Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36329 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36329 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nei confronti di COGNOME NOME, nato ad Ancona il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/07/2023 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio, in punto di confisca e pene accessorie.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Ancona ha condannato l’imputato, per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2017, con evasione di euro 1.254.882,41.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, denunciando la mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato e l’omessa statuizione delle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto l’applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato e delle pene accessorie è stata effettivamente omessa.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alle pene accessorie, di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, che devono essere obbligatoriamente irrogate e la cui determinazione, quanto a quelle stabilite dalle lettere a), b), c), è rimessa alla motivata valutazione discrezionale del giudice.
Ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. La confisca opera in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede che la confisca sia “sempre ordinata”, sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che piò assumere, cossi, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. Né è necessario, per l’assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca, diretta o per equivalente, sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (ex plurimis, Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113). Trattandosi di confisca obbligatoria, ne consegue, quanto al caso in esame, che il giudice avrebbe dovuto adottare una motivata statuizione sul punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente alle omesse statuizioni sulla confisca e le pene accessorie, come richiesto dal Procuratore generale ricorrente, con rinvio al Tribunale di Ancona, che provvederà fornendo adeguata motivazione sul punto.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione su confisca e pene accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ancona.
Così deciso il 06/06/2024.