Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 905 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 905 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Presidente –
Sent.n.sez.1824/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 18/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Gioia Tauro il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Palmi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Palmi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Palmi il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Palmi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Palmi il DATA_NASCITA;
NOME, nata in Francia il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso il decreto emesso in data 12/03/2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto dagli «eredi-terzi interessati» del deceduto NOME COGNOME e, segnatamente, dalla moglie NOME COGNOME, dalle figlie NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e ha confermato il decreto di confisca adottato dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26 gennaio 2022 del capitale e dell’intero patrimonio aziendale di quattro imprese (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), di numerosi beni immobili, di conti correnti bancari e di vari titoli, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo sei motivi e, segnatamente:
la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU.
La Corte di appello ha, infatti, ritenuto incidentalmente la pericolosità sociale del defunto NOME COGNOME ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, quale soggetto indiziato di appartenere all’associazione di cui all’art. 416bis cod. pen. diretta dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE, ancorché lo stesso sia stato assolto già in primo grado nel procedimento RAGIONE_SOCIALE e l’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti nel procedimento ‘Provvidenza’ sia stata annullata dalla Corte di cassazione non per ragioni di mero rito.
Ad avviso del difensore, la presunzione di illecito arricchimento sancita dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 potrebbe trovare una forma di giustificazione solo nel caso in cui il proposto sia stato in precedenza condannato per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., ma la sua applicazione sarebbe arbitraria, ove, come nel caso di specie, il soggetto socialmente pericoloso sia stato assolto da questa contestazione.
Ferma restando l’autonomia del processo di prevenzione dal processo penale, nel primo non potrebbe non tenersi conto del giudicato penale, salvo
l’ipotesi di deduzione di nuovi elementi non previamente considerati (e cita in proposito Sez. 1, n. 36301 del 3/06/2015, Di Somma, Rv. 264568).
I giudici della misura di prevenzione, peraltro, non ha utilizzato nuovi elementi, ma si sono limitati a rilevare che il Tribunale del riesame non ha verificato la credibilità e l’attendibilità intrinseca dei singoli collaboratori.
L’applicazione della confisca di prevenzione dopo l’assoluzione definita dall’accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, dunque, non può che violare l’art. 7 CEDU, in quanto si è in presenza della rivalutazione del medesimo fatto già giudicato e COGNOME è deceduto da incensurato.
la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione meramente apparente in relazione al giudizio incidentale di pericolosità del de cuius e alla confisca di prevenzione.
Il giudizio di pericolosità sociale di NOME COGNOME, infatti, sarebbe stato operato, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe verificato la credibilità e l’attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti; ad avviso del difensore, tuttavia, queste chiamate in correità sarebbero ictu oculi inattendibili o, comunque, sarebbero state smentite, come risulta dal giudicato cautelare formatosi nel procedimento ‘Provvidenza’.
La motivazione, peraltro, sarebbe meramente apparente, in quanto i giudici di appello non hanno considerato l’ampio lasso di tempo decorso tra i fatti oggetto di cognizione del giudice penale e la formulazione del giudizio di pericolosità.
la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli artt. 7, comma 4bis , 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e 666, comma 5, cod. proc. pen. in ordine alla mancata acquisizione della prova del pagamento dei contributi AGEA per il periodo 1980-2010 sui fondi esistenti.
La Corte di appello, pur dando atto della difficoltà per la difesa di reperire questa documentazione, ha rigettato la richiesta della sua acquisizione, optando per la mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio; questi elementi, tuttavia, incidono sensibilmente sul computo della sperequazione, in quanto l’ammontare dei contributi versati sarebbe pari a circa 750.000 euro.
La motivazione del rigetto sarebbe meramente apparente e, comunque, avrebbero posto a carico delle ricorrenti un onere probatorio eccessivamente gravoso, in quanto avente ad oggetto la complessiva ricostruzione del patrimonio del defunto, a partire dagli anni ’60. Il dato presuntivo cui hanno fatto ricorso i giudici di appello, peraltro, minerebbe la attendibilità del giudizio di sperequazione operato nel decreto impugnato.
la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli artt. 7, comma 4bis , 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 666, comma 5,
cod. proc. pen., quanto al mancato esperimento di una perizia da parte di un consulente tecnico di ufficio;
Il rigetto della Corte di appello di disporre una perizia per verificare la correttezza del giudizio di sperequazione del patrimonio operato in primo grado si risolve in un onere eccessivo per i ricorrenti, secondo i canoni enunciati dalla giurisprudenza della Corte Edu nel caso nel caso Cavallotti contro RAGIONE_SOCIALEia.
la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto i giudici di appello avrebbero confermato la confisca di tutti i beni senza distinguere tra quelli per i quali le ricorrenti agiscono in qualità di eredi di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e quelli per i quali agiscono quali terzi interessati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. cit.
Il legislatore, infatti, delinea diversi standard probatori per gli eredi e per i terzi interessati e solo in riferimento ai secondi opera la presunzione relativa di fittizietà sancita dall’art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 nei due anni antecedenti la proposta di applicazione della misura di prevenzione.
I giudici di appello non hanno operato alcuna distinzione sul punto e non hanno considerato che solo una parte del complesso compendio sottoposto a confisca ha formato oggetto della successione ereditaria di NOME COGNOME.
la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui la Corte non ha applicato il differente onere probatorio per i terzi interessati.
Il terzo interessato non può, infatti, essere gravato dell’onere di dimostrare la legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, in quanto, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità e per i beni indicati in dettaglio mancherebbe questa prova.
In data 2 aprile 2025 l’AVV_NOTAIO ha depositato motivi nuovi e ha dedotto due censure.
3.1. Con il primo motivo aggiunto il difensore ha rilevato che la recente sentenza della Corte Edu resa nel caso COGNOME non ha considerato il c.d. secondo aspetto insito nell’art. 7 della Convenzione, in forza del quale chi è stato destinatario di un provvedimento di assoluzione o archiviazione non può essere trattato, sotto diversi profili, come colpevole; questo aspetto della disposizione sarebbe stato violato in quanto NOME COGNOME è stato assolto nel procedimento De COGNOME +59 e la Corte di Cassazione, in ambito cautelare, ha escluso la gravità indiziaria in capo allo stesso nel procedimento ‘Provvidenza’.
La presunzione (e la conseguente inversione dell’onere della prova) di cui all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 può trovare una qualche giustificazione solo nel caso in cui il soggetto sia stato precedentemente condannato per il reato di associazione mafiosa, ma la sua applicazione risulta del tutto arbitraria nel
momento in cui il procedimento di prevenzione segue l’assoluzione per il delitto previsto dall’art. 416bis cod. pen. ovvero l’annullamento della misura cautelare; la confisca di prevenzione può essere applicata esclusivamente nei confronti di beni di presunta origine illecita con la finalità di impedire l’arricchimento ingiusto.
3.2. Con il secondo motivo aggiunto il difensore ha rilevato che la Corte di appello avrebbe posto in essere un’inversione dell’onere della prova e avrebbe pretermesso gli argomenti difensivi (e decisivi) prospettati nell’atto di appello interposto dal proposto e nelle consulenze tecniche di parte a firma del AVV_NOTAIO COGNOME.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 marzo 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare i ricorsi.
In data 2 aprile 2025 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato motivi aggiunti.
5.1. Il difensore, con il primo motivo aggiunto, ha dedotto la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU.
L’affermazione della pericolosità sociale di NOME COGNOME dopo la sua assoluzione in sede penale determinerebbe la violazione del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, sancita dall’art. 6, § 2, CEDU, in forza della quale chi è stato destinatario di un provvedimento di assoluzione o archiviazione non può essere trattato, sotto diversi profili, come colpevole, come sarebbe desumibile dalla recente pronuncia della Corte Edu, del 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025, nel caso COGNOME e altri c. RAGIONE_SOCIALEia.
5.2 Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 10 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 7, comma 4bis , 27 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 666, comma, 5 cod. proc. pen. in relazione all’onore di allegazione dei terzi interessati.
Il difensore ha rilevato di aver operato una presunzione del tutto legittima secondo la quale l’ammontare dei contributi AGEA percepiti per 30 anni sarebbe stato di €. 750.000,00, ma sia il Tribunale che la Corte non hanno riconosciuto questo importo e non hanno nemmeno attivato i poteri istruttori ufficiosi di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
In data 9 aprile 2025, l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
All’udienza del 17 aprile 2025 il Collegio ha rinviato la deliberazione sui ricorsi a nuovo ruolo in attesa del deposito delle Sezioni unite in tema di legittimazione ad impugnare del terzo interessato.
In data 3 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato motivi nuovi.
8.1. Il difensore ha premesso che le Sezioni unite nella sentenza Putignano non hanno ignorato la posizione degli eredi, ma l’hanno utilizzata come argomento per rafforzare la regola generale applicabile agli altri terzi, confermando implicitamente la piena legittimazione difensiva dei successori. La citata pronuncia sottolinea che l’art. 18, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 è una norma speciale: il fatto che gli eredi possano subentrare nel procedimento (e, quindi. difendersi anche sui presupposti della misura di prevenzione applicata) è un’eccezione dovuta alla morte del proposto e non può essere usata per estendere tale diritto al terzo intestatario fittizio quando il proposto è vivo.
Se il terzo agisce in qualità di erede del proposto defunto, subentrando quindi nella sua posizione processuale ai sensi dell’art. 18, egli acquisisce la legittimazione a contestare anche la pericolosità sociale, cosa che altrimenti gli sarebbe preclusa.
Le ricorrenti, dunque, non assumono la posizione di meri ‘terzi intestatari fittizi’, la cui legittimazione è oggetto del dibattito giurisprudenziale per cui sono intervenute le Sezioni Unite, ma quella di parti principali del procedimento, in quanto successori mortis causa del soggetto nei cui confronti la confisca avrebbe potuto essere disposta. Le ricorrenti agiscono, pertanto, sia in quanto eredi per i beni caduti in successione, sia in quanto terzi interessati per i beni già formalmente di loro proprietà o titolarità.
8.2. Con il primo motivo aggiunto il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU e del principio di proporzionalità della misura ablativa.
Nel caso in esame, la confisca ‘totalizzante’ di un patrimonio accumulato in oltre sessant’anni risulta manifestamente sproporzionata per una pluralità di ragioni concorrenti:
la debolezza del presupposto.
La pericolosità sociale del de cuius , fondamento dell’intera misura di prevenzione, è stata affermata sulla base di elementi fattuali estremamente risalenti nel tempo (anni ’60-’80) e smentita da recenti e dirimenti pronunce giudiziarie, quali l’assoluzione nel procedimento ‘COGNOME‘ e l’annullamento dell’ordinanza cautelare nel procedimento ‘Provvidenza’. Confiscare un intero patrimonio sulla base di una pericolosità attuale indimostrata
e contraddetta violerebbe il giusto equilibrio tra le esigenze di prevenzione e la tutela della proprietà;
lo squilibrio procedurale.
Alle ricorrenti sarebbe stato imposto un onere probatorio diabolico e, contestualmente, sono stati negati gli unici strumenti (acquisizione dati AGEA, CTU) che avrebbero potuto consentire loro di assolverlo. Tale squilibrio rende l’ingerenza statale arbitraria e, quindi, sproporzionata, come statuito da Sez. 5, n. 35809 del 25/09/2025, Sgarra, Rv. 288777 – 02;
il carattere onnicomprensivo della misura patrimoniale disposta.
la confisca non è stata limitata ai beni per i quali è risultata comprovata una sperequazione specifica e temporalmente definita, ma ha assunto un carattere indiscriminato, andando a colpire l’universalità dei beni senza un’adeguata verifica della proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto a ogni singola posta patrimoniale (cfr. Sez. 4, n. 15202 del 20/04/2022);
la mancata individuazione del «peccato originale» dell’arricchimento:
la legittimità di una confisca estesa ai reimpieghi presuppone, logicamente e giuridicamente, la puntuale individuazione di un ‘incremento patrimoniale confiscabile’ originario, ovvero di un ‘tesoro’ illecito iniziale da cui tutto il resto sarebbe derivato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è solo dopo aver individuato i beni confiscabili in via ordinaria (perché sproporzionati e temporalmente correlati alla pericolosità) che si può, eventualmente, seguirne i reimpieghi o procedere per equivalente, come ritenuto da Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, (dep. 2022), La Mantia, Rv. 283308 – 01.
Nel caso di specie, il decreto impugnato omette completamente tale passaggio fondamentale. Non individua un «peccato originale», ma postula un’illiceità diffusa e perenne, estendendo la confisca a un intero patrimonio formatosi in sessant’anni senza mai dimostrare quale fosse il primo, ingiustificato accumulo di ricchezza. Questa metodologia viola il principio di proporzionalità perché, in assenza della prova di un nucleo di ricchezza illecita originaria, l’ablazione indiscriminata di ogni bene, anche quello potenzialmente frutto di attività lecite successive, si trasforma in una misura espropriativa arbitraria e non in un’azione mirata a neutralizzare specifici profitti illeciti;
la mancanza dell’analisi dell’acquisto con riferimento ai singoli beni:
il principio di proporzionalità è stato violato anche a causa della mancata conduzione di un’analisi specifica e individualizzata per ciascun bene oggetto di confisca.
La giurisprudenza di legittimità impone che la valutazione della sproporzione e della correlazione temporale non avvenga in modo massivo e indifferenziato sull’intero patrimonio, ma sia condotta con riferimento a ogni singolo acquisto.
Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, per ciascun cespite, se al momento del suo acquisto sussistessero i presupposti della misura, ovvero la sproporzione rispetto ai redditi leciti e la sua collocazione temporale nel periodo di presunta pericolosità sociale del proposto. Al contrario, il decreto impugnato ha applicato una presunzione generale di illeceità all’intero compendio patrimoniale, formatosi in un arco temporale di oltre sessant’anni, senza distinguere le singole vicende acquisitive e senza valutare se alcuni beni potessero essere il frutto di attività lecite o di reimpieghi di capitali legittimi.
Questo approccio onnicomprensivo, che omette di valutare «il rapporto di sproporzione tra le risorse utilizzate per l’acquisto di ogni singolo cespite ed il reddito e le attività economiche degli intestatari formali» (cfr. Sez. 1, n. 21604 del 30/05/2024), trasforma la confisca in una misura espropriativa indiscriminata, in palese contrasto con il canone del giusto equilibrio richiesto dall’art. 1 Prot. n. 1 CEDU.
8.3. Con il secondo motivo aggiunto il difensore ha censurato la violazione del diritto alla prova e il vizio di motivazione per mancata assunzione di prova decisiva.
L’onere probatorio, già di per sé gravoso data l’ampiezza temporale dell’indagine (dagli anni ’60) e il decesso del proposto, è stato trasformato in una vera e propria probatio diabolica , non per una difficoltà intrinseca alla posizione difensiva, ma per una scelta deliberata del giudice di merito.
Il diniego delle istanze istruttorie ha, infatti, creato attivamente lo squilibrio processuale, precludendo ai ricorrenti l’unico percorso logico e fattuale per fornire la giustificazione richiesta.
Tale condotta processuale si pone in diretto contrasto con il principio di ‘equa opportunità’ di opporsi alla misura, come sancito dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. Corte EDU, Sez. I, Isaia e altri c. RAGIONE_SOCIALEia, 25 settembre 2025, ric. 36551/22), rendendo l’ingerenza nel diritto di proprietà non solo sproporzionata, ma anche arbitraria.
Tale diniego non costituisce una mera valutazione di merito insindacabile in questa sede, ma integra una vera e propria violazione di legge per lesione del diritto alla prova, che nel procedimento di prevenzione assume una connotazione fondamentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con il quinto motivo dei ricorsi, ha dedotto la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto i giudici di appello avrebbero confermato la confisca di tutti i beni senza distinguere tra quelli in cui i ricorrenti agiscono in qualità di eredi di COGNOME NOME e quelli in cui agiscono quali terzi interessati. Con il sesto motivo, il difensore ha censurato la violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui la Corte non ha considerato il differente onere probatorio che grava sui terzi interessati rispetto a quello che incombe sugli eredi.
Questi motivi, che assumono rilievo preliminare e che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione giuridica, sono fondati.
3.1. La Corte di appello ha rilevato che il procedimento di prevenzione patrimoniale è stato instaurato nei confronti delle ricorrenti in epoca successiva al decesso di NOME COGNOME, ritenuto incidentalmente socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 dagli anni ’60 sino agli anni ’90, entro il termine decadenziale sancito dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Secondo questa disposizione, «il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso».
3.2. La Corte di appello di Reggio Calabria, nel disattendere le censure proposte dalle ricorrenti avverso il decreto impugnato, ha considerato unitariamente (ed in modo indifferenziato) tutte le appellanti come «eredi/terzi interessati» dei beni risultati nella «disponibilità diretta o indiretta» di NOME COGNOME.
3.3. Nel disegno sistematico delle misure di prevenzione, tuttavia, la posizione di dell’erede o del successore a titolo particolare è distinta da quella del terzo interessato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti del successore a titolo universale o particolare di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo particolare, di cui all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, sono quelle
proprie del codice civile (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, (dep. 2017), COGNOME, Rv. 270081 – 01).
La Corte ha, inoltre, precisato che la disposizione di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 ha una funzione prettamente processuale, in quanto consente di individuare il legittimato passivo nel procedimento finalizzato all’ablazione dopo la morte del de cuius , ma non delimita l’oggetto della confisca di prevenzione.
Nel caso in cui l’azione di prevenzione patrimoniale sia esercitata ovvero prosegua dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può, infatti, avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius , essendo stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, (dep. 2017), De COGNOME, Rv. 270082).
L’azione patrimoniale, pertanto, può attingere i beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego a chiunque pervenuti o formalmente intestati dal de cuius (successori universali e particolari o terzi intestatari), coinvolgendoli nel procedimento applicativo a norma degli artt. 18, commi 2 е 3, 20, comma 1, 22, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 1, 25 e 26, comma 1; queste disposizioni sono, infatti, volte a colpire, all’esito di un accertamento svolto nel rispetto del contraddittorio con tutti i soggetti interessati, l’illecita accumulazione patrimoniale fittiziamente intestata o trasferita a chiunque, ovvero a rimediarvi per l’equivalente quando ciò non sia possibile.
Le Sezioni unite hanno, inoltre, chiarito che:
nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall’art. 26, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; In motivazione la Corte ha precisato che alla disposizione dell’art. 26, cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione ‘esterna’, dell’effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, sempre che sia stata disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre).
le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011 si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori; in motivazione la Corte ha precisato che la non operatività delle regole sulle presunzioni di fittizietà in questione comporta l’applicazione della disciplina generale sulla prova
della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, secondo quanto previsto dagli artt. 20-24, del d.lgs. n. 159 del 2011.
3.4. Nel disegno sistematico del d.lgs. n. 159 del 2011, la posizione processuale dell’erede o del successore a titolo particolare è, tuttavia, distinta da quella del terzo interessato, che gestisca in fittizia autonomia i beni in realtà riconducibili al defunto, in ragione di atti dispositivi (di fittizia intestazione o di trasferimento) che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, possono essere dichiarati nulli.
L’erede (e il successore a titolo particolare), infatti, acquista mortis causa i beni caduti in successione del soggetto pericoloso (o del proposto) deceduto, mentre il terzo intestatario fittizio è estraneo al fenomeno successorio, in quanto ha acquistato in vita i beni riferibili al soggetto pericoloso.
Alla diversa operatività della fattispecie acquisitiva conseguono, sul piano processuale, distinti poteri.
Un’ulteriore distinzione è ravvisabile quanto al profilo processuale.
Le Sezioni unite all’udienza del 27 marzo 2025, sono state chiamate a decidere «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
Le Sezioni unite hanno statuito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 01).
Secondo le Sezioni unite, dunque, «il terzo intestatario fittizio vede la propria legittimazione ad intervenire nel procedimento di prevenzione circoscritta alla contestazione della ritenuta fittizia intestazione dei beni»; i terzi possono rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
I successori, a titolo universale o particolare del de cuius , invece, secondo quanto statuito dalle Sezioni unite nella sentenza De COGNOME, hanno la facoltà di esercitare, come avrebbe potuto fare il loro avente causa, l’onere di allegazione in tema di pericolosità dello stesso, di disponibilità originaria del bene in capo a costui e di sufficienza indiziaria della provenienza illecita del bene, ovvero della
sproporzione tra i suoi profili reddituali, l’attività eventualmente svolta e il valore del bene stesso (cfr. anche Sez. 1, n. 35669 dell’11/05/2023, COGNOME, Rv. 285202; Sez. 6, n. 23494 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279568 – 01; Sez. 6, n. 31504 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 270854 – 01).
Già la Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 21 del 2012 ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2ter , comma 11, della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che l’applicazione della confisca di prevenzione nei confronti degli eredi non viola il principio del contraddittorio, in quanto il successore è colui cui è stata attribuita in via diretta la qualità di parte, proprio al fine di contrastare in giudizio il ricorso dei presupposti per addivenire all’ablazione.
3.4. La Corte di appello di Reggio Calabria nel decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi di diritto, in quanto ha ritenuto che le ricorrenti abbiano agito sia in quanto eredi, per i beni caduti in successione, sia in quanto terzi interessate per i beni già formalmente di loro proprietà o titolarità.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, anche prima della sentenza De COGNOME delle Sezioni unite, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare di persona deceduta, possono costituire oggetto di confisca sia i beni acquisiti iure successionis che quelli fittiziamente trasferiti ai medesimi eredi dal proposto quando era ancora in vita (Sez. 6, n. 54766 del 06/12/2016, Messina, Rv. 268742 – 01).
Le qualifiche di successore mortis causa e di intestatario fittizio, tuttavia, non possono coesistere in relazione al medesimo bene e, dunque, è necessaria una preliminare precisazione della fattispecie acquisitiva che ha operato in relazione a ciascun bene oggetto di confisca nei confronti del soggetto attinto dalla misura patrimoniale.
Nel decreto impugnato, dunque, manca una nitida distinzione tra i beni acquistati dalle ricorrenti quali terzi intestatari fittizi prima del decesso di NOME COGNOME (per i quali l’impugnazione può vertere solo sull’assenza di una intestazione fittizia) e i beni caduti in successione (per i quali l’erede può contestare la pericolosità sociale del defunto e gli altri presupposti costitutivi della confisca).
Questa distinzione, peraltro, implica lo svolgimento di accertamenti di fatto che esulano dalla cognizione della Corte di legittimità e che, dunque, devono essere operati in sede di giudizio di rinvio.
3.5. Nel primo motivo aggiunto il difensore ha, peraltro, eccepito che la giurisprudenza di legittimità impone che la valutazione della sproporzione e della correlazione temporale non avvenga in modo massivo e indifferenziato sull’intero patrimonio, ma sia condotta con riferimento a ogni singolo acquisto.
Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, per ciascun cespite, se al momento del suo acquisto sussistessero i presupposti della misura, ovvero la sproporzione rispetto ai redditi leciti e la sua collocazione temporale nel periodo di presunta pericolosità sociale del proposto.
Al contrario, il decreto impugnato ha applicato una presunzione generale di illeceità all’intero compendio patrimoniale, formatosi in un arco temporale di oltre sessant’anni, senza distinguere le singole vicende acquisitive e senza valutare se alcuni beni potessero essere il frutto di attività lecite o di reimpieghi di capitali legittimi.
Il carattere pregiudiziale dell’accoglimento di questi motivi esonera dall’esaminare le ulteriori censure proposte dalle ricorrenti.
Alla stregua di tali rilievi, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà nuovamente giudicare sulle impugnazioni proposte dalle ricorrenti, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria
Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME