Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49292 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bologna ha confermato il provvedimento di rigetto (assunto dal Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, con decreto del 6 dicembre 2021) della richiesta di revoca ex tunc della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
Detta misura era stata applicata – dal Tribunale di Bologna con decreti del 14 luglio 2010 (definitivo il 31 maggio 2012) e del 20 maggio 2014 (definitivo il 14 settembre 2016) – nei confronti di COGNOME NOME quale soggetto rientrante nella categoria della pericolosità c.d. generica.
Avverso il provvedimento ricorre COGNOME NOME proponendo un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 16, 4, 1, comma 1 lett. b), d.
Igs. n. 159 del 2011, alla luce e in relazione ai parametri di valutazione enunciati dalla sentenza rescindente n. 14825 del 15/01/2021.
Deduce difetto e apparenza di motivazione in merito a:
l’assunto, formulato dal giudice di appello, che il lavoro di facchinaggio presso la stazione di Napoli sarebbe stata strumentale alla commissione di illeciti;
la percezione di redditi leciti da parte dm COGNOME per le sue attività di facchino e di venditore ambulante;
ulteriori circostanze: eredità di 96mila euro; accensione di un mutuo per l’acquisto del compendio immobiliare; saldo attivo di oltre 21 milioni di lire presente sui conti correnti del COGNOME in data anteriore al 1 settembre 1994; redditi da lavoro autonomo negli anni dal 2000 al 2009; vincite al casinò di Venezia.
In sostanza il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di compiere la verifica, demandatagli dalla Corte di cassazione, in merito alla “unicità di redditualità contra ius o quantomeno della prevalenza e significatività della stessa”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’esatto inquadramento del procedimento e del ricorso impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare.
2.1. Il procedimento.
2.1.1. Il procedimento in oggetto non ricade ratione temporis nell’alveo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché alla data del 13 ottobre 2011 era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (cfr. art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, cit).
2.1.2. Consegue che l’istanza di revoca ex tunc che ha dato vita al presente procedimento risulta disciplinata dall’art. 7 legge n.1423 del 1956.
Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell’art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività – in tali casi – della previgente disciplina quindi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, secondo cui competente per la revoca della confisca è l’organo giudicante che l’aveva disposta
(ex multis, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del :17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116).
Come osserva Sez. 6, n. 2190 del 29/1’0/2020, dep. 2021, Notaro: «Più in particolare, anteriormente alla entrata in vigore del codice antimafia, a fronte del sopra rappresentato vuoto di disciplina, la giurisprudenza di questa Corte, per un verso ebbe a ritenere inadeguata la strada della applicazione analogica alle misure di prevenzione dello strumento della revisione ex ad 629 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041); per altro verso finì per recuperare sostanzialmente la funzione di questo istituto anche nel campo dell’ablazione di prevenzione, valorizzando, oltre il dato di relativa collocazione sistematica, lo strumento di cui al citato art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, quale utile veicolo per intervenire ex tunc anche sulle misure reali affette da invalidità genetica. Se ne è consentita, così, la rimozione, rendendo effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956)».
2.2. I vizi deducibili con il ricorso per cassazione.
Nel procedimento di prevenzione (anche quello regolato dalla disciplina anteriore al c.d. “codice antimafia” di cui al cl. Igs. n. 159 del 2011) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007).
2.3. Il “rivisitato” fondamento del decreto di confisca, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.
2.3.1. La Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge n. 1423 del 1956 e del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentono di applicare le misure di
prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»).
La Consulta ha precisato che le medesime disposizioni si sottraggono, invece, alle censure di illegittimità costituzionale, nella parte in cui consentono di applicare le ridette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»).
2.4. La sentenza rescindente.
In linea con la citata pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di cassazione (Sez. 1 n. 14825 del 15/01/2021) ha annullato il primo decreto di rigetto della richiesta di revoca (assunto dal Tribunale di Bologna il 16 dicembre 2019), ritenendolo non adeguatamente modulato sui nuovi parametri indicati dalla Consulta per la categoria di pericolosità generica in rassegna: «a) delitti commessi dal soggetto abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale); b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».
In forza di tanto la pronuncia della prima sezione ha rinviato al giudice di merito (individuato nel Tribunale) incaricandolo del compito di verificare «la perdurante «base legale» della ablazione patrimoniale, nel senso imposto – quanto a tale ipotesi tipica – dai contenuti prescrittivi della decisione n.24 del 2019».
2.5. La decisione di merito.
Il giudice di merito ha ritenuto che COGNOME rientrasse pienamente nella categoria dei soggetti pericolosi di cui all’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, nei termini richiesti, in AVV_NOTAIO, dalla Corte Costituzionale e, nel caso concreto, dalla pronuncia di annullamento.
L’unico motivo proposto è manifestamente infondato, poiché deduce una motivazione assente o apparente quando invece il decreto impugnato, saldandosi con quello del Tribunale, presenta un congruo apparato argomentativo sui tre requisiti richiesti dalla sentenza rescindente (cfr. riepilogo pagg. 2-5).
3.1. Delitti commessi in un significativo arco temporale.
Le condanne riportate dal proposto sono quindici e coprono un periodo di tempo superiore a trent’anni (dal 1976 al 20:13).
3.2. Delitti che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui.
Si tratta di reati contro il patrimonio certamente produttivi di profitti (rapina, furto, estorsione, utilizzo indebito di carte di credito).
3.3. Nel periodo in rilievo detti delitti hanno costituito una componente significativa del reddito del proposto, il quale – a fronte di redditi leciti di scarso rilievo (intorno ai 15-20 mila euro annui) – ha accumulato un ingentissimo patrimonio costituito da appartamenti, numerosi veicoli, gioielli e orologi di elevato valore economico (“pezzi unici” in numero tale da “poter allestire un’intera gioielleria”) e ha effettuato cospicui versamenti sui propri conti correnti.
Circa le obiezioni in fatto sollevate dal proposto, il giudice di merito osserva:
che l’ammontare dell’eredità ricevuta non consente di acquistare neppure uno degli appartamenti di proprietà del ricorrente;
che non vi è alcuna prova di vincite davvero significative al casinò di Venezia.
Circa l’accensione di mutui per l’acquisto dei beni immobili va osservato:
in diritto, che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217);
in fatto, che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non tutti i beni immobili sono stati ottenuti grazie a un prestito.
3.4. Nel resto il motivo di ricorso è generico vuoi perché non si misura effettivamente con le ragioni della decisione vuoi perché si appunta su elementi non più in discussione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023