Confisca Obbligatoria nei Reati Tributari: La Cassazione Annulla e Rinvia
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati fiscali: la confisca obbligatoria del profitto del reato non è una scelta discrezionale del giudice, ma un dovere imposto dalla legge. Questo caso evidenzia come un’omissione su questo punto possa portare all’annullamento di una sentenza di condanna, anche se la colpevolezza dell’imputato è stata accertata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva condannato un imprenditore a due anni di reclusione per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, in particolare per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nonostante la condanna, il Tribunale aveva omesso di disporre la confisca dei beni costituenti il profitto dei reati contestati, quantificato in un’evasione d’imposta di circa 348.000 euro per l’anno 2016.
Contro questa omissione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso direttamente in Cassazione (cosiddetto ricorso per saltum), lamentando una chiara violazione di legge.
La Questione Giuridica: Omessa Confisca Obbligatoria
Il cuore della questione risiede nell’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000. Questa norma stabilisce che, in caso di condanna per uno dei delitti tributari previsti dal decreto, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. Se non è possibile procedere alla confisca diretta di tali beni (ad esempio, perché il denaro è stato speso), si procede con la “confisca per equivalente”, aggredendo altri beni di cui il condannato ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto illecito.
Il Procuratore ricorrente ha sostenuto che il Tribunale, non applicando questa misura, avesse violato un obbligo di legge inderogabile.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. I giudici hanno chiarito che l’omessa pronuncia sulla confisca da parte del Tribunale costituisce un vizio di violazione di legge che impone l’annullamento della sentenza sul punto.
Differenza tra Sequestro e Confisca
Una delle argomentazioni chiave della Corte riguarda la distinzione tra sequestro preventivo e confisca. La difesa sosteneva implicitamente che, non essendoci stato un sequestro cautelare durante le indagini, non si potesse procedere a confisca. La Cassazione ha smontato questa linea, spiegando che:
* Il sequestro è una misura cautelare, che serve a impedire la dispersione dei beni durante il processo.
* La confisca è la sanzione finale, una misura ablatoria che sottrae definitivamente il patrimonio illecito al condannato. È obbligatoria per legge e deve essere disposta con la sentenza di condanna, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati o meno sequestrati in precedenza.
Il Ruolo della Corte d’Appello in Sede di Rinvio
Poiché si trattava di un ricorso per saltum, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio non al Tribunale, ma alla Corte di Appello di Palermo. Sarà quest’ultima a dover rimediare all’omissione del primo giudice. Il suo compito sarà duplice:
1. Calcolare con precisione l’ammontare del profitto del reato.
2. Accertare la possibilità di procedere con la confisca diretta e, in subordine, disporre la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità del condannato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma con forza la natura imperativa della confisca obbligatoria nei reati tributari. Per i giudici, non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo giuridico preciso. La finalità è quella di ristabilire l’ordine economico violato, assicurando che nessuna forma di arricchimento illecito derivante da evasione fiscale rimanga nelle mani del reo. Per i cittadini e le imprese, il messaggio è chiaro: le conseguenze di una condanna per reati fiscali non si limitano alla pena detentiva, ma includono la perdita certa e definitiva dei vantaggi economici conseguiti illegalmente.
È obbligatoria la confisca dei beni in caso di condanna per reati tributari come quelli previsti dal D.Lgs. 74/2000?
Sì, la sentenza conferma che la confisca del profitto del reato (diretta o per equivalente) è prevista come obbligatoria dall’art. 12 bis del D.Lgs. 74/2000 e deve essere sempre disposta dal giudice in caso di condanna.
La mancanza di un precedente sequestro dei beni impedisce al giudice di ordinare la confisca con la sentenza di condanna?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la confisca deve essere ordinata indipendentemente dall’esistenza di un precedente provvedimento di sequestro. Il sequestro è una misura cautelare, mentre la confisca è la sanzione finale.
Cosa succede se il giudice di primo grado omette di pronunciarsi sulla confisca obbligatoria?
La sentenza è viziata per violazione di legge e può essere impugnata. La Corte superiore, come in questo caso la Cassazione, può annullare la decisione sul punto e rinviare il caso al giudice competente (in questa circostanza, la Corte d’Appello) affinché disponga la confisca come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO nei confronti di COGNOME nato a Palermo 5.4.1991
avverso la sentenza in data 17.4.2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc iratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con – nvio; letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concIL so per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso o in subordir e pe l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza in data 17.4.2024 con cui il Tribunale di Paleimo ha condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione riteri.sndolo responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 10 d. Igs. 74/2000, ricorre per case Eizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo lamenta ido in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 12 bis del medesimo c ecreto legislativo, che nessuna statuizione fosse stata disposta in ordine alla confi di
beni costituenti il profitto dei reati contestati, misura che in quanto prev sta dall norma citata come obbligatoria doveva essere necessariamente essere emessa indipendentemente dall’esistenza di un precedente provvedimento di sequestro. Rileva che dagli atti processuali risulta un’evasione di imposta pari per l’ar no 2016 a complessivi C 348.005, di cui C 288.740 per maggiori imposte sui redditi ed C 119.265 per maggiore IVA.
Con memoria trasmessa a questo ufficio in data 13.11.2024 il c ifensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha chiesto la declaratoria di inamrr issibilità ovvero il rigetto del ricorso o in subordine l’annullamento della 5. entenza impugnata con rinvio, senza ulteriori precisazioni
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Essendo i reati per i quali è stata pronunciata la impugnata condanna compresi tra quelli di cui al d. Igs. 74/2000 per i quali la confisca dei beni ch costituiscono il profitto del reato (confisca diretta) e quanto essa non è p:ssibile dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profit (confisca per equivalente) o è prevista obbligatoriamente dall’art. 12 bis del medesimo decreto, l’omessa pronuncia da parte del Tribunale palermi ano sul punto configura il vizio di violazione di legge censurato dal Procuratore ric prrente. Incombeva infatti sul Tribunale l’individuazione del profitto conseguente quanto meno al reato di cui all’art. 2 d. Igs. 74/2000 relativo all’utilizzo di fai: ur operazioni inesistenti, a nulla rilevando la mancanza di un previo provve linnento cautelare di sequestro delle somme corrispondenti al risparmio d spesa conseguente alla dichiarazione fraudolenta. Il sequestro, avendo infatti ;oltanto funzione anticipatoria dell’effetto ablatorio finale in presenza del per colo d dispersione dei beni dell’imputato, non costituisce, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obb igatoria della confisca, presupposto indefettibile della misura che va comunque csposta nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti z, norma dell’art. 444 cod. proc. pen. all’esito del giudizio di merito, ad eccezione del ‘ipote in cui i beni appartengano a persona estranea al reato.
Si impone conseguentemente l’annullamento della sentenza impucnata in ordine alla suddetta omissione, con rinvio, trattandosi di ricorso proposto e questa Corte per saltunn, alla Corte di appello di Palermo che dovrà sia calcolare il rofitto, sia accertare se sussista la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla onfis diretta o, in subordine, alla confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità pe valore corrispondente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa statuizione della confisca c gi rin giudizio alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso il 18.11.2024