Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39891 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39891 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: XIE ZHAOJU C.U.CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di omessa confisca.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l’annullamento della sentenza del 22/03/2022 del Tribunale di Ancona che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la sig.ra COGNOME colpevole dei reati di cui ai capi A (artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000) B (artt. 81, cpv., cod. pen., 10, d.lgs. n. 74 del 2000) della rubrica e, riconosciu il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo B, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione.
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza degli artt. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 322-ter cod. pen., 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando la mancata applicazione della confisca del profitto dei reati, anche nella forma equivalente.
2.11 ricorso è fondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.i reati oggetto di condanna sono stati consumati negli anni 2014 (art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000) e 2016 (art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000);
3.2.nell’anno 2014 vigeva l’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, che così recitava: «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale»;
3.3.I’art. 322-ter cod. pen. imponeva (e impone) la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;
3.4.successivamente, l’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 24/09/2015, ha così disposto: «1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta»;
3.5.in sintesi: a) per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, commessi prima del 01/01/2016, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto o del prezzo del reato era imposta dall’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, per i soli casi ivi previsti (con esclusione, dunque, del reato di cui all’art. 10); b) per quelli commessi successivamente al 1° gennaio 2016 la confisca è imposta per tutti ì reati dì cui al d.lgs. n. 74, cit.;
3.6.di conseguenza, nel caso di specie, anche per i fatti commessi nel 2014 la confisca obbligatoria è comunque imposta per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000; per il reato di cui all’art. 10 la confisca è consentita solo per condotta contestata come commessa nel 2016;
3.7.in conclusione: il ricorso del PG è fondato limitatamente al reato di cui all’art. 5, d.igs. n. 74 del 2000, commesso nel 2014, e al reato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso nel 2016;
3.8.1a sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla omessa confisca con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.