Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17291 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso presentato da NOME COGNOME nato a Firenze il 17/05/1969, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno del 12/11/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa NOME COGNOME che ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12/11/2024, la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da NOME COGNOME in qualità di terzo estrane procedimento penale n. 915/03/21, volta ad ottenere la revoca della confisca dell’immobile all stesso intestato sito in GiffoniINDIRIZZO, locINDIRIZZO, ordinata con sentenza n. 23/0 Tribunale di Salerno.
Avverso tale ordinanza il COGNOME propone ricorso, proponendo due distinte censure.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 6, comma 2, e CEDU, nonché all’art. 44 d.P.R. 380/2001.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità.
Entrambe le doglianze sono riferite alla circostanza che la Corte di appello avrebbe esclus la qualifica soggettiva di terzo in buona fede, senza considerare che dal decreto di archiviazi emesso dal giudice per le indagini preliminari di Salerno nei confronti del ricorrente, inizial indagato, unitamente ad altri acquirenti, in ordine al reato di lottizzazione abusiva, si r una conferma della sua buona fede, essendosi lo stesso limitato ad acquistare il terreno richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione del fabbricato.
Nella specie, la particella di terreno sulla quale era stato successivamente edifi l’immobile era stata venduta a COGNOME NOME (e a sua moglie, che poi gli aveva ceduto l sua quota) da due sorelle, a seguito del frazionamento di una più ampia porzione interamente ricadente in zona agricola per la quale la legge regionale individuava, quali soggetti legit all’edificazione, i soli proprietari coltivatori diretti o conduttori in economia, oltre agl mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e consi imprenditori agricoli a titolo principale.
COGNOME (e sua moglie), in forza della concessione edilizia n. 69 dell’Il settembre avevano ivi costruito un fabbricato, sottoposto, unitamente al terreno, prima a sequestro e a confisca, quest’ultima disposta con sentenza n. 278 del 31 gennaio 2013 della Corte di appell di Salerno e oggetto dell’istanza di revoca rigettata dalla medesima Corte territoriale q giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato in questa sede.
Aggiunge il ricorrente che la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con pronunce dello stesso Ufficio giudiziario, in relazione ad istanze proposte da diversi soggetti acquirenti degli immobili oggetto di frazionamento; evidenzia, poi, che la Corte territo procede ad una inammissibile rivalutazione del provvedimento di archiviazione del GIP.
In data 21 marzo 2025 l’Avv. NOME COGNOME per il COGNOME, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso e contestava le conclusioni del Procuratore generale.
4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi dell’articolo 676 cod. pro pen., il quale stabilisce che, in ordine (tra le altre materie) alla confisca, il giudice dell’ decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costitui dall’opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce una fas procedimentale da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e de diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1
20/9/2002, dep. 14/1/2003, COGNOME Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, COGNOME, Rv.
204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, COGNOME, Rv. 196874).
Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis,
Corte
Cost., sent. n. 74 del 2022).
In tal caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nello stabilire che avvers provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez.
n. 11239 del 03/03/2020, NOME COGNOME Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, La Torre,
Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, COGNOME, Rv. 237508)
La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il qu
diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputa a prendere in esame tutte le questioni che l’interessato non è stato in grado di sottoporre n
prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 202
Rascunà, n.m.).
Impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze proposte, l’ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d appello di Salerno.
Così deciso il 03/04/2025.