Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41010 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41010 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari in funzione di Giu dell’esecuzione, decidendo in fase di rinvio a seguito di annullamento da questa Corte, accolto l’istanza proposta da Unicredit RAGIONE_SOCIALE, affermando che l’ipoteca accesa nel Maggio 2007 su bene immobile confiscato prevale sul provvedimento di confisca di cui alla sentenza d Novembre 2012, irrevocabile ad Ottobre 2013.
Avverso il provvedimento propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE tramite l’Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano, articolando quattro motivi.
Col primo deduce la violazione dell’ad 627 cpp e l’inosservanza degli artt 666/3 cp dell’art 11 RD 1611/33, poiché il precedente provvedimento, pure impugnato dall’Avvocatura, era stato annullato da questa Corte per la mancata instaurazione del contraddittorio, essen stata omessa la comunicazione dell’udienza in cui il provvedimento era stato adotta all’Avvocatura distrettuale di Milano, domiciliataria ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE.
La difesa dell’RAGIONE_SOCIALE rappresenta che il Giudice del rinvio ha ripetuto l’errore, in l’avviso di udienza è stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma e non competente Avvocatura distrettuale di Milano ove era necessario ai sensi delle disposizio citate, unico soggetto territorialmente competente, presso il quale era indicata la domicilia dell’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso per Cassazione. La ricorrente precisa che il provvedimento impugnato è stato, invece, notificato all’Ufficio distrettuale competente.
Col secondo motivo – logicamente connesso al primo – è stata dedotta l’inosservanza dell’a 114 DLgvo 152/2011 e di nuovo dell’art 11 TU 1611/33, poiché l’RAGIONE_SOCIALE Nazionale, legalmente domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale in Milano, in assenza dell’avviso di udienza è pretermessa da un giudizio in cui si è discusso della confisca e della tutela dei diritti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto istituzionale dei compiti dell’ RAGIONE_SOCIALE, cui spetta l’RAGIONE_SOCIALE di tali RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente cita una pronunzia di questa Corte in cui si è osservato che tutti gli atti gi le pronunzie ai quali è interessata come terzo l’RAGIONE_SOCIALE devono essere notificati pre l’Avvocatura competente, a pena di nullità da pronunziarsi anche d’Ufficio.
3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art 1 commi da 194 a 206 delle l 228/12 in particolare dell’art 199 della suddetta legge.
La ricorrente premette che al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di sta del 2013 ( legge 228/2012) e non il codice antimafia; la legge in riferimento al comma dell’art 1 prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore o dalla definitività della c titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda ammissione al credito, ai sensi dell’art 58/2 Divo 159/2011, al giudice dell’esecuzione pre Tribunale che ha disposto la confisca. Nel caso per cui è ricorso la confisca è divenuta defi ad Ottobre 2013 ed il procedimento di esecuzione è stato incardinato a distanza di molti a Quindi la domanda di ammissione al credito sarebbe tardiva ed inammissibile.
4.Nel quarto motivo si lamenta di nuovo la violazione dell’ad 1/194 a 205 legge 228/12 ed i specie del comma 197, oltre che dall’art 28 Dlgvo 159/2011, in materia di revoca della misura ablativa.
L’ Avvocatura richiama una pronunzia delle SU di questa Corte, che ha risolto il quesito relati ai rapporti tra confisca ed ipoteca nel senso della prevalenza della confisca, che estingue ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, aggiungendo che il terzo buona fede può essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio. Si conclude nel senso che pur se l’iniziativa proposta da Unicredit fosse rituale e non tardiva il provvedimento sare illegittimo nel merito
Il PG ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento co rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo inammissibili i primi due ed assorbito il quarto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo per la mancata instaurazione del contraddittorio.
1.La norma della quale si lamenta la violazione – art 11 RD 1611/33, intitolata citazione giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse (così recita: Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposiz ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni ammini speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato p dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. I’ufficio
La medesima normativa ribadisce il principio della competenza del foro ove siede l’autorit giudiziaria procedente per ogni altro atto giudiziale e le sentenzedevono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità g presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza; il successivo comma prevede la sanzione di nullità rilevabile d’Ufficio, nel caso in cui le notificazioni di cui ai comma pr non siano fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità,.
1.1. La Giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo e con pronunzie conformi, ultima quella rescindente resa nella presente procedura, affermato il principio che in tema di confi ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrati derivanti dalla applicazione delle norme per l’RAGIONE_SOCIALE e la destinazione dei be RAGIONE_SOCIALE la rappresentanza e difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE Nazionale spetta all’Avvocatu dello Stato, cui, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devon essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d Nella fattispecie – sovrapponibile aY quella ora in esame in cui parte in causa era l’RAGIONE_SOCIALE stata dichiarata la nullità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione penale, investito dall’i del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell’efficacia della garanzia costituita sul bene confiscato, per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’ud
camerale all’agenzia RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente. (Sez. 1, Sentenza n. 21 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/01/2015 ) Rv. 261713. In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 2772 del 07/12/2021 Cc. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282654.
22ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata ed il Giudice del rinvio, in quella sed verificherà il rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legg dicembre 2012, n. 228, la cui mancanza è dedotta con il terzo motivo di ricorso.
Il più autorevole Collegio di questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di confi prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito dei procedim il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presenta domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’ar 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L’applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è s disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta sal possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. (Sez. U, Sentenza n. 39608 del 22/02/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273660.
2.1. Nella fattispecie in esame il principio è in rilievo poiché, secondo la prospettazione ricorrente, al giudizio in esame si applica ratione temporis la legge di stabilità del 2013 ( 228/2012) e non il codice antimafia ed il provvedimento di confisca è divenuto definitivo Ottobre 2013 mentre il procedimento di esecuzione sarebbe stato incardinato a distanza di molti anni; dato che, allo stato, sembra perlomeno compatibile con il numero del provvedimento NUMERO_DOCUMENTO.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono l’ordinanza impugnata deve esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ufficio del giudice delle in preliminari.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ufficio giudice delle indagini preliminari.
Deciso il 21.6.2023