impugnazione.
Ora, il COGNOME non pu˜ conseguire alcun risultato utile dallÕimpugnazione derivante dalle dedotte questioni svolte sulla confisca dei beni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal cui eventuale accoglimento non conseguirebbe, in ogni caso, la restituzione in capo al medesimo dei beni, bens’ alla RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti è intervenuto il sequestro. E ci˜ a fortiori laddove lo stesso ricorrente contesta, con il quarto motivo, la ritenuta propria disponibilitˆ dei beni sequestrati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Il ricorso nellÕinteresse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è fondato.
Deve rilevarsi, in punto di fatto, che la Corte dÕappello di Milano, con lÕimpugnato provvedimento, ha revocato la confisca disposta sui beni contraddistinti ai nn. 1,2 e 3 intestati a NOME COGNOME (figlio del condannato) e di quelli contraddistinti ai nn. 7,8, e 9 intestati alla RAGIONE_SOCIALE, disponendone la restituzione allÕavente diritto, ed ha confermato la confisca di tre beni immobili contraddistinti ai nn. 4,5 e 6 intestati alla RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, rilevato che era stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato tributario, ai sensi dellÕart. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con la sentenza n. 3489/2020, divenuta irrevocabile
il 09/04/2021; che, allÕesito dellÕaccertamento giudiziale, era emersa la natura strumentale e fittizia della intestazione formale dei beni alla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente possibilitˆ di aggredire in sede esecutiva patrimoniale i beni indirettamente riconducibili al condannato.
In particolare, la riconducibilitˆ dei tre immobili al condannato COGNOME, deriva, secondo il provvedimento impugnato, da indici univoci di fittizietˆ dellÕintestazione e ci˜ sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE risulta detenuta allÕ85% dal coniuge del condannato, NOME COGNOME, e per il restante 15% dal figlio del medesimo, soggetti privi di una propria autonomia reddituale come accertato dagli esiti dell’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza. In secondo luogo, la COGNOME pur risultando formalmente amministratrice, non ha percepito redditi rilevanti, avendo operato per anni come dipendente all’interno della RAGIONE_SOCIALE, ricevendo nel tempo donazioni di rilevante entitˆ, e la RAGIONE_SOCIALE è stata amministrata dal condannato nel periodo fiscalmente rilevante 2014-2017, ossia proprio nel frangente in cui sono state consumate le condotte illecite e contestate e ha intrattenuto rapporti economici coi soggetti riferibili allo stesso COGNOME, in un contesto di continuitˆ societaria e patrimoniale che impedisce di ritenere terza ed estranea la persona giuridica formalmente intestataria dei beni immobili.
3. A fronte di tale motivazione, ancorata ad elementi di fatto accertati nel giudizio e non qui diversamente rivalutabili, lÕordinanza impugnata, con motivazione logica e corretta in diritto ha confermato la confisca dei beni immobili intestati formalmente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma nella disponibilitˆ del condannato sul rilievo della attivitˆ gestoria, negli anni di riferimento, in capo al condannato COGNOME e il rapporto parentale tra costui e i titolari delle quote sociali.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente “la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilitˆ, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
Non rileva, di conseguenza, nŽ la questione della pertinenzialitˆ in presenza di confisca per equivalente, ma solo la ÒdisponibilitˆÓ del bene in capo al condannato e, per converso, la qualifica di soggetto terzo Ònon estraneo al reatoÓ, identificabile nel soggetto che non ha ricavato vantaggi e utilitˆ dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, la provenienza illecita del bene (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 Ð 02), nŽ rileva indagare sulla questione della natura ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, se recuperatoria/ripristinatoria o sanzionatoria ai fini dellÕosservanza del principio di legalitˆ poichŽ la disposizione
di legge e la conseguente confisca, comunque la si interpreti, era giˆ in vigore allÕepoca di commissione dei reati tributari a cui accede la confisca per equivalente disposta.
Si impone il rigetto del ricorso della RAGIONE_SOCIALE e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Cos’ è deciso, 05/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME