Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6133 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6133 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/3/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2025 il Tribunale di Brescia ha condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione, con l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione ai reati di cui a artt. 4 e 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, con la confisca del profitto di tal reati fino alla concorrenza della somma di 313.098,62 euro limitatamente all’Iva evasa, escludendo la possibilità di adottare analoga statuizione anche per l’Irpef evasa in conseguenza delle medesime condotte, in mancanza di un calcolo preciso dei costi sostenuti negli anni d’imposta ai quali si riferivano le condotte e quind della possibilità di determinare con precisione il relativo profitto confiscabile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), la violazione dell’art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, sottolineando che nella sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità dell’imputato in relazione a entrambi i reati contestatigli, era stato evidenziato il superamento della soglia di punibilit anche in relazione all’Iperf evasa, pari a euro 521.063,35 per l’anno 2016 e a euro 126.199,44 per il 2017, con la conseguenza che la confisca avrebbe potuto essere certamente disposta anche in relazione al profitto conseguente al mancato versamento di tali imposte, quantomeno nei limiti della soglia di punibilità, che era stata ritenuta superata, tanto da determinare l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2.2. In secondo luogo, si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al medesimo punto, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella sentenza risultava indicata l’Irpef evasa, costituente anch’essa profitto confiscabile delle condotte addebitate all’imputato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto derivante dal mancato versamento dell’Irpef, sottolineando la contraddittorietà della motivazione, laddove aveva escluso la presenza di elementi idonei a determinare l’imposta evasa, pur avendola precedentemente indicata e avendo ritenuto la responsabilità dell’imputato anche in ordine all’omessa dichiarazione e versamento delle imposte non dichiarate e non versate a titolo di IRPEF, di cui era stato determinato l’ammontare, rispettivamente, in euro 521.063,35 per l’anno 2016 ed euro 126.199,44, per l’anno 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va, in premessa, rammentato che la confisca del profitto dei reati tributari è, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, obbligatoria, in quanto tale disposizione stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto cosicché la stessa assume carattere cogente e deve necessariamente essere disposta, senza alcun margine di discrezionalità.
L’obbligatorietà di tale statuizione implica, anche e conseguentemente, il correlato obbligo per il giudice di accertare, anche per verificare il superamento delle soglie di punibilità quando previste, l’ammontare dell’imposta evasa e, in ogni caso, del profitto del reato ritenuto configurabile e in relazione al quale è stata affermata la responsabilità, sulla base degli elementi disponibili e compiendo i necessari accertamenti quando detti elementi siano insufficienti, compatibilmente con le esigenze di celerità e speditezza del giudizio.
Nel caso in esame il Tribunale di Brescia ha omesso di adottare detta statuizione con riferimento all’Irpef evasa, giustificando tale omissione con la mancanza di elementi in ordine ai costi sostenuti, ritenendola ostativa alla determinazione dell’imposta evasa, pur avendola precedentemente indicata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e avendo ritenuto la responsabilità dell’imputato anche in ordine all’omessa dichiarazione e versamento delle imposte non dichiarate e non versate a titolo di Irpef, di cui, come osservato, è stato determinato l’ammontare, rispettivamente, in euro 521.063,35 per l’anno 2016 ed euro 126.199,44, per l’anno 2017.
Ne consegue l’illegittimità di tale omissione, per violazione del disposto dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, stante l’irrilevanza, in presenza dell’avvenuta determinazione dell’imposta Irpef evasa, di elementi in ordine ai costi d’impresa, omissione che comporta la necessità, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata, di un nuovo esame circa la confisca del profitto conseguente all’omesso versamento Irpef per gli anni d’imposta 2016 e 2017.
L’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l’annullamento con rinvio al
Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all’art. 593, comm 1, cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Sestili, Rv. 288455 – 01; v. anche Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791 – 01), cosicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l’applicabilità della confisca in relazione all’Irpef evasa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità della confisca in relazione all’imposta Irpef con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica.
Così deciso il 13/1/2026