Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40292 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BRIONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29/9/2022, previa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 697 cod. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto a seguito di oblazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma secondo n. 2 cod. pen. e 6 della L. 152/1975 con riferimento alla mancata confisca delle munizioni di cui al capo di imputazione.
In data 30 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e che sia disposta la confisca di quanto in sequestro.
Il ricorso è fondato.
La confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, infatti, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo (così Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 – 01).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’omessa confisca di quanto in sequestro.
Il provvedimento sul punto, non essendo divenuta irrevocabile la sentenza, può essere disposto da questa Corte che provvede come da dispositivo (cfr. Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla all’omessa confisca di quanto in sequestro, che dispone.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2023
Il Consigli GLYPH relatore