Confisca Obbligatoria nei Reati Tributari: La Cassazione Annulla per Omessa Pronuncia
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di reati tributari: la confisca obbligatoria del profitto del reato non è una facoltà del giudice, ma un dovere. Anche una semplice ‘dimenticanza’ in sede di condanna costituisce un errore di legge che porta all’annullamento della sentenza sul punto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva condannato un’imputata per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000. Nonostante la condanna, il giudice di primo grado aveva omesso di disporre la confisca delle somme costituenti il profitto del reato.
Contro questa omissione, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice avesse violato la legge non applicando una misura patrimoniale che, per questa tipologia di illeciti, è prevista come obbligatoria.
La Questione Giuridica: È Sempre Dovuta la Confisca per Reati Fiscali?
Il cuore della controversia verteva sulla natura della confisca nei delitti tributari. L’accusa sosteneva che, a seguito della condanna, il giudice non avesse alcuna discrezionalità, ma fosse tenuto per legge a ordinare la confisca del profitto illecito. La difesa dell’imputata, invece, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se l’omessa statuizione sulla confisca costituisse un vizio della sentenza tale da giustificarne l’annullamento parziale.
L’Evoluzione Normativa della Confisca Obbligatoria
La Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile al caso. Il reato era stato commesso il 30 settembre 2015. A quell’epoca, la normativa vigente (specificamente la Legge n. 244 del 2007) già prevedeva, attraverso il richiamo all’art. 322-ter del codice penale, l’applicazione della confisca obbligatoria per il reato di omessa dichiarazione.
Questa scelta legislativa è stata poi rafforzata e generalizzata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto l’articolo 12-bis nel D.Lgs. 74/2000, estendendo la confisca obbligatoria a tutti i delitti tributari previsti da quel decreto. La Corte ha sottolineato come questa evoluzione confermi la volontà del legislatore di rendere la misura una conseguenza inderogabile della condanna.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale pienamente fondato. I giudici hanno affermato che la censura relativa all’omessa pronuncia sulla confisca è corretta. Essendo la confisca una conseguenza giuridica obbligatoria della condanna per il reato contestato, il giudice di primo grado non poteva esimersi dal disporla. L’omissione integra una chiara violazione di legge.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente al punto concernente la mancata applicazione della confisca. Ha quindi disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Fermo, che dovrà procedere a un nuovo giudizio (affidato a un giudice diverso) con il solo scopo di individuare la somma esatta da sottoporre a confisca.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce con fermezza il carattere imperativo della confisca obbligatoria nei reati tributari. La decisione insegna che questa misura non è un accessorio della pena, ma una sua componente essenziale e ineludibile. Per i professionisti e i contribuenti, ciò significa che una condanna per un reato fiscale comporta inevitabilmente la perdita patrimoniale dei vantaggi illecitamente conseguiti. Per i giudici, è un monito a non trascurare alcun aspetto sanzionatorio previsto dalla legge, pena la riforma della propria decisione.
Per il reato di omessa dichiarazione è sempre prevista la confisca del profitto?
Sì, la sentenza conferma che per il reato di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) la confisca è obbligatoria e il giudice è tenuto a disporla in caso di condanna.
Cosa accade se un giudice condanna per un reato tributario ma si dimentica di ordinare la confisca obbligatoria?
La sentenza può essere impugnata e, come avvenuto in questo caso, la Corte di Cassazione può annullarla limitatamente alla parte omessa, rinviando il caso al giudice di merito per correggere l’errore e determinare l’importo da confiscare.
La normativa sulla confisca obbligatoria per reati tributari è recente?
No, la Corte chiarisce che l’obbligatorietà della confisca per questo tipo di reato era già prevista dalla Legge n. 244 del 2007. La successiva riforma del 2015 (con l’introduzione dell’art. 12-bis) ha solo confermato e generalizzato questo principio a tutti i delitti tributari.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di NOME COGNOME nata in Cina il 04/08/1975, avverso la sentenza in data 13/06/2023 del Tribunale di Fermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale cfiFermo; letta per l’imputata le memorie dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 il Tribunale di Fermo ha condannato COGNOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona eccepisce la violazione di legge perché il Giudice aveva omesso di pronunciare la confisca obbligatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato come commesso in data 30 settembre 2015. L’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, mediante il richiamo dell’art. 322-ter cod. pen., all’epoca vigente, aveva previsto l’applicazione della confisca obbligatoria in relazione a tale reato, scelta normativa che è stata confermata dall’art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015 che ha inserito l’art. 12bis al d.lgs. n. 74 del 2000 che ha generalizzato la confisca obbligatoria per tutti i delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. E’ corretta quindi la censura del Procuratore generale ricorrente che ha rilevato l’omessa pronuncia della confisca in conseguenza della condanna per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica, perché individui la somma oggetto della confisca obbligatoria
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica
Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente