Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40071 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE
nel procedimento a carico di:COGNOME NOME nato a GALLIPOLI(
ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a RACALE( ITALIA) il DATA_NASCITA
FORTI NOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME
STAMERRA 30 NATA
PISCOPIELLO NOME
NUZZO NOME
COGNOME NOME
VILLA VITO
LIBRANDO NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
CARROZZO RAFFAELE
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG 6( . C.Q. D-t. its GLYPH efLut te- c..a.A.* ciV >0 il() 4 n 14`i 00-4/ / poc
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce – in procedura di prevenzione – con decreto del 12 settembre 2022 ha respinto la proposta di confisca della RAGIONE_SOCIALE, ordinandone il dissequestro.
Il procedimento risulta instaurato nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed altri.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale territoriale, con atto del 12 ottobre 2022. Il ricorso è affidato a un unico, ampio, motivo con cui si deduce violazione di legge ed apparenza di motivazione.
2.1 In estrema sintesi, secondo il PG ricorrente la Corte di Appello non ha ritenuto di valutare una serie di emergenze istruttorie che avrebbero consentito di «riposizionare nel tempo» la pericolosità sociale dei fratelli COGNOME (NOME e NOME) in modo tale da ricomprendere nel range di pericolosità soggettiva il periodo (anno 2014) in cui risulta costituita la società RAGIONE_SOCIALE (che rappresenta una cessione di ramo di azienda della società RAGIONE_SOCIALE). Si indicano, altresì una serie di errori commessi dalla Corte di secondo grado sull’apprezzamento di singoli dati probatori.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
3.1 Va premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (tra le molte, Sez. II n. 20968 del 6.7.2020, rv 279435).
3.2 Va altresì premesso che nel caso in esame non può prescindersi – come puntualmente evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale – dalla considerazione dei contenuti della sentenza emessa da questa Corte di Cassazione in data 3 novembre 2022 (n. 3360 del 2023) con cui si è dichiarata la inammissibilità del correlato ricorso proposto dal PG avverso la decisione del cd. procedimento ‘principale’ (decreto del 22 ottobre 2021 C.App. Lecce).
Ciò perché dalla definizione del procedimento principale deriva – quantomeno una preclusione alla rivalutazione di quanto deciso in tema di «estensione nel tempo» della pericolosità di NOME NOME COGNOME (limitata al periodo 2011-2012).
In detta decisione si è ritenuto inoltre che : a) non poteva dirsi apparente la decisione di revoca della confisca delle quote, nei limiti del 40% intervenuta in primo grado, della M RAGIONE_SOCIALE; b) anche la costituzione della OX0 RAGIONE_SOCIALE, aspetto parimenti preso in esame nella decisione allora impugnata, non rappresenta ( con motivazione del giudice di merito ritenuta non apparente), una operazione di reinvestimento di capitali illeciti provenienti dalla M RAGIONE_SOCIALE.
3.3 Dalla lettura della decisione di merito oggi impugnata, peraltro, non emerge in alcun modo il dedotto vizio di «apparenza» di motivazione, posto che la Corte di Appello ripercorre i contenuti della decisione emessa nel procedimento principale nel 2021 sulla base di plurime fonti dimostrative ed esprime il proprio convincimento in modo intellegibile e razionale. L’assenza di dimostrazione circa la natura illecita degli incrementi patrimoniali realizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE rende, in tale ottica, non sostenibile la tesi dell’avvenuto reimpiego di proventi illeciti nella RAGIONE_SOCIALE.
L’intero atto di ricorso, pertanto, finisce con il proporre una lettura alternativa di plurimi elementi fattuali, operazione non consentita in rapporto tanto alla conformazione normativa del giudizio di legittimità che in ragione della ulteriore limitazione dei motivi di ricorso, in ambito di misure di prevenzione, alla sola violazione di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso .
Così deciso il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Il Presidente
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